Premessa
A partire dal 1° gennaio 2019 tutti i soggetti residenti, identificati o stabiliti nel territorio nazionale, dovranno emettere fattura in esclusiva modalità elettronica. A stabilirlo è la Manovra 2018,Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 909 che dispone:“Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2.”
Restano fuori dall’obbligo esclusivamente i soggetti ‘minori’, ovvero i passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 , del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 (contribuenti minimi), e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (contribuenti forfettari).
Da più parti si invoca un’introduzione graduale, che veda in un primo momento coinvolte solo le imprese di maggiore dimensione. Tali imprese, infatti, sono già strutturate a livello informatico (o quanto meno hanno la forza per strutturarsi), e tale struttura risulta essere essenziale per affrontare la fatturazione elettronica.
Esiste quindi un duplice livello di problemi da affrontare: la disponibilità dei mezzi necessari alla fatturazione elettronica (e le dovute conoscenze per l’utilizzo degli stessi), e i problemi strettamente connessi alla normativa, che riguardano tutti i contribuenti e che, seppure già sollevati in più sedi, non hanno ancora trovato soluzione.
La struttura informatica degli utenti
Per fattura elettronica si intende un insieme di dati. Tali dati, espressi secondo il formato standard xml, strutturato secondo i dettami previsti dalla norma (Allegato A al Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757), rappresentano le informazioni previste dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Da un punto di vista normativo, quindi, nulla cambia nella formazione della fattura. A cambiare totalmente è il modo in cui la fattura viene formata e trasmessa.
Affinché la fattura risulti esistente, infatti, se si tratta di fattura elettronica la stessa deve obbligatoriamente transitare dal Sistema di Interscambio. Il SDI, effettuate le dovute verifiche di correttezza della fattura, recapiterà poi al destinatario finale i dati che costituiscono la fattura.
Sul punto si presentano una serie di criticità prettamente tecniche.
Innanzi tutto, come si è detto, la fattura deve essere formata esclusivamente in osservanza del tracciato, in formato xml. Viene dunque meno la possibilità di predisporre fatture redatte a mano, oppure con software ad uso videoscrittura o fogli di calcolo, in formato libero.
Resta la possibilità di utilizzare software gestionali, ma questi dovranno tassativamente essere aggiornati alle nuove esigenze, prevedendo dunque la possibilità tecnica di “trasformare” i dati immessi in un tracciato conforme al quello previsto dal Provvedimento, n. 89757/2018.
Una prima consapevolezza, quindi, deve esser acquisita e su tale fronte i consulenti fiscali delle aziende più piccole, e che pertanto presumibilmente non sono già attrezzate, dovranno fare un grande lavoro per non trovarsi spiazzati al 1° gennaio 2019: occorre informatizzare la fatturazione.
È quindi necessario che tutte le aziende abbiano una dotazione informatica minima che consenta loro di produrre la fattura con software commerciali predisposti a tal fine, o con i software gratuiti messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (ma su questo torneremo in seguito).
Non solo. Tutti dovranno avere una connessione ad internet, necessaria all’invio dei dati al Sistema di Interscambio e tutti dovranno avere (come minimo) una PEC, utile sia per l’invio delle fatture (a meno che non si voglia passare da “Fatture e Corrispettivi” web) e indispensabile per la ricezione delle fatture dei fornitori (a meno che non si attivi il canale telematico dedicato, ma tale scelta è strutturalmente riservata alle grandi aziende).
Vi è poi l’alternativa dei software gratuiti AdE: piattaforma web Fatture e Corrispettivi, piuttosto che FatturAE per l’emissione di fatture elettroniche da devices mobili, o ancora Fattura Elettronica, software destinato ad essere installato sul pc.
Sfortunatamente si tratta di software, almeno nella versione attualmente disponibile, che fanno esattamente e solo quello cui sono destinati, ovvero raccogliere i dati immessi e trasformarli in un file conforme alle specifiche tecniche il che, a parere di chi scrive, è assolutamente insufficiente per l’azienda che riesca ad utilizzarli.
