Commento
FATTURA ELETTRONICA

Fattura elettronica: le linee guida del Provvedimento direttoriale

di Stefano Setti | 8 Maggio 2018
Fattura elettronica: le linee guida del Provvedimento direttoriale

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757 ha definito le caratteristiche, nonché le specifiche tecniche, della fattura elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio 2019 sia nei rapporti BtoB che BtoC. Ricordando che tale obbligo sarà anticipato al 1° luglio 2018 con riferimento alle cessioni di carburante per uso autotrazione, nonché nel subappalto nella P.A..

Premessa

Come anticipato, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il 30 aprile scorso, ha approvato le specifiche tecniche della nuova fattura elettronica obbligatoria in via generale dal 1° gennaio 2019.

In prima battuta il citato Provvedimento direttoriale n. 89757 ha ricordato che la fattura elettronica (ordinaria o semplificata) va emessa esclusivamente in formato XML, mediante l’utilizzo del Sistema di Interscambio (c.d. SDI), e deve contenere le informazioni obbligatorie di cui agli artt. 21 (fattura ordinaria) e 21-bis (fattura semplificata) del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre, il Provvedimento in esame ha previsto che nella fattura elettronica possano essere inserite eventuali informazioni facoltative.

Notevole importanza riveste il chiarimento concernente la data di emissione e di ricezione della fattura elettronica. Infatti, il Provvedimento del 30 aprile scorso ha stabilito che la data di emissione (ai fini dell’individuazione del momento di esigibilità dell’IVA) è la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica. Invece, la data di ricezione (ai fini dell’individuazione dei termini per l’esercizio della detrazione IVA di cui agli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972) coincide con:
- quella attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione;
- la data di presa visione della fattura sul sito dell’Agenzia, qualora la fattura non sia stata recapitata al destinatario per cause tecniche non imputabili al SDI.

L'Agenzia delle Entrate, al fine della predisposizione della fattura elettronica, renderà disponibili gratuitamente per i soggetti passivi IVA i seguenti servizi:
- una procedura web;
- un’apposita applicazione per i dispositivi mobili elettronici (smartphone, tablet, ecc.);
- un apposito software da installare su PC.

Al riguardo si evidenzia, comunque, che rimane ferma la possibilità di ricorrere a software privati nel rispetto delle specifiche tecniche di riferimento.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile un servizio che consente ai fornitori in possesso di apposito lettore di acquisire automaticamente i dati del cessionario o committente il quale abbia ottenuto l’apposito QR-code reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Così come specificato all’interno del Provvedimento in esame, la trasmissione delle fatture elettroniche potrà avvenire sia ad opera del soggetto obbligato all’emissione sia per il tramite di un intermediario, il quale potrà essere anche un soggetto diverso dagli intermediari abilitati di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998. Allo scopo di procedere alla trasmissione delle fatture elettroniche i soggetti passivi IVA, ovvero i loro intermediari, dovranno utilizzare uno dei seguenti canali di trasmissione:

  • una PEC;
  • i servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (fra cui la procedura web nonché la nuova “app”);
  • gli ulteriori canali di colloquio con il SDI che però richiedono il preventivo accreditamento - modello web service o sistema basato su protocollo FTP.

Il cessionario/committente potrà ricevere dal SDI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore «l’indirizzo telematico» (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso.

 

Note di variazione IVA e autofattura denuncia

Qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una «ricevuta di scarto» dal SDI, viene effettuata, se necessario, una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SDI.

Vanno comunicate tramite SDI anche le eventuali autofatture denuncia (art. 6, comma 8, lett. a) del D.Lgs. n. 417/1997).

Ad oggi non è dato sapere se tramite il SDI andranno comunicate anche le altre tipologie di autofattura, si pensi ad esempio ad acquisto di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 ricevuto da prestatore soggetto passivo d’imposta stabilito in un Paese extra-UE.

 

Conservazione sostitutiva

I soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, devono procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche secondo quanto disposto dal D.M. del 17 giugno 2014.

Al riguardo, il Provvedimento in commento ha fatto presente che mediante sottoscrizione di apposito accordo di servizio da parte del soggetto passivo, le fatture elettroniche sia attive che passive potranno essere conservate ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, utilizzando il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate.

 

I controlli del SDI e recapito della fattura elettronica

Il SDI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso.

In caso di mancato superamento dei controlli, la fattura si considera non emessa qualora scartata dal sistema per mancato superamento dei controlli, nel qual caso al soggetto trasmittente viene recapitata una ricevuta di scarto entro 5 giorni. Ne consegue che sono state eliminate le notifiche di rifiuto ovvero di accettazione della fattura.

Con riferimento al recapito della fattura elettronica si fa presente che:

  • i soggetti passivi (anche tramite intermediari abilitati) possono comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante apposito servizio di registrazione, l’indirizzo telematico presso il quale intendono ricevere i documenti elettronici. Tale indirizzo è costituito da una PEC ovvero da un “codice destinatario”;
  • in assenza dell’indicazione di tale indirizzo, l’emittente potrà indicare, a seconda dei casi, il codice destinatario o l’indirizzo PEC comunicati direttamente dal cessionario o committente;
  • diversamente, per i destinatari non soggetti passivi IVA, ovvero soggetti al regime dei minimi (di cui al D.L. n. 98/2011) o al regime forfetario (di cui alla Legge n. 190/2014), potrà essere indicato un “codice destinatario” convenzionale composto da 7 zeri (“0”). Sempre dal Provvedimento si evince che tale modalità di trasmissione torna applicabile anche con riferimento alle fatture emesse verso i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.P.R. n. 633/1972.

In queste ultime ipotesi, così come nei casi in cui il recapito della fattura non fosse possibile per cause tecniche non imputabili al SDI o il destinatario non avesse attivato i canali standard di ricezione, il documento verrà reso disponibile in apposita area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate e spetterà all’emittente fornire tale informazione al destinatario.

Soltanto per le operazioni verso privati consumatori, l’emittente potrà comunque consegnare direttamente anche una copia informatica o analogica della fattura, fermo restando la possibilità, in caso di mancata richiesta da parte del cessionario/committente, di non consegnare il documento sempre che tali fatture siano trasmesse al SDI.

 

Spesometro per le operazioni transfrontaliere

A seguito dell’introduzione obbligatoria della fattura elettronica dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio 2018 ha previsto che l’obbligo dell’invio dei dati delle fatture (c.d. Spesometro) rimarrà soltanto per le operazioni per le quali non è stata emessa o ricevuta una fattura attraverso il SDI e quindi per quelle relative a soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia per le quali non sia stata comunque emessa una bolletta doganale (ne consegue che in tutti gli altri casi, di fatto, lo Spesometro dal 1° gennaio 2019 viene meno). La comunicazione andrà effettuata in base a quanto contenuto nelle specifiche tecniche approvate dal Provvedimento direttoriale n. 89757 del 30 aprile 2018.

Si evidenzia che, stante quanto contenuto nel Provvedimento in esame, lo spesometro non andrà più effettuato tramite il modello ad oggi vigente, bensì utilizzando sempre il canale SDI. Sul punto, comunque, si auspicano dei chiarimenti ministeriali.

La trasmissione andrà effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data della fattura emessa o della data di ricezione per le fatture ricevute. L’omissione o l’errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è sanzionata con un importo di 2 euro a fattura con un massimo di 1.000,00 euro per trimestre ridotto alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita.

 

Riferimenti normativi:

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