Commento
Fattura elettronica

Recapito della fattura elettronica: le diverse casistiche

di Stefano Setti | 16 Maggio 2018
Recapito della fattura elettronica: le diverse casistiche

Un aspetto da tenere in considerazione in merito al nuovo obbligo di fattura elettronica è legato alle modalità di recapito della stessa tramite il Sistema di Interscambio (c.d. SDI). Infatti, a seconda che il cessionario/committente si sia registrato o meno presso l’Agenzia delle Entrate, le modalità di recapito saranno differenti, con eventuali obblighi comunicativi da parte del cedente/prestatore al fine di informare i propri clienti che la fattura è stata messa a disposizione in apposita area riservata del web dell’Agenzia delle Entrate. 

Premessa 

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 ha delineato le modalità operative riferite al recapito delle fatture elettroniche, distinguendo le diverse casistiche cui si potranno trovare di fronte i contribuenti dal prossimo 1° gennaio 2019 e, ancora prima, dal 1° luglio 2018 con riferimento ai carburanti per motori ad uso autotrazione e subappalto nella PA.

Le diverse casistiche di recapito 

Cessionario/committente che utilizza il servizio di registrazione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate 

I soggetti passivi (anche tramite intermediari) possono comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante apposito servizio di registrazione, l’indirizzo telematico presso il quale intendono ricevere i documenti elettronici. Esso è costituito da una PEC o da un “codice destinatario”. In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate al suddetto indirizzo telematico.

Qualora, per cause tecniche non imputabili al SDI, il recapito della fattura elettronica non fosse possibile (ad es. PEC piena ovvero non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SDI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica in apposita area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.

In tale ipotesi il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SDI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è disponibile nell’apposita area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura.

 

Cessionario/committente che non utilizza il servizio di registrazione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate 

Nei casi di mancata registrazione della PEC o codice destinatario da parte del cessionario/committente, l’emittente potrà indicare, a seconda dei casi, il «codice destinatario» o l’indirizzo PEC comunicati direttamente dal cessionario/committente:

  • indicazione del «codice destinatario» fornito dal cessionario/committente: il SDI recapita la fattura elettronica presso l’indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura. Se il «codice destinatario» è inesistente il SDI invia al soggetto trasmittente una «ricevuta di scarto». Nel caso in cui il recapito della fattura non fosse possibile per cause tecniche non imputabili al SDI, il documento viene reso disponibile al cessionario/committente in apposita area web del sito dell’Agenzia delle Entrate e spetterà all’emittente fornire tale informazione al destinatario. La comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura. Il SDI mette a disposizione nelle rispettive aree riservate del web dell’Agenzia delle Entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente un duplicato informatico della fattura elettronica;
  • indicazione dell’indirizzo PEC fornito dal cessionario/committente: in tal caso si deve inserire un codice convenzionale «0000000» e compilare il campo «PECDestinatario» con l’indirizzo PEC fornito dal cessionario/committente. La fattura elettronica, in tal caso, verrà recapitata dal SDI all’indirizzo PEC indicato nel file della fattura. Nel caso in cui il recapito della fattura non fosse possibile per cause tecniche non imputabili al SDI, il documento viene reso disponibile al cessionario/committente in apposita area web del sito dell’Agenzia delle Entrate e spetterà all’emittente fornire tale informazione al destinatario. La comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. Il SDI mette a disposizione nelle rispettive aree riservate del web dell’Agenzia delle Entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente un duplicato informatico della fattura elettronica.

 

Mancata comunicazione da parte del cessionario/committente della PEC o del «codice destinatario» al cedente/prestatore 

Se il cessionario/committente non ha comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC si potranno avere le seguenti casistiche:

  • cessionario/committente non registrato preventivamente all’Agenzia delle Entrate: il cedente/prestatore dovrà indicare il codice convenzionale «0000000». Il documento viene reso disponibile al cessionario/committente in apposita area web del sito dell’Agenzia delle Entrate e spetterà all’emittente fornire tale informazione al destinatario per vie diverse dal SDI. La comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura. Il SDI mette a disposizione nelle rispettive aree riservate del web dell’Agenzia delle Entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente un duplicato informatico della fattura elettronica;
  • cessionario/committente preventivamente registrato all’Agenzia delle Entrate: il cedente/prestatore dovrà indicare il codice convenzionale «0000000». In tal caso la fattura si considererà correttamente emessa in quanto il SDI trasmetterà la fattura elettronica direttamente al codice destinatario ovvero PEC indicato dal cessionario/committente in fase di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e rilascerà apposita ricevuta di avvenuta consegna.

 

Cessionario/committente consumatore finale oppure soggetti passivi IVA in regimi speciali (minimi, forfetari e agricoltori esonerati)

Per i cessionari/committenti non soggetti passivi IVA (consumatori finali per i quali deve essere compilato il solo campo «CodiceFiscale») va indicato un “codice destinatario” convenzionale composto da 7 zeri «0000000». Il documento viene reso disponibile al cessionario/committente in apposita area web del sito dell’Agenzia delle Entrate e spetterà all’emittente fornire tale informazione al destinatario per vie diverse dal SDI. Il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura (a meno di rinuncia da parte del consumatore finale), comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SDI in apposita area riservata web dell’Agenzia delle Entrate. Il SDI mette a disposizione nelle rispettive aree riservate del web dell’Agenzia delle Entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente un duplicato informatico della fattura elettronica.

Per i soggetti nel regime dei minimi o nel regime forfetario (esclusi, questi ultimi, dall’obbligo di emissione e accettazione delle fatture elettroniche), va indicato un “codice destinatario” convenzionale composto da 7 zeri «0000000». Dal provvedimento si evince che tale modalità di trasmissione si applica anche per le fatture emesse verso i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il documento viene reso disponibile al cessionario/committente in apposita area web del sito dell’Agenzia delle Entrate e spetterà all’emittente fornire tale informazione al destinatario per vie diverse dal SDI. La comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura. Il SDI mette a disposizione nelle rispettive aree riservate del web dell’Agenzia delle Entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente un duplicato informatico della fattura elettronica.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Fattura elettronica