In buona sostanza si tratta di ‘macchine da scrivere’ che consentono l’immissione dei dati, senza alcuna guida e senza alcun controllo incrociato; il rischio di produrre files non corretti, e quindi scartati dal sistema, è elevatissimo. Meglio potrebbe andare con software commerciali, che sfortunatamente hanno costi da non sottovalutare.
Per questa ragione, anche alla luce dei pochi mesi mancanti, è altamente auspicabile che intervenga un rinvio a favore delle piccole e medie aziende, a meno che non vengano forniti strumenti (gratuiti) che effettivamente mettano nelle condizioni di produrre una fattura elettronica senza impiegare ore per ciascun documento. Resta comunque il problema dell’informatizzazione forzata di milioni di aziende, che spesso non hanno le conoscenze per approcciare tracciati telematici, invii e ricevute.
A questo punto potrebbe innestarsi il consulente fiscale, che può essere delegato all’emissione delle fatture. Sfortunatamente si tratta di una strada altamente sconsigliabile, poiché i problemi di carattere fiscale, che andremo a analizzare a seguire, verrebbero moltiplicati dal doversi appoggiare ad un soggetto terzo per l’emissione della fattura.
I problemi di carattere fiscale: tempi di invio della fattura elettronica
Delegare la fatturazione ad un terzo, come abbiamo visto, è legislativamente e tecnicamente possibile. Tuttavia vi è un grande problema, che interessa in primo luogo tutti i contribuenti (anche coloro che provvedono in proprio all’emissione delle fatture) e che si amplifica a dismisura se si immagina il contribuente che si rivolge ad un terzo per l’emissione delle fatture: il fattore tempo.
Occorre infatti sottolineare che la fattura elettronica deve essere trasmessa al SDI entro le ore 24 della giornata di emissione (per quanto in questa prima fase sperimentale sia stata concesso un generico “termine di tolleranza” non meglio specificato). Ciò significa che la fattura immediata deve essere trasmessa nel giorno stesso e fin qui nulla di strano: se prima si emetteva la fattura per accompagnare la merce, parimenti si emetterà la fattura elettronica, trasmettendola al SDI in giornata.
La questione si complica a dismisura per i servizi. Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese”.
Ora, in tutta sincerità, possiamo affermare che le fatture per servizi vengono staccate nel giorno stesso del pagamento? La risposta è no. Vengono emesse con data corrispondente al giorno di pagamento, ma la produzione della fattura materialmente avviene pressoché sempre con qualche giorno di ritardo.
La natura della fatturazione elettronica, se non viene posto rimedio all’attuale impianto normativo, comporta il dover monitorare gli incassi nel settore servizi (e ancor più nel settore professionale) quotidianamente. Se il professionista, per esempio, incassa una parcella nel giorno X, perché il cliente passa in studio alle 18.00 e paga con bancomat, la parcella deve essere emessa il giorno X e, entro la mezzanotte del giorno stesso, trasmessa al SDI. Tutto questo è oggettivamente ingestibile.
Non va meglio nel caso di cessioni di beni accompagnati da documento di trasporto, per le quali la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo con riferimento alle cessioni intervenute nel mese precedente (e le cui risultanze devono confluire nella liquidazione IVA del mese di avvenuta consegna dei beni).
In questo caso, infatti, è ben vero che vi è molto più tempo per l’emissione della fattura, peccato che dovrà essere indicata per ciascuna riga del documento emesso il DDT di riferimento, a meno che la fattura non si riferisca ad un unico documento di trasporto, nel qual caso l’indicazione potrà essere apposta una sola volta.
Tutto ciò, tradotto in pratica, comporta che – a meno che non si utilizzino software gestionali con i quali si emettono i DDT e che si occupino dell’abbinamento riga / documento – l’emissione della fattura elettronica diventi un’operazione davvero improba.
