Premessa
Il disegno di legge di Bilancio, che ha iniziato il lungo iter di approvazione in Parlamento, prevede una specifica disposizione volta ad ammettere l’applicazione della cedolare secca anche per gli immobili ad uso commerciale. In particolare, ci si riferisce a quelli rientranti nella categoria catastale C/1, negozi e botteghe.
La cedolare secca
La cedolare secca - art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali sui redditi da locazione, è un regime di tassazione opzionale per il quale può optare il locatore che non agisce nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni.
I contratti in regime di cedolare secca non scontano l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
Circa i termini per l’opzione per la cedolare secca, la stessa deve essere esercitata, ricorrendo al modello RLI, in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica i suoi effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca. In ogni caso, è comunque possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno, vale a dire entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.
Per tutta la durata contrattuale della locazione, il locatore rinuncia all'aumento del canone (incluso l'adeguamento Istat); tale rinuncia deve essere comunicata al conduttore, tramite raccomandata, prima di esercitare l'opzione per la cedolare secca.
Tale comunicazione, integrando il contenuto del contratto, è necessaria solo se la rinuncia all'aumento del canone non sia già stata prevista nel contratto stesso (cfr. circolare 4 giugno 2012, n. 20/E, par. 9).
Nell’ipotesi di proroga, anche tacita, del contratto, tale opzione deve essere manifestata entro il termine di versamento dell’imposta di registro, ossia entro trenta giorni dal momento della proroga (art. 17, comma 1, del T.U.R.).
A tal proposito, è da evidenziare che, in seguito all’intervento del D.L. n. 193/2016 e ss.mm.ii, l’omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto (da effettuare sempre tramite modello RLI) non comporta la revoca dell’opzione già esercitata in sede di registrazione del contratto, ovvero nelle annualità successive, se il contribuente tiene un comportamento coerente con la volontà di mantenere l’opzione per tale regime (modifica all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011), ossia:
- non procedendo al pagamento dell’imposta di registro in riferimento al periodo contrattuale di proroga;
- effettuando i relativi versamenti della cedolare secca anche ricorrendo al ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997);
- dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, ammesso il comportamento concludente, rimane ferma l’applicazione della sanzione nella misura fissa pari ad euro 100, ridotta ad euro 50 se la comunicazione di proroga è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Sanzione ad ogni modo ravvedibile (risoluzione Agenzia delle entrate 10 marzo 2017, n. 30/E - F24 Elide, codice tributo 1511).
Ulteriori interventi normativi in materia di cedolare secca sono da ricondurre all'art. 4 del D.L. n. 50/2017 e ss.mm.ii, che ha esteso l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 21% ai contratti di locazione breve (contratti di durata non superiore a 30 giorni), stipulati a partire dal 1° giugno 2017, anche laddove la stessa locazione sia integrata da servizi quali la fornitura della biancheria e la pulizia dei locali. Da ultimo, la legge n. 205/2017, legge di Bilancio 2018, ha prorogato la cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431/1998), e per le locazioni perfezionate nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 47/2014 (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
La manovra 2019 e l’applicazione della cedolare secca per gli immobili ad uso commerciale
Nel disegno di legge di Bilancio è inserita la disposizione normativa secondo la quale, a partire dal 2019, sarà possibile applicare la cedolare secca al 21% anche per gli immobili commerciali.
Le previsioni del disegno di legge di Bilancio
Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicale ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. |
Considerando le suddette previsioni, potrebbero essere assoggettati al regime di tassazione sostitutiva:
- i contratti stipulati a partire dal 2019;
- per le unità immobiliari ad uso commerciale (categoria catastale C/1, negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze anche se locate congiuntamente (l’esclusione sembra da intendersi ai fini del conteggio dei 600 mq e non dell’applicazione della cedolare secca).
Ad oggi, al netto delle previsioni contenute nel disegno di legge di Bilancio, l’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
Non sarà possibile ricorrere alla cedolare secca per i contratti già in essere al 15 ottobre 2018 interrotti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, ai fini della stipula di un nuovo contratto nel 2019.

Riferimenti normativi:
Applicazione della cedolare secca anche per gli immobili commerciali
di Andrea Amantea | 5 Novembre 2018
Il disegno di legge di Bilancio, che ha iniziato il suo iter parlamentare, prevede una specifica disposizione volta ad ammettere l’applicazione della cedolare secca, per i contratti stipulati a partire dal 2019, anche per gli immobili ad uso commerciale. In particolare, per quelli rientranti nella categoria catastale C/1, negozi e botteghe.
