Ai fini del reato penale di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel testo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, il mancato versamento di ritenute fiscali deve essere provato dimostrando l’avvenuta consegna ai percipienti della relativa certificazione, non essendo in tal senso sufficiente la mera presentazione del modello 770 da parte del datore di lavoro. A queste importanti conclusioni sono giunte le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 24782 depositata il 1 giugno 2018.
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