Anche per quanto riguarda i problemi sovra esposti la soluzione potrebbe essere semplice: consentire la trasmissione del file fattura entro i termini utili alla liquidazione IVA. In questo modo nessun danno verrebbe all’Erario, posto che il documento confluirebbe nella liquidazione del periodo di emissione del documento, ma ci sarebbe tempo utile per produrre le fatture senza dover presidiare il computer ventiquattro ore su ventiquattro.
Per inciso, è chiaro che se tutti i problemi sovra esposti trasformano il processo di fatturazione in una odissea, peggio ancora è se la fattura elettronica viene affidata ad un terzo: occorrerebbe infatti rilevare il presupposto per l’emissione, contattare il terzo, predisporre la fattura ed inviarla, tutto entro le ore 24 del giorno di emissione.
Riferimenti normativi:

Fattura elettronica: i problemi ancora aperti
di Sandra Pennacini | 30 Luglio 2018
Con il D.L. 28 giugno 2018 n. 79, come noto, l’avvento della fatturazione elettronica ha subito un rinvio, ma solo limitatamente alle cessioni di benzina e carburante effettuati presso la rete distributiva. Le disposizioni che riguardano tale rinvio, peraltro, saranno assorbite nel c.d. Decreto Dignità, stante quanto risulta da un emendamento che ha trovato recentemente approvazione, ma la sostanza non cambia: dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica entrerà in vigore diffusamente, lasciando fuori dal meccanismo solo i contribuenti minimi e forfettari. Restano tuttavia aperti molti problemi, anche di carattere tecnico, che fanno temere sulla tenuta del sistema produttivo delle medie e piccole imprese. Saranno le aziende pronte ad affrontare la fatturazione elettronica? Quali miglioramenti sono possibili?
Premessa
A partire dal 1° gennaio 2019 tutti i soggetti residenti, identificati o stabiliti nel territorio nazionale, dovranno emettere fattura in esclusiva modalità elettronica. A stabilirlo è la Manovra 2018,Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 909 che dispone:“Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2.”
Restano fuori dall’obbligo esclusivamente i soggetti ‘minori’, ovvero i passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 , del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 (contribuenti minimi), e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (contribuenti forfettari).
Da più parti si invoca un’introduzione graduale, che veda in un primo momento coinvolte solo le imprese di maggiore dimensione. Tali imprese, infatti, sono già strutturate a livello informatico (o quanto meno hanno la forza per strutturarsi), e tale struttura risulta essere essenziale per affrontare la fatturazione elettronica.
Esiste quindi un duplice livello di problemi da affrontare: la disponibilità dei mezzi necessari alla fatturazione elettronica (e le dovute conoscenze per l’utilizzo degli stessi), e i problemi strettamente connessi alla normativa, che riguardano tutti i contribuenti e che, seppure già sollevati in più sedi, non hanno ancora trovato soluzione.
La struttura informatica degli utenti
Per fattura elettronica si intende un insieme di dati. Tali dati, espressi secondo il formato standard xml, strutturato secondo i dettami previsti dalla norma (Allegato A al Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757), rappresentano le informazioni previste dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Da un punto di vista normativo, quindi, nulla cambia nella formazione della fattura. A cambiare totalmente è il modo in cui la fattura viene formata e trasmessa.
Affinché la fattura risulti esistente, infatti, se si tratta di fattura elettronica la stessa deve obbligatoriamente transitare dal Sistema di Interscambio. Il SDI, effettuate le dovute verifiche di correttezza della fattura, recapiterà poi al destinatario finale i dati che costituiscono la fattura.
Sul punto si presentano una serie di criticità prettamente tecniche.
Innanzi tutto, come si è detto, la fattura deve essere formata esclusivamente in osservanza del tracciato, in formato xml. Viene dunque meno la possibilità di predisporre fatture redatte a mano, oppure con software ad uso videoscrittura o fogli di calcolo, in formato libero.
