Commento
FATTURA ELETTRONICA

Fattura elettronica verso “privati”: il destinatario non può rifiutare il documento

di Nicola Forte | 10 Ottobre 2018
Fattura elettronica verso “privati”: il destinatario non può rifiutare il documento

Le regole tecniche che disciplinano l’emissione e la “gestione” delle fatture elettroniche nei confronti della P.A. continuano ad essere previste dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Queste regole sono diverse rispetto a quelle aventi ad oggetto la fatturazione elettronica verso privati. La P.A. può rifiutare le fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio. In tale ipotesi l’annullamento della fattura che ha superato i controlli del Sistema deve essere effettuata tramite una nota di variazione “ad uso interno”. Invece la fattura elettronica emessa verso privati, una volta superati i controlli formali del Sistema, deve essere annullata con l’emissione di una nota di credito in formato digitale e recapitata al destinatario della fattura per il tramite del medesimo Sistema.

Premessa

Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico tra “privati”. L’adempimento non sarà quindi più limitato, come in passato, alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.

In prossimità della presentazione della Legge di Bilancio e del Decreto-Legge collegato, gli operatori sono in attesa di un rinvio o, in alternativa, di una disposizione che preveda l’entrata in vigore graduale dell’adempimento tenendo anche conto delle “dimensioni” dei contribuenti.

Le aspettative, però, andranno deluse soprattutto per ragioni di gettito. Secondo le previsioni del legislatore l’obbligo di fatturazione elettronica consentirà di recuperare buona parte dell’Iva sottratta dalle casse dell’Erario. È quindi molto improbabile un differimento dell’entrata in vigore della novità.

Al fine di consentire un adeguamento graduale ad un sistema integralmente digitale, si sta pensando di individuare un periodo durante il quale eventuali errori non saranno sanzionati. Successivamente, le penalità saranno irrogate in misura “ridotta” proprio per favorire l’entrata in vigore del nuovo obbligo.

Il passaggio da un sistema completamente analogico, cioè fondato sull’utilizzo della carta, ad un sistema integralmente digitale, non sarà affatto agevole. Le disposizioni in vigore di cui al D.P.R. n. 633/1972 devono essere “adattate” al nuovo sistema senza che le stesse possano considerarsi modificate dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, successivamente aggiornato al 5 giugno 2018. Sussiste in questo caso, evidentemente, un problema di gerarchia delle fonti.

 

La fatturazione nei confronti della P.A. - La possibilità di rifiuto e la nota di variazione in formato analogico

Le regole tecniche che disciplinano l’emissione della fattura elettronica nei confronti della P.A. non sono esattamente coincidenti con quelle relative alla fatturazione elettronica verso soggetti “privati”. L’indicazione è contenuta nel citato Provvedimento direttoriale n. 89757 del 2018. Viene affermato espressamente che per l’emissione delle fatture in formato digitale verso la P.A. continuano ad applicarsi le regole di cui al decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 3 aprile 2013, n. 55. Il punto 1.6 del Provvedimento specifica che: “Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55”.

Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale citato la P.A. può, entro 15 giorni, rifiutare la fattura consegnata per il tramite del Sistema di Interscambio. In tale ipotesi il Sistema ne fornisce apposita comunicazione al soggetto emittente.  

La fattura, però, si considera regolarmente emessa e non ricevuta anche se il documento in formato digitale non si trova in possesso della P.A. in quanto è stato rifiutato. Il rifiuto potrebbe essere ad esempio dovuto all’indicazione di un corrispettivo più elevato rispetto a quello effettivamente spettante sulla base degli accordi intercorsi in precedenza tra le due parti. Si pone quindi il problema di come procedere al formale annullamento della fattura emessa, errata e non in possesso della P.A. che l’ha “rifiutata”.  

Secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 l’unica possibilità si sostanzia nell’emissione di una nota di variazione in diminuzione e nella successiva emissione di una nuova fattura corretta. Tuttavia è necessario considerare che il documento non può essere generato in formato digitale e trasmesso per il tramite del Sistema di Interscambio. Infatti il mancato possesso da parte della P.A. della fattura da annullare darebbe luogo ad un ulteriore rifiuto qualora il cedente/prestatore inviasse la nota di credito sempre tramite lo stesso Sistema dopo aver generato il documento in formato elettronico.

