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FATTURA ELETTRONICA

Fino al 31 dicembre 2018 gli acquisti di carburante devono avvenire con pagamenti “tracciati”

di Stefano Setti | 4 Luglio 2018
Fino al 31 dicembre 2018 gli acquisti di carburante devono avvenire con pagamenti “tracciati”

Il D.L. 28 giugno 2018, n. 79 ha previsto la proroga dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di gasolio e benzina per motori per uso autotrazione da parte degli impianti stradali dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019. Conseguentemente ai fini della deducibilità del costo e della detrazione IVA potrà essere utilizzata la scheda carburante, sempre che il pagamento avvenga con mezzi tracciati, ovvero, senza l’utilizzo della scheda carburante e mediante il solo utilizzo di carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione. Per meglio dire con le modalità operative già utilizzate dai contribuenti ante 1° luglio 2018.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il D.L. 28 giugno 2018, n. 79 proroga l'obbligo di fattura elettronica per l'acquisto di carburante per autotrazione al 1° gennaio 2019 anziché al 1° luglio 2018. La scheda carburante rimane in vigore fino al 31 dicembre 2018 per la deducibilità del costo e della detrazione IVA.