Resta la possibilità di utilizzare software gestionali, ma questi dovranno tassativamente essere aggiornati alle nuove esigenze, prevedendo dunque la possibilità tecnica di “trasformare” i dati immessi in un tracciato conforme al quello previsto dal Provvedimento, n. 89757/2018.
Una prima consapevolezza, quindi, deve esser acquisita e su tale fronte i consulenti fiscali delle aziende più piccole, e che pertanto presumibilmente non sono già attrezzate, dovranno fare un grande lavoro per non trovarsi spiazzati al 1° gennaio 2019: occorre informatizzare la fatturazione.
È quindi necessario che tutte le aziende abbiano una dotazione informatica minima che consenta loro di produrre la fattura con software commerciali predisposti a tal fine, o con i software gratuiti messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (ma su questo torneremo in seguito).
Non solo. Tutti dovranno avere una connessione ad internet, necessaria all’invio dei dati al Sistema di Interscambio e tutti dovranno avere (come minimo) una PEC, utile sia per l’invio delle fatture (a meno che non si voglia passare da “Fatture e Corrispettivi” web) e indispensabile per la ricezione delle fatture dei fornitori (a meno che non si attivi il canale telematico dedicato, ma tale scelta è strutturalmente riservata alle grandi aziende).
Vi è poi l’alternativa dei software gratuiti AdE: piattaforma web Fatture e Corrispettivi, piuttosto che FatturAE per l’emissione di fatture elettroniche da devices mobili, o ancora Fattura Elettronica, software destinato ad essere installato sul pc.
Sfortunatamente si tratta di software, almeno nella versione attualmente disponibile, che fanno esattamente e solo quello cui sono destinati, ovvero raccogliere i dati immessi e trasformarli in un file conforme alle specifiche tecniche il che, a parere di chi scrive, è assolutamente insufficiente per l’azienda che riesca ad utilizzarli.
In buona sostanza si tratta di ‘macchine da scrivere’ che consentono l’immissione dei dati, senza alcuna guida e senza alcun controllo incrociato; il rischio di produrre files non corretti, e quindi scartati dal sistema, è elevatissimo. Meglio potrebbe andare con software commerciali, che sfortunatamente hanno costi da non sottovalutare.
Per questa ragione, anche alla luce dei pochi mesi mancanti, è altamente auspicabile che intervenga un rinvio a favore delle piccole e medie aziende, a meno che non vengano forniti strumenti (gratuiti) che effettivamente mettano nelle condizioni di produrre una fattura elettronica senza impiegare ore per ciascun documento. Resta comunque il problema dell’informatizzazione forzata di milioni di aziende, che spesso non hanno le conoscenze per approcciare tracciati telematici, invii e ricevute.
A questo punto potrebbe innestarsi il consulente fiscale, che può essere delegato all’emissione delle fatture. Sfortunatamente si tratta di una strada altamente sconsigliabile, poiché i problemi di carattere fiscale, che andremo a analizzare a seguire, verrebbero moltiplicati dal doversi appoggiare ad un soggetto terzo per l’emissione della fattura.
I problemi di carattere fiscale: tempi di invio della fattura elettronica
Delegare la fatturazione ad un terzo, come abbiamo visto, è legislativamente e tecnicamente possibile. Tuttavia vi è un grande problema, che interessa in primo luogo tutti i contribuenti (anche coloro che provvedono in proprio all’emissione delle fatture) e che si amplifica a dismisura se si immagina il contribuente che si rivolge ad un terzo per l’emissione delle fatture: il fattore tempo.
Occorre infatti sottolineare che la fattura elettronica deve essere trasmessa al SDI entro le ore 24 della giornata di emissione (per quanto in questa prima fase sperimentale sia stata concesso un generico “termine di tolleranza” non meglio specificato). Ciò significa che la fattura immediata deve essere trasmessa nel giorno stesso e fin qui nulla di strano: se prima si emetteva la fattura per accompagnare la merce, parimenti si emetterà la fattura elettronica, trasmettendola al SDI in giornata.
