Premessa
I contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario di cui la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ss.mm.ii, anche se effettuano l’opzione per il regime semplificato possono ritornare al regime a forfait senza rispettare alcun vincolo triennale. Questo è il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 14 settembre 2018, n. 64/E, emanata in risposta a specifico interpello. Non rileva a tal fine neppure l’eventuale opzione triennale per il criterio di registrazione delle operazioni di cui all’art. 18, comma 5 del D.P.R. 600/1973 per effetto del quale il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva.
Chiarimento che si pone in contrasto, come vedremo a breve, con quanto chiarito dalla stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare 13 aprile 2017 n. 11/E, avente ad oggetto il regime semplificato così come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
L’istanza di interpello
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate citata in premessa prende spunto da apposita istanza di interpello.
“La contribuente istante, pur possedendo i requisiti per accedere al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fin dall'anno 2015 ha sempre svolto l’attività di parrucchiera in regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza tuttavia mai esercitare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA, ma semplicemente adottando un “comportamento concludente” determinando il reddito secondo le indicazioni di cui all’art. 66 del T.U.I.R (D.P.R. 917/1986. Nel 2017 l’istante ha optato per il “regime semplificato” di cui al comma 5 del citato articolo 18 (cfr. rigo VO 26 della dichiarazione annuale IVA/2018 per l'anno 2017).”
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Come specificato nella Circolare 13 aprile 2017 n. 11/E, il comma 5 dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, consente al contribuente in regime di contabilità semplificata, la possibilità di utilizzare i soli registri IVA anche ai fini dell’imposta sul reddito senza effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio, in base alla quale il ricavo si intende incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile.
Parliamo dunque di un ulteriore criterio di semplificazione operante sempre nell’ambito del regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. 600/1973 così come modificato dalla Legge n. 232/2016 .
Art. 18, comma 5, D.P.R. 600/1973
Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”.
Volendo applicare il regime forfetario a partire dall'anno d'imposta 2018, l'istante chiedeva da quale anno decorresse il vincolo triennale di permanenza nel regime opzionato, vincolo previsto:
- sia per il regime semplificato per cassa art. 18 D.P.R. 600/1973 (almeno considerando i chiarimenti finora forniti dall’Agenzia delle Entrate);
- sia per l’opzione contabile di cui allo stesso regime, ammessa al comma 5 dell’articolo 18.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Il regime forfetario è inteso quale regime naturale per i soggetti Iva che sono in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 190/2014 e ss.mm.ii.
Secondo l’Agenzia delle Entrate la scelta per comportamento concludente, esercitata nel 2015, di avvalersi del regime contabile semplificato di cui all’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e, conseguentemente, di determinare il reddito secondo i criteri di cui all’articolo 66 del TUIR - in luogo del regime forfetario di cui alla Legge n. 190 del 2014- non vincola l’istante alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori.
Né rileva la circostanza che, nel 2017, l’istante determini il reddito secondo il “criterio di cassa” - trattandosi ugualmente del regime “naturale” applicabile ai contribuenti in contabilità semplificata - avendo esercitato l’opzione di cui al comma 5 del citato articolo 18. L’Amministrazione finanziaria ritiene appunto che il vincolo triennale di cui al comma 5 , rilevi solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato di cui all’articolo 18, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario.
Il chiarimento principale
In sostanza, il contribuente che possiede i requisiti di accesso al regime forfetario pur effettuando l’opzione per il regime semplificato tramite comportamento concludente senza esercitare formalmente tale opzione nel quadro VO (violazione comunque sanabile con il pagamento della sanzione di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997, ossia sanzione da euro 250 a euro 2.000 ricorrendo al ravvedimento operoso) può transitare al regime a forfait senza rispettare alcun vincolo triennale.
L’Agenzia delle Entrate utilizza il termine regime naturale sia:
In presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, il contribuente ha facoltà di transitare dal regime semplificato al regime forfettario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza, e quindi, avvalersi per l’anno d’imposta 2018 del regime forfetario.
Secondo l’Agenzia delle Entrate il passaggio tra i due regimi naturali non sconta alcun vincolo triennale.
Conclusioni
Quanto appena affermato, si pone però in contrasto con precedenti chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, avente ad oggetto il regime semplificato delle imprese minori modificato nelle regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP dalla Legge n. 232/2016 che ha introdotto il c.d criterio misto cassa/competenza.
Proprio in tale sede, in riferimento ad eventuali opzioni per regime di determinazione delle imposte espresse prima delle modifiche appena citate, l’Amministrazione finanziaria aveva affermato che tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime delle imprese minori dall’articolo 1, comma 22, della Legge di Bilancio 2017, i soggetti che nel 2016 hanno optato per il regime di contabilità ordinaria possono, dal 1° gennaio 2017, revocare la scelta effettuata e accedere al regime in parola (regime semplificato).
