Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 16 luglio 2018, n. 112, ha reso note le misure delle agevolazioni forfettarie a favore degli autotrasportatori per il 2018. La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle relative istruzioni. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. Le deduzioni citate sono da considerare per il periodo d’imposta 2017, quindi con effetti nel modello Redditi 2018, ossia quello in scadenza in prima battuta alla data del 31 ottobre 2018.
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