Premessa
Il disegno di legge di Bilancio, che ha iniziato il lungo iter di approvazione in Parlamento, prevede una specifica disposizione volta ad ammettere l’applicazione della cedolare secca anche per gli immobili ad uso commerciale. In particolare, ci si riferisce a quelli rientranti nella categoria catastale C/1, negozi e botteghe.
La cedolare secca
La cedolare secca - art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali sui redditi da locazione, è un regime di tassazione opzionale per il quale può optare il locatore che non agisce nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni.
I contratti in regime di cedolare secca non scontano l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
Circa i termini per l’opzione per la cedolare secca, la stessa deve essere esercitata, ricorrendo al modello RLI, in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica i suoi effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca. In ogni caso, è comunque possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno, vale a dire entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.
Per tutta la durata contrattuale della locazione, il locatore rinuncia all'aumento del canone (incluso l'adeguamento Istat); tale rinuncia deve essere comunicata al conduttore, tramite raccomandata, prima di esercitare l'opzione per la cedolare secca.
Tale comunicazione, integrando il contenuto del contratto, è necessaria solo se la rinuncia all'aumento del canone non sia già stata prevista nel contratto stesso (cfr. circolare 4 giugno 2012, n. 20/E, par. 9).
Nell’ipotesi di proroga, anche tacita, del contratto, tale opzione deve essere manifestata entro il termine di versamento dell’imposta di registro, ossia entro trenta giorni dal momento della proroga (art. 17, comma 1, del T.U.R.).
A tal proposito, è da evidenziare che, in seguito all’intervento del D.L. n. 193/2016 e ss.mm.ii, l’omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto (da effettuare sempre tramite modello RLI) non comporta la revoca dell’opzione già esercitata in sede di registrazione del contratto, ovvero nelle annualità successive, se il contribuente tiene un comportamento coerente con la volontà di mantenere l’opzione per tale regime (modifica all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011), ossia:
Tuttavia, ammesso il comportamento concludente, rimane ferma l’applicazione della sanzione nella misura fissa pari ad euro 100, ridotta ad euro 50 se la comunicazione di proroga è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Sanzione ad ogni modo ravvedibile (risoluzione Agenzia delle entrate 10 marzo 2017, n. 30/E - F24 Elide, codice tributo 1511).
Ulteriori interventi normativi in materia di cedolare secca sono da ricondurre all'art. 4 del D.L. n. 50/2017 e ss.mm.ii, che ha esteso l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 21% ai contratti di locazione breve (contratti di durata non superiore a 30 giorni), stipulati a partire dal 1° giugno 2017, anche laddove la stessa locazione sia integrata da servizi quali la fornitura della biancheria e la pulizia dei locali. Da ultimo, la legge n. 205/2017, legge di Bilancio 2018, ha prorogato la cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431/1998), e per le locazioni perfezionate nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 47/2014 (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
La manovra 2019 e l’applicazione della cedolare secca per gli immobili ad uso commerciale
Nel disegno di legge di Bilancio è inserita la disposizione normativa secondo la quale, a partire dal 2019, sarà possibile applicare la cedolare secca al 21% anche per gli immobili commerciali.
Le previsioni del disegno di legge di Bilancio
Considerando le suddette previsioni, potrebbero essere assoggettati al regime di tassazione sostitutiva:
Ad oggi, al netto delle previsioni contenute nel disegno di legge di Bilancio, l’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
Non sarà possibile ricorrere alla cedolare secca per i contratti già in essere al 15 ottobre 2018 interrotti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, ai fini della stipula di un nuovo contratto nel 2019.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Cedolare secca
Cosa è la cedolare secca?
La cedolare secca è un regime di tassazione opzionale per i locatori che non agiscono nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, che sostituisce l’IRPEF e le addizionali sui redditi da locazione.
Quali vantaggi offre la cedolare secca?
I contratti in regime di cedolare secca non scontano l’imposta di registro e l’imposta di bollo, e il locatore rinuncia all'aumento del canone durante la durata contrattuale della locazione.
Come si esercita l’opzione per la cedolare secca?
L'opzione per la cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, ricorrendo al modello RLI, e esplica i suoi effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca.
Quali sono le condizioni per l'opzione della cedolare secca per le annualità successive?
È possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno, ossia entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.
A quali contratti non si applica la cedolare secca?
Non sarà possibile ricorrere alla cedolare secca per i contratti già in essere al 15 ottobre 2018 interrotti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, ai fini della stipula di un nuovo contratto nel 2019.