Stessa possibilità doveva parimenti essere riconosciuta per il passaggio in senso contrario, ossia da semplificato ad ordinario.
L’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto. L’articolo 1 del D.P.R. n. 442 del 1997, tuttavia, consente “la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.”
Coloro che, invece, intendevano continuare ad applicare il regime di contabilità ordinaria non erano chiamati ad effettuare alcuna opzione, intendendosi tacitamente rinnovata per un anno. Nessun dubbio in tal senso.
Tuttavia “in base agli stessi presupposti, coloro che hanno optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario, possono revocare la scelta effettuata e applicare il regime forfetario dal 1° gennaio 2017” (Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E).
In pratica con la Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, l’Agenzia delle Entrate affermava che anche nel passaggio per opzione da semplificato a forfetario il vincolo triennale poteva essere disatteso solo in virtù delle modifiche normative intercorse per effetto della Legge di Bilancio 2017.
Alla luce di quanto invece riportato nella Risoluzione 14 settembre 2018, n. 64/E, tale ultima precisazione, salvo successivi chiarimenti, deve ritenersi superata visto che la scelta per comportamento concludente di avvalersi del regime contabile semplificato di cui all’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e, conseguentemente, di determinare il reddito secondo i criteri di cui all’articolo 66 del TUIR - in luogo del regime forfetario di cui alla Legge n. 190 del 2014- non vincola l’istante alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori.
Riferimenti normativi:

Forfettari: ritorno al regime sempre ammesso
di Andrea Amantea | 19 Settembre 2018
I contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, previsto dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, e ss.mm.ii, pur effettuando l’opzione per il regime semplificato possono ritornare al regime a forfait senza rispettare alcun vincolo triennale. Su questo tema si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 64/E emanata in data 14 settembre 2018 in riposta a specifico interpello.
Premessa
I contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario di cui la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ss.mm.ii, anche se effettuano l’opzione per il regime semplificato possono ritornare al regime a forfait senza rispettare alcun vincolo triennale. Questo è il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 14 settembre 2018, n. 64/E, emanata in risposta a specifico interpello. Non rileva a tal fine neppure l’eventuale opzione triennale per il criterio di registrazione delle operazioni di cui all’art. 18, comma 5 del D.P.R. 600/1973 per effetto del quale il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva.
Chiarimento che si pone in contrasto, come vedremo a breve, con quanto chiarito dalla stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare 13 aprile 2017 n. 11/E, avente ad oggetto il regime semplificato così come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
L’istanza di interpello
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate citata in premessa prende spunto da apposita istanza di interpello.
“La contribuente istante, pur possedendo i requisiti per accedere al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fin dall'anno 2015 ha sempre svolto l’attività di parrucchiera in regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza tuttavia mai esercitare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA, ma semplicemente adottando un “comportamento concludente” determinando il reddito secondo le indicazioni di cui all’art. 66 del T.U.I.R (D.P.R. 917/1986. Nel 2017 l’istante ha optato per il “regime semplificato” di cui al comma 5 del citato articolo 18 (cfr. rigo VO 26 della dichiarazione annuale IVA/2018 per l'anno 2017).”
Come specificato nella Circolare 13 aprile 2017 n. 11/E, il comma 5 dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, consente al contribuente in regime di contabilità semplificata, la possibilità di utilizzare i soli registri IVA anche ai fini dell’imposta sul reddito senza effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio, in base alla quale il ricavo si intende incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile.
Parliamo dunque di un ulteriore criterio di semplificazione operante sempre nell’ambito del regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. 600/1973 così come modificato dalla Legge n. 232/2016 .
Art. 18, comma 5, D.P.R. 600/1973
Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”.
Volendo applicare il regime forfetario a partire dall'anno d'imposta 2018, l'istante chiedeva da quale anno decorresse il vincolo triennale di permanenza nel regime opzionato, vincolo previsto:
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Il regime forfetario è inteso quale regime naturale per i soggetti Iva che sono in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 190/2014 e ss.mm.ii.
Secondo l’Agenzia delle Entrate la scelta per comportamento concludente, esercitata nel 2015, di avvalersi del regime contabile semplificato di cui all’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e, conseguentemente, di determinare il reddito secondo i criteri di cui all’articolo 66 del TUIR - in luogo del regime forfetario di cui alla Legge n. 190 del 2014- non vincola l’istante alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori.
Né rileva la circostanza che, nel 2017, l’istante determini il reddito secondo il “criterio di cassa” - trattandosi ugualmente del regime “naturale” applicabile ai contribuenti in contabilità semplificata - avendo esercitato l’opzione di cui al comma 5 del citato articolo 18. L’Amministrazione finanziaria ritiene appunto che il vincolo triennale di cui al comma 5 , rilevi solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato di cui all’articolo 18, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario.