Si pone così il problema di comprendere come annullare la predetta fattura emessa e dimostrare, in caso di accesso, ispezione o verifica, che non se ne deve tenere conto ai fini della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Al contrario si dovrà tenere conto della fattura corretta emessa successivamente, in formato elettronico, recante l’indicazione di un minor corrispettivo.

L’unico modo per annullare formalmente la fattura recante l’indicazione errata del maggior imponibile consiste nell’emissione di una nota di credito in diminuzione ad “uso interno”. Tale dicitura vuol significare che il documento non viene consegnato alla P.A., e che è emesso in formato analogico. In buona sostanza la nota di credito “cartacea,” che riporta il numero della fattura errata, annulla formalmente quest’ultimo documento.

Il D.P.R. n. 633/1972 non fa alcun riferimento alla possibilità di emettere una nota di variazione ad “uso interno”. Tuttavia l’adattamento del contenuto dell’art. 26 del Decreto Iva al sistema integralmente digitale è conseguenza diretta del canale attraverso il quale “viaggiano” le fatture elettroniche, cioè il Sistema di Interscambio. Tale sistema, secondo le regole tecniche contenute nel citato decreto ministeriale, consente alla P.A. di rifiutare i documenti elettronici ricevuti.  

In realtà la possibilità di emettere una nota di variazione per “fini interni” è “parzialmente” disciplinata con riferimento alle fatture emesse nei confronti di operatori privati (imprese e professionisti). Conseguentemente la medesima soluzione dovrebbe valere anche nel caso in esame riguardante la possibilità concessa alla P.A. di rifiutare la fattura elettronica che il Sistema di Interscambio ha tentato di recapitare.

 

La fatturazione nei confronti dei “privati”: la nota di variazione in formato elettronico

Le regole tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche nei confronti di “privati” sono però diverse rispetto a quelle che disciplinano la fatturazione verso la P.A.. Se la fattura elettronica supera i controlli formali del Sistema di Interscambio, l’impresa e il professionista che ricevono il documento tramite il canale telematico non possono rifiutarlo.

Pertanto, tornando all’esempio precedente, l’impresa destinataria della prestazione sarà entrata materialmente in possesso della fattura che riporta erroneamente il maggior corrispettivo. Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede espressamente l’obbligo di emettere la nota di variazione in formato digitale.

Il punto 6.1 del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate così dispone: “Le regole tecniche stabilite nei punti precedenti sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (così dette note di credito o di debito)”.  

Tuttavia al punto 6.2 viene precisato che la richiesta di emissione della nota di variazione in diminuzione, in rettifica della fattura errata, deve essere gestita al di fuori del Sistema di Intescambio, quindi con i mezzi tradizionali (tramite email, lettera, etc).

 

Lo scarto della fattura elettronica e le registrazioni ai fini Iva

Il Sistema di Interscambio, una volta ricevuto il file in formato XML, procede ad effettuare una serie di controlli formali e, qualora l’esito fosse negativo, ne conseguirà lo scarto del documento emesso in formato elettronico.

Il Provvedimento direttoriale più volte citato fornisce le necessarie indicazioni ai contribuenti qualora, prima ancora della comunicazione di scarto, il contribuente abbia effettuato la registrazione contabile del documento trasmesso al SdI. Il punto 6.3 così dispone: “Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una “ricevuta di scarto”, di cui al punto 2.4, dal SdI, viene effettuata - se necessario - una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI”. 

Si tratta di una situazione nella sostanza analoga al caso in cui la P.A. rifiuti la fattura che però ha superato i controlli formali del SdI e che quindi può considerarsi emessa. In tal caso, il soggetto emittente potrebbe ricevere la comunicazione di “rifiuto” anche decorsi 15 giorni dall’emissione. Conseguentemente la fattura sarà stata probabilmente contabilizzata e ragionevolmente saranno state emesse ulteriori fatture.

Deve quindi ritenersi che anche in tal caso possa essere effettuata una “contabilizzazione” interna con l’emissione di una nota di variazione “interna e cartacea” avente quale unica finalità quella di annullare la fattura regolarmente emessa.

Questo Approfondimento fa parte del Dossier Fattura Elettronica


Riferimenti normativi:

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