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Dichiarazione IVA 2018 entro 90 giorni: il termine scade il 30 luglio

di Stefano Setti | 25 Luglio 2018
Dichiarazione IVA 2018 entro 90 giorni: il termine scade il 30 luglio

I soggetti passivi IVA che non hanno presentato la dichiarazione IVA 2018 per l’anno d’imposta 2017 possono regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, presentando il modello dichiarativo entro il 30 luglio 2018, versando le imposte, se dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta. Infatti, in caso di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria (quindi dal 30 aprile 2018), la dichiarazione non si considera omessa, salva l’applicazione delle sanzioni.

Premessa

In prima battuta risulta opportuno ricordare che D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha riformato il sistema sanzionatorio tributario nazionale, introducendo, per quanto qui d’interesse, la riduzione alla metà delle sanzioni (quindi dal 30% al 15%) per gli omessi e ritardati versamenti effettuati entro i 90 giorni con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Si evidenzia, poi, che la Legge di Stabilità (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha anticipato al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 con riferimento alle sanzioni amministrative. La Circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E, ha, poi, chiarito le modalità di regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo entro i 90 giorni.

Con riferimento ai codici tributo da utilizzare per sanare le imposte ovvero sanzioni si ricorda che:
- il codice tributo da utilizzare per gli eventuali omessi versamenti IVA corrisponde al codice tributo del periodo d’imposta per cui si è omesso il versamento;
- per la sanzione per la presentazione della dichiarazione integrativa o della dichiarazione omessa, invece, il codice da utilizzare è il seguente: 8911 - Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie.

Si fa presente che tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

 

Presentazione dichiarazione IVA: le diverse casistiche con soluzioni

Dichiarazione non presentata nei termini ordinari

Qualora il soggetto passivo IVA non abbia proceduto alla presentazione della dichiarazione IVA e intenda provvedere, potrà farlo entro i successivi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Va da sé che con riferimento alla dichiarazione IVA 2018 (anno d’imposta 2017) il termine ultimo è il 30 luglio 2018 (il 29 luglio cade di domenica), oltre tale termine la dichiarazione si considererà omessa.

Ciò premesso il soggetto passivo IVA, al fine di regolarizzare la propria posizione, dovrà:

  • presentare la dichiarazione IVA, versando la corrispondente sanzione per la tardività, pari a 25 euro, per meglio dire la sanzione in misura fissa di 250 euro, ridotta a un decimo;
  • se risulta anche un tardivo od omesso versamento del tributo, procedere al pagamento dell’imposta e degli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30 o al 15%), ridotta secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale n. 129515 del 27 giugno 2018 ha ricordato che il soggetto passivo può, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA 2018 riferita all’anno d’imposta 2017, regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione, debitamente compilata, entro 90 giorni a decorrere dal 30 aprile 2018 e versando le sanzioni in misura ridotta ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del DLgs. 472/1997. Se la dichiarazione IVA relativa al periodo 2017 è stata spedita con la sola compilazione del quadro VA, il soggetto passivo potrà regolarizzare errori ed omissioni beneficiando delle sanzioni ridotte a seguito di ravvedimento operoso; di fatto, in tale ultimo caso la dichiarazione IVA non si considera omessa.

Dichiarazione con errori presentata entro i termini (dichiarazione infedele)

Nei casi in cui il contribuente intenda regolarizzare errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata e che rilevano sulla determinazione e sul pagamento del tributo, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, avvalendosi del ravvedimento operoso, dovrà: presentare una dichiarazione corretta (c.d. integrativa) entro il termine di 90 giorni (per la dichiarazione IVA 2018 entro il 30 luglio 2018, in quanto il 29 aprile cade di domenica), versando la corrispondente sanzione pari a 27,78 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 250 euro prevista per l’ipotesi di irregolare dichiarazione, ridotta a un nono. Tale sanzione è applicabile solo nei casi di dichiarazione integrativa per errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali.

In caso contrario si applicano le sanzioni per omesso versamento, se dovuto, ridotte secondo le misure previste dal ravvedimento operoso.

Se risulta un versamento del tributo in misura inferiore al dovuto, o l’utilizzo di un credito in misura superiore, il contribuente deve versare anche la relativa differenza e gli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario.

Inoltre, è dovuta la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30 o al 15%), ridotta secondo le misure previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.

Dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni

La dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

In presenza di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. La sanzione non può essere comunque inferiore a euro 250.

Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta, l’omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200.

 

 

Riferimenti normativi:

  • Agenzia delle Entrate, Circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E;
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13.

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