Premessa
L’utilizzo dello strumento digitale in ambito di fatturazione impone una serie di passaggi di carattere tecnico che rendono di difficile gestione tutta una serie di fattispecie che, fintanto gestite in analogico (ovvero su carta), non presentavano alcun dubbio di carattere operativo. Gran parte delle problematiche ruotano intorno alle tempistiche: per predisporre una fattura elettronica occorre predisporre il file, ed è altresì fondamentale il passaggio e l’accettazione dello stesso da parte del Sistema di Interscambio. Tutto questo non consente oggettivamente una emissione di fattura, valida ai fini fiscali, che possa essere definita realmente come “contestuale” al verificarsi dell’operazione.
Con le ultime risposte fornite, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale documentazione sostitutiva possa essere legittimamente rilasciata al cliente nei casi in cui venga richiesta fattura (elettronica), nelle more dei tempi tecnici necessari all’emissione della stessa. Per le medesime considerazioni di tempistica e laboriosità, è probabile un forte incremento del ricorso allo strumento della fattura differita, e sul punto l’Agenzia ha chiarito come debbano essere gestiti i DDT e similari.
Commercio al dettaglio: scontrino, ricevuta o “quietanza”, anche del POS
Nel caso del commercio al dettaglio, laddove l’acquirente richieda l’emissione della fattura, all’atto della transazione possono essere rilasciati, in attesa della fattura elettronica, ricevuta fiscale o scontrino. L’importo dei corrispettivi così certificati dovranno essere scorporati dal totale giornaliero (posto che confluiranno in fattura).
La fattura potrà essere immediata e trasmessa al SDI entro il termine della propria liquidazione IVA – per il periodo transitorio del primo semestre 2019 – oppure entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, in base alle nuove norme come modificate dal D.L. n. 119/2018 .
Scontrino o fattura, peraltro, possono essere anche considerati come documenti equipollenti al DDT, e pertanto sarà anche consentito il ricorso alla fatturazione differita, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972.
Nelle FAQ l’Agenzia ha altresì precisato che in caso di fattura immediata potrà bastare anche il rilascio al cliente di una apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile), che fungerà da semplice ricevuta ai fini commerciali.
In luogo della quietanza può essere rilasciata al cliente anche una stampa della fattura (una sorta di fattura “proforma”, visto che la fattura reale sarà quella elettronica, trasmessa al Sistema di Interscambio). Sarà sufficiente, in caso di pagamento elettronico, anche la sola ricevuta del POS.
In altri termini, posto che la fattura nell’immediatezza dell’operazione non può venire ad esistenza, si potranno utilizzare diversi strumenti, il cui fine ultimo è quello comunque di tenere traccia dell’operazione, sia nei rapporti per i soggetti che quale passaggio propedeutico alla finalizzazione della certificazione fiscale, con emissione di fattura elettronica.
Laddove si utilizzi scontrino o ricevuta fiscale, questi dovranno essere analiticamente riportati nella fattura elettronica, nel blocco informativo “AltriDatiGestionali”. Tale riporto è fondamentale poiché “traccia” la motivazione per la quale i corrispettivi così certificati sono stati estromessi dal totale giornaliero dei corrispettivi.
Fattura differita: DDT ed equipollenti da conservare
Come si è detto in premessa, il ricorso allo strumento della fatturazione differita presumibilmente andrà ad incrementarsi.
L’Agenzia ricorda che l’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall’art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972), e che nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza che sia necessario che questi siano allegati alla fattura stessa.
Si veda in proposito anche la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, che nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al D.P.R. n. 472/1997 .
Restava il dubbio se, a fronte di una fattura emessa in formato elettronico, fosse legittimo il richiamo a DDT (cartacei), senza che questi dovessero essere allegati al file fattura XML.
L’Agenzia ha confermato che i DDT possono essere conservati anche solo in maniera cartacea. È comunque legittimo allegarli (facoltativamente alla fattura elettronica) e in questo caso, se si utilizza il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate, anche i DDT andranno automaticamente in conservazione digitale, in abbinamento alla fattura.
Occorre però fare attenzione alle dimensioni del file fattura, incluso allegati, posto che un singolo file fattura non può superare i 5MB, diversamente la fornitura viene scartata.
Medesime considerazioni si rendono applicabili alla fatturazione differita effettuata in ambito di prestazione di servizi. L’Agenzia sul punto ha nuovamente richiamato la circolare n. 18/E/2014 , ricordando che può essere utilizzata ogni documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti come, ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, un contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale.
