Commento
FATTURA ELETTRONICA

Fattura elettronica: la gestione delle fatture emesse dal cliente per conto del fornitore

di Stefano Setti | 26 Ottobre 2018
Fattura elettronica: la gestione delle fatture emesse dal cliente per conto del fornitore

La fattura elettronica, obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2019, potrà essere emessa, come accade oggi per quelle analogiche (ovvero cartacee), anche dal cliente per conto del fornitore. Sul punto si evidenzia, comunque, che il cliente dovrà poi consegnare tali fatture elettroniche, con relative ricevute di consegna, al fornitore al fine della loro contabilizzazione.

Premessa

In linea generale la fattura, per le operazioni rilevanti ai fini IVA comprese quelle non imponibili ed esenti, deve essere emessa:

  • dal cedente (soggetto passivo IVA) del bene ovvero
  • dal prestatore (soggetto passivo IVA) del servizio.

Risulta opportuno ricordare che sono soggette a fatturazione anche le cessioni di beni e le prestazioni non territoriali (quindi, fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale) effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato della UE ovvero nei confronti di soggetti extra UE (artt. da 77-septies del D.P.R. n. 633/1972).

Ciò premesso, si evidenzia, comunque, che ferma restando la responsabilità del cedente ovvero prestatore, la fattura può essere emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo (ai sensi del 1° comma dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972).

Al riguardo risulta opportuno precisare che la fattura non emessa dal soggetto passivo dell’operazione deve riportare l’indicazione che la stessa è compilata:

  • dal cliente (ovvero cessionario/committente);
  • ovvero, per conto del cedente/prestatore, da un terzo.

Il cedente o prestatore deve autorizzare preventivamente il cliente o il terzo all’emissione della fattura. In tema di fattura elettronica era stato chiarito che:

  • in assenza di disposizioni relative alla formazione dell’accordo tra le parti, deve ritenersi ammissibile anche un accordo che autorizzi la trasmissione elettronica delle fatture per un determinato periodo di tempo, ovvero a tempo indeterminato fino a revoca;
  • entrambe le parti devono dare il consenso alla procedura di fatturazione in esame (Agenzia delle Entrate Circolare 19 ottobre 2005, n. 45/E).

L’emissione della fattura per conto del cedente/prestatore da parte del cessionario/committente avviene spesso, ad esempio, per le seguenti fattispecie di operazioni:
- ai sensi dell’art. 34, comma 7 del D.P.R. n. 633/1972, allo scopo di semplificare gli adempimenti contabili degli agricoltori è prevista la facoltà per le cooperative e gli enti di emettere la fattura per le tipologie di prodotti di cui al 1° comma del citato art. 34 (prodotti agricoli, ittici, ecc.), per conto dei produttori agricoli soci o partecipanti. Tenendo, comunque, presente che vi deve essere al riguardo un apposito mandato conferito alla cooperativa dal produttore agricolo;
- fatturazione delle provvigioni degli agenti direttamente da parte delle società clienti. Ciò in considerazione del fatto che l’informazione, nella generalità dei casi, è già in possesso della società. Quindi, in tal modo si rende più agevole il processo di fatturazione;
- contratti di consignment stock, in considerazione del fatto che la gestione della merce, di proprietà del fornitore, nonché il suo deposito viene direttamente eseguita dal cliente, il quale riesce anche a monitorare quotidianamente l’uscita della merce dal deposito.

Se la fattura viene emessa dal cliente (ovvero da un terzo non incaricato della gestione della contabilità), la stessa deve essere inviata al cedente o prestatore (oppure al soggetto depositario delle scritture contabili da lui stesso indicato) affinché siano adempiuti gli ulteriori obblighi di:

  • registrazione;
  • liquidazione e versamento dell’IVA dovuta.

 

Impatti sulla nuova fattura elettronica obbligatoria

La domanda che, oggi, si stanno facendo molti operatori è se con l’avvento del nuovo obbligo di fattura elettronica sarà possibile emettere fattura, come accade ora per quelle analogiche (ovvero cartacee), direttamente dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore.

Sul punto si fa presente che anche con l’obbligo di fatturazione elettronica, generalizzato dal 1° gennaio 2019, sarà possibile emettere fatture da parte del cessionario/committente per conto del cedente/prestatore. Fermo restando, comunque, che risulta sempre necessario redigere apposito mandato conferito dal cedente/prestatore al cessionario/committente soggetto tenuto alla fatturazione.

Ciò premesso risulta opportuno evidenziare quanto segue:

  • si ricorda che il Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, n. 89757 , recita “Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma…”. Stante il contenuto letterale della norma non è obbligatorio procedere all’apposizione della firma elettronica. Ciò considerato si evidenzia che qualora si voglia apporre la firma digitale, sulla fattura elettronica emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, andrà apposta quella del cessionario/committente; ciò in considerazione del fatto che è tale soggetto che nella generalità dei casi genererà la fattura elettronica e la trasmetterà al SDI;
  • il cessionario/committente nel momento di emissione della fattura elettronica in formato Xml dovrà indicare il codice “CC” all’interno del campo 1.6 del “tracciato” fattura elettronica (così come si evince nel “tracciato” approvato con il citato Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, n. 89757), inoltre, il codice fiscale del cessionario/committente andrà indicato, qualora soggetto tenuto alla trasmissione, anche nel campo “IdTrasmittente”;
  • infine, il cessionario/committente dovrà consegnare le fatture emesse elettronicamente, nonché le ricevute di consegna, al cedente/prestatore ai fini della contabilizzazione. Infatti, in tal caso la fattura elettronica non transiterà nel cassetto fiscale del cedente/prestatore in quanto la stessa sarà disponibile, unicamente, nel cassetto fiscale ovvero PEC ovvero codice destinatario del cessionario/committente che emette e riceve la fattura elettronica.

Riferimenti normativi:

 

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