Il chiarimento principale
In sostanza, il contribuente che possiede i requisiti di accesso al regime forfetario pur effettuando l’opzione per il regime semplificato tramite comportamento concludente senza esercitare formalmente tale opzione nel quadro VO (violazione comunque sanabile con il pagamento della sanzione di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997, ossia sanzione da euro 250 a euro 2.000 ricorrendo al ravvedimento operoso) può transitare al regime a forfait senza rispettare alcun vincolo triennale.
L’Agenzia delle Entrate utilizza il termine regime naturale sia:
In presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, il contribuente ha facoltà di transitare dal regime semplificato al regime forfettario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza, e quindi, avvalersi per l’anno d’imposta 2018 del regime forfetario.
Secondo l’Agenzia delle Entrate il passaggio tra i due regimi naturali non sconta alcun vincolo triennale.
Conclusioni
Quanto appena affermato, si pone però in contrasto con precedenti chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, avente ad oggetto il regime semplificato delle imprese minori modificato nelle regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP dalla Legge n. 232/2016 che ha introdotto il c.d criterio misto cassa/competenza.
Proprio in tale sede, in riferimento ad eventuali opzioni per regime di determinazione delle imposte espresse prima delle modifiche appena citate, l’Amministrazione finanziaria aveva affermato che tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime delle imprese minori dall’articolo 1, comma 22, della Legge di Bilancio 2017, i soggetti che nel 2016 hanno optato per il regime di contabilità ordinaria possono, dal 1° gennaio 2017, revocare la scelta effettuata e accedere al regime in parola (regime semplificato).
Stessa possibilità doveva parimenti essere riconosciuta per il passaggio in senso contrario, ossia da semplificato ad ordinario.
L’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto. L’articolo 1 del D.P.R. n. 442 del 1997, tuttavia, consente “la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.”
Coloro che, invece, intendevano continuare ad applicare il regime di contabilità ordinaria non erano chiamati ad effettuare alcuna opzione, intendendosi tacitamente rinnovata per un anno. Nessun dubbio in tal senso.
Tuttavia “in base agli stessi presupposti, coloro che hanno optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario, possono revocare la scelta effettuata e applicare il regime forfetario dal 1° gennaio 2017” (Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E).
In pratica con la Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, l’Agenzia delle Entrate affermava che anche nel passaggio per opzione da semplificato a forfetario il vincolo triennale poteva essere disatteso solo in virtù delle modifiche normative intercorse per effetto della Legge di Bilancio 2017.
Alla luce di quanto invece riportato nella Risoluzione 14 settembre 2018, n. 64/E, tale ultima precisazione, salvo successivi chiarimenti, deve ritenersi superata visto che la scelta per comportamento concludente di avvalersi del regime contabile semplificato di cui all’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e, conseguentemente, di determinare il reddito secondo i criteri di cui all’articolo 66 del TUIR - in luogo del regime forfetario di cui alla Legge n. 190 del 2014- non vincola l’istante alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Regime forfetario
Quali sono i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 14 settembre 2018, n. 64/E?
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario possono ritornare al regime a forfait senza rispettare alcun vincolo triennale, anche se effettuano l'opzione per il regime semplificato.
Cosa si intende per "regime naturale" secondo l'Agenzia delle Entrate?
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il regime forfetario è inteso quale regime naturale per i soggetti IVA che sono in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 190/2014 e ss.mm.ii. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate utilizza il termine regime naturale sia per quello dei contribuenti minori (art. 18 D.P.R. 600/1973) sia per quello forfetario (Legge n. 190/2014 e ss.mm.ii).
Secondo l'Agenzia delle Entrate, quali vincoli triennali sono previsti per il regime semplificato e il regime forfetario?
L'Agenzia delle Entrate afferma che il vincolo triennale previsto per il regime semplificato rileva solo per coloro che scelgono di rimanere in tale regime, ma non rileva per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate precisa che il passaggio tra i due regimi naturali non sconta alcun vincolo triennale.
Secondo la Risoluzione 14 settembre 2018, n. 64/E, qual è la possibilità per i contribuenti che hanno optato per il regime semplificato e possiedono i requisiti per applicare il regime forfetario?
La Risoluzione specifica che i contribuenti che hanno optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario, possono transitare a quest'ultimo senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza.
Quali sono i riferimenti normativi citati nella Risoluzione e nel testo di Andrea Amantea?
I riferimenti normativi citati sono: D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 18; D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 66; L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi da 54 a 89; Agenzia delle Entrate Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E; Agenzia delle Entrate Risoluzione 14 settembre 2018, n. 64/E.