La deducibilità delle perdite su crediti è disciplinata dall’art. 101 del TUIR in coordinamento con l’art. 106 del medesimo testo unico. Al di fuori dell’ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, ai fini della deduzione, è necessario valutare se ricorrano gli elementi certi e precisi che determinano la definitività della perdita; nel caso in cui invece, quest’ultima, sia solo potenziale, probabile, ma non ancora certa e definitiva, si configura l’istituto della svalutazione totale, ovvero, parziale, del credito.
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