Fatturazione effettuata per conto di terzi
L’Agenzia è infine tornata su aspetti legati a fatturazione effettuata per conto di terzi.
Per quanto riguarda la fattispecie dei tour operator nel ristorno delle provvigioni spettanti all’agenzia di viaggi intermediaria (art. 74ter, comma 8, D.P.R. 633/1972), l’Agenzia ha precisato che non è necessaria alcuna delega da parte di quest’ultima per l’emissione della fattura per suo conto, posto che l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 non prevede alcuna predisposizione e invio all’Agenzia delle entrate di delega in queste fattispecie.
L’agenzia di viaggi organizzatrice dovrà compilare una fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria.
Tale informazione basilare sarà fornita valorizzando i blocchi “Terzo Intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”.
Per quanto riguarda i “codici natura” delle operazioni, similarmente a quanto già previsto per la compilazione della Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute (spesometro), dovranno utilizzarsi i codici N6 per le operazioni imponibili e N3 per le operazioni non imponibili.
Altro caso di emissione per conto terzi è quello di cui all’art. 34, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 in ambito di cooperative agricole: “I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo”.
Per tali fattispecie, a seguito di quesito proposto, l’Agenzia ha chiarito che la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, ecc). Anche in questo caso occorre valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo nello specifico i dati della cooperativa e indicando che l’emittente è il “Cessionario/committente”.
Quanto alla consegna della fattura emessa al soggetto per conto del quale la fattura stessa viene emessa, come già precisato in precedenti occasioni, è possibile seguire due strade: indicazione del codice destinatario del soggetto per conto del quale la fattura viene emessa, oppure consegna per altra strada (mail, posta ecc.) di una copia della fattura elettronica, una volta trasmessa al SDI. Il soggetto per conto del quale la fattura viene emessa da un terzo troverà comunque una copia digitale della fattura nella propria area riservata di Fatture e Corrispettivi.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21, comma 4, e 74ter, comma 8;
- Agenzia delle Entrate, Faq 21 dicembre 2018.
Fattura elettronica nel commercio al dettaglio, le ultime risposte dell’AdE ai dubbi sul passaggio al digitale
di Sandra Pennacini | 24 Dicembre 2018
Sono state aggiornate in data 21 dicembre 2018 le FAQ in materia di fatturazione elettronica, a cura dell’Agenzia delle Entrate. A pochissimi giorni dal digital day del 1° gennaio 2019 vengono infine chiariti una serie di dubbi di estremo rilievo operativo, dalla documentazione da rilasciarsi in sostituzione dell’emissione di fattura immediata (caso dettaglianti), alla gestione dei DDT in allegato alle fatture differite, alla gestione della fatturazione effettuata per conto di terzi.
Premessa
L’utilizzo dello strumento digitale in ambito di fatturazione impone una serie di passaggi di carattere tecnico che rendono di difficile gestione tutta una serie di fattispecie che, fintanto gestite in analogico (ovvero su carta), non presentavano alcun dubbio di carattere operativo. Gran parte delle problematiche ruotano intorno alle tempistiche: per predisporre una fattura elettronica occorre predisporre il file, ed è altresì fondamentale il passaggio e l’accettazione dello stesso da parte del Sistema di Interscambio. Tutto questo non consente oggettivamente una emissione di fattura, valida ai fini fiscali, che possa essere definita realmente come “contestuale” al verificarsi dell’operazione.
Con le ultime risposte fornite, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale documentazione sostitutiva possa essere legittimamente rilasciata al cliente nei casi in cui venga richiesta fattura (elettronica), nelle more dei tempi tecnici necessari all’emissione della stessa. Per le medesime considerazioni di tempistica e laboriosità, è probabile un forte incremento del ricorso allo strumento della fattura differita, e sul punto l’Agenzia ha chiarito come debbano essere gestiti i DDT e similari.
Commercio al dettaglio: scontrino, ricevuta o “quietanza”, anche del POS
Nel caso del commercio al dettaglio, laddove l’acquirente richieda l’emissione della fattura, all’atto della transazione possono essere rilasciati, in attesa della fattura elettronica, ricevuta fiscale o scontrino. L’importo dei corrispettivi così certificati dovranno essere scorporati dal totale giornaliero (posto che confluiranno in fattura).
La fattura potrà essere immediata e trasmessa al SDI entro il termine della propria liquidazione IVA – per il periodo transitorio del primo semestre 2019 – oppure entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, in base alle nuove norme come modificate dal D.L. n. 119/2018 .
Scontrino o fattura, peraltro, possono essere anche considerati come documenti equipollenti al DDT, e pertanto sarà anche consentito il ricorso alla fatturazione differita, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972.