La questione si complica a dismisura per i servizi. Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese”.
Ora, in tutta sincerità, possiamo affermare che le fatture per servizi vengono staccate nel giorno stesso del pagamento? La risposta è no. Vengono emesse con data corrispondente al giorno di pagamento, ma la produzione della fattura materialmente avviene pressoché sempre con qualche giorno di ritardo.
La natura della fatturazione elettronica, se non viene posto rimedio all’attuale impianto normativo, comporta il dover monitorare gli incassi nel settore servizi (e ancor più nel settore professionale) quotidianamente. Se il professionista, per esempio, incassa una parcella nel giorno X, perché il cliente passa in studio alle 18.00 e paga con bancomat, la parcella deve essere emessa il giorno X e, entro la mezzanotte del giorno stesso, trasmessa al SDI. Tutto questo è oggettivamente ingestibile.
Non va meglio nel caso di cessioni di beni accompagnati da documento di trasporto, per le quali la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo con riferimento alle cessioni intervenute nel mese precedente (e le cui risultanze devono confluire nella liquidazione IVA del mese di avvenuta consegna dei beni).
In questo caso, infatti, è ben vero che vi è molto più tempo per l’emissione della fattura, peccato che dovrà essere indicata per ciascuna riga del documento emesso il DDT di riferimento, a meno che la fattura non si riferisca ad un unico documento di trasporto, nel qual caso l’indicazione potrà essere apposta una sola volta.
Tutto ciò, tradotto in pratica, comporta che – a meno che non si utilizzino software gestionali con i quali si emettono i DDT e che si occupino dell’abbinamento riga / documento – l’emissione della fattura elettronica diventi un’operazione davvero improba.
Anche per quanto riguarda i problemi sovra esposti la soluzione potrebbe essere semplice: consentire la trasmissione del file fattura entro i termini utili alla liquidazione IVA. In questo modo nessun danno verrebbe all’Erario, posto che il documento confluirebbe nella liquidazione del periodo di emissione del documento, ma ci sarebbe tempo utile per produrre le fatture senza dover presidiare il computer ventiquattro ore su ventiquattro.
Per inciso, è chiaro che se tutti i problemi sovra esposti trasformano il processo di fatturazione in una odissea, peggio ancora è se la fattura elettronica viene affidata ad un terzo: occorrerebbe infatti rilevare il presupposto per l’emissione, contattare il terzo, predisporre la fattura ed inviarla, tutto entro le ore 24 del giorno di emissione.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Fattura elettronica
Quali sono i soggetti obbligati ad emettere fattura in modalità elettronica a partire dal 1° gennaio 2019?
Tutti i soggetti residenti, identificati o stabiliti nel territorio nazionale.
Chi è esentato dall'obbligo di emettere fattura elettronica?
Sono esentati i contribuenti minimi e forfettari, ovvero i passivi che rientrano nel regime di vantaggio previsto dalla normativa.
Quali sono i principali problemi tecnici legati all'introduzione della fatturazione elettronica?
I principali problemi tecnici riguardano la disponibilità dei mezzi necessari, la conformità al formato standard xml e la trasmissione obbligatoria tramite Sistema di Interscambio (SDI).
Cosa si intende per fattura elettronica?
Si tratta di un insieme di dati espressi secondo il formato standard xml, strutturato secondo i dettami previsti dalla norma e obbligatoriamente trasmesso tramite SDI.
Quali sono le soluzioni proposte per affrontare i problemi legati alla fatturazione elettronica?
Una delle soluzioni proposte è l'introduzione graduale della fatturazione elettronica, coinvolgendo inizialmente solo le imprese di maggiore dimensione. Inoltre, si suggerisce l'utilizzo di software gestionali aggiornati e la disposizione di strumenti gratuiti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.