Nelle FAQ l’Agenzia ha altresì precisato che in caso di fattura immediata potrà bastare anche il rilascio al cliente di una apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile), che fungerà da semplice ricevuta ai fini commerciali.
In luogo della quietanza può essere rilasciata al cliente anche una stampa della fattura (una sorta di fattura “proforma”, visto che la fattura reale sarà quella elettronica, trasmessa al Sistema di Interscambio). Sarà sufficiente, in caso di pagamento elettronico, anche la sola ricevuta del POS.
In altri termini, posto che la fattura nell’immediatezza dell’operazione non può venire ad esistenza, si potranno utilizzare diversi strumenti, il cui fine ultimo è quello comunque di tenere traccia dell’operazione, sia nei rapporti per i soggetti che quale passaggio propedeutico alla finalizzazione della certificazione fiscale, con emissione di fattura elettronica.
Laddove si utilizzi scontrino o ricevuta fiscale, questi dovranno essere analiticamente riportati nella fattura elettronica, nel blocco informativo “AltriDatiGestionali”. Tale riporto è fondamentale poiché “traccia” la motivazione per la quale i corrispettivi così certificati sono stati estromessi dal totale giornaliero dei corrispettivi.
Fattura differita: DDT ed equipollenti da conservare
Come si è detto in premessa, il ricorso allo strumento della fatturazione differita presumibilmente andrà ad incrementarsi.
L’Agenzia ricorda che l’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall’art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972), e che nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza che sia necessario che questi siano allegati alla fattura stessa.
Si veda in proposito anche la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, che nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al D.P.R. n. 472/1997 .
Restava il dubbio se, a fronte di una fattura emessa in formato elettronico, fosse legittimo il richiamo a DDT (cartacei), senza che questi dovessero essere allegati al file fattura XML.
L’Agenzia ha confermato che i DDT possono essere conservati anche solo in maniera cartacea. È comunque legittimo allegarli (facoltativamente alla fattura elettronica) e in questo caso, se si utilizza il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate, anche i DDT andranno automaticamente in conservazione digitale, in abbinamento alla fattura.
Occorre però fare attenzione alle dimensioni del file fattura, incluso allegati, posto che un singolo file fattura non può superare i 5MB, diversamente la fornitura viene scartata.
Medesime considerazioni si rendono applicabili alla fatturazione differita effettuata in ambito di prestazione di servizi. L’Agenzia sul punto ha nuovamente richiamato la circolare n. 18/E/2014 , ricordando che può essere utilizzata ogni documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti come, ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, un contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale.
Fatturazione effettuata per conto di terzi
L’Agenzia è infine tornata su aspetti legati a fatturazione effettuata per conto di terzi.
Per quanto riguarda la fattispecie dei tour operator nel ristorno delle provvigioni spettanti all’agenzia di viaggi intermediaria (art. 74ter, comma 8, D.P.R. 633/1972), l’Agenzia ha precisato che non è necessaria alcuna delega da parte di quest’ultima per l’emissione della fattura per suo conto, posto che l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 non prevede alcuna predisposizione e invio all’Agenzia delle entrate di delega in queste fattispecie.
L’agenzia di viaggi organizzatrice dovrà compilare una fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria.
Tale informazione basilare sarà fornita valorizzando i blocchi “Terzo Intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”.
Per quanto riguarda i “codici natura” delle operazioni, similarmente a quanto già previsto per la compilazione della Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute (spesometro), dovranno utilizzarsi i codici N6 per le operazioni imponibili e N3 per le operazioni non imponibili.
Altro caso di emissione per conto terzi è quello di cui all’art. 34, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 in ambito di cooperative agricole: “I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo”.
Per tali fattispecie, a seguito di quesito proposto, l’Agenzia ha chiarito che la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, ecc). Anche in questo caso occorre valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo nello specifico i dati della cooperativa e indicando che l’emittente è il “Cessionario/committente”.
Quanto alla consegna della fattura emessa al soggetto per conto del quale la fattura stessa viene emessa, come già precisato in precedenti occasioni, è possibile seguire due strade: indicazione del codice destinatario del soggetto per conto del quale la fattura viene emessa, oppure consegna per altra strada (mail, posta ecc.) di una copia della fattura elettronica, una volta trasmessa al SDI. Il soggetto per conto del quale la fattura viene emessa da un terzo troverà comunque una copia digitale della fattura nella propria area riservata di Fatture e Corrispettivi.
Riferimenti normativi:
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