Premessa
Lo ‘spesometro’, disciplinato dall’articolo 21 comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 30 luglio 2010, è profondamente cambiato con l’evolversi della normativa. Alla prima forma dell’adempimento (Comunicazione Polivalente) è andata a sostituirsi la Comunicazioni Dati delle Fatture Emesse e Ricevute, in vigore dal 2017. Con riferimento alla Comunicazione Dati, all’atto dell’introduzione di tale strumento era stato previsto un termine di trasmissione trimestrale a regime, ovvero a partire dall’anno 2018, mentre per l’anno 2017 era stata concessa la cadenza semestrale, posto che si trattava del primo anno di introduzione dello ‘spesometro’ nella sua nuova forma.
Come noto l’operazione Comunicazione Dati ha comportato tanti problemi per i contribuenti e i consulenti, anche a causa di una iniziale inadeguatezza tecnica della piattaforma Fatture e Corrispettivi, gestita dall’Agenzia delle Entrate Sistema di Interscambio, deputata ad accogliere l’imponente mole dei dati trasmessi.
Nel tempo sono intervenute numerose proroghe, e da ultimo, con il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, sono state introdotte una serie di semplificazioni, tra le quali la facoltà di continuare anche per l’anno 2018 a procedere alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, in luogo di quella trimestrale.
Soggetti obbligati alla Comunicazione Dati
Alla comunicazione dati delle fatture sono tenuti tutti i titolari di partita IVA che abbiano contabilizzato nel periodo di riferimento (trimestre o semestre) fatture di acquisto o fatture emesse, ivi compresi movimenti intracomunitari o extra CEE.
Quanto alle operazioni attive devono essere trasmesse tutte le fatture emesse verso qualsiasi soggetto, business o consumer, residente o meno. Non devono essere invece inviati i dati dei corrispettivi da scontrino o da ricevuta fiscale, indipendentemente dall’importo.
Quanto alle operazioni passive, devono essere inviati solo i dati relativi alle fatture ricevute da soggetti business, mentre eventuali spese documentate da ricevute rilasciate da soggetti non titolari di partita IVA non sono oggetto di comunicazione, anche se annotate sul Registro Acquisti.
Ricordiamo inoltre che sussistono una serie di esoneri, totali o parziali, e legati alla soggettività del contribuente. Non dovranno mai inviare la comunicazione, anche in presenza di acquisti intracomunitari, i contribuenti in regime forfettario ed i contribuenti ‘minimi’, così come non sono tenuti all’adempimento i produttori agricoli in regime di esonero (articolo 34 comma 6 D.P.R. n. 633/1972), ma solo se esercitano la propria attività in area prevalentemente montana. Laddove il produttore agricolo non sia anche ‘montano’ allora dovranno essere trasmesse le sole autofatture ricevute dai clienti, mentre le fatture di acquisto non sono da inviarsi. Altra particolarità interessa le associazioni in regime L. n. 398/1991, che non sono tenute a registrare e pertanto a trasmettere le fatture di acquisto, mentre sotto l’aspetto attivo devono inviare solo le fatture emesse a fronte dell’eventuale attività commerciale svolta.
L’invio semestrale dei dati per il 2018
Come ricordato in premessa, con il D.L. n. 148/2017 è stata introdotta a regime la facoltà di inviare lo ‘spesometro’ a cadenza semestrale in luogo di trimestrale.
Per la precisione, il riferimento normativo è il Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili – articolo 1-ter, disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Al comma 2 di tale articolo 1 ter viene previsto quanto segue:
"Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo 21 comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122: è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura".
Accentriamo l’attenzione su questo aspetto, che costituisce una novità per il 2018, e che sta ingenerando preoccupazione negli operatori quanto alle modalità di comunicazione dell’opzione per l’invio semestrale in luogo di quello trimestrale.
Sul punto occorre premettere che, effettivamente, il termine ordinario di trasmissione previsto dalla norma è quello trimestrale. Per quanto sopra, in caso di invio semestrale il contribuente si trova nella condizione di scegliere di avvalersi della facoltà concessa dal D.L. n. 148/2017.
Occorre dunque capire se e come deve essere comunicato all’Amministrazione finanziaria l’esercizio di tale facoltà, premettendo che sul punto il D.L. n. 148/2017 non dispone alcun particolare adempimento né modalità. Invero, la norma parla testualmente di facoltà, non utilizzando termini che richiamino la necessità di esercitare un’apposita opzione in tal senso.
Volendo comunque immaginare la necessità di una opzione espressa, allo stato attuale delle cose la situazione risulta essere la seguente: una prima ipotesi avanzata nei mesi scorsi era la presenza di un’apposita opzione Modello IVA 2018. Tale scelta, tuttavia, non era prevista, e non deve sorprendere posto che le normative prevedono in termini generali che le opzioni siano effettuate mediante comportamento concludente (che viene sempre considerato prevalente) e solo successivamente confermate nel dichiarativo relativo all’anno in cui l’opzione è stata esercitata. Pertanto, se si vuole immaginare che sia necessaria un’opzione per l’invio semestrale dei dati dello spesometro 2018, tale opzione non potrà che essere eventualmente presente nel modello IVA 2019 avente riferimento 2018, e sino alla presentazione di tale modello varrà il comportamento concludente.
Altra ipotesi potrebbe essere quella di un’indicazione nella Comunicazione Dati stessa, ma attualmente il tracciato telematico, che non ha subito modificazioni rispetto a quello utilizzato per la trasmissione dati del 2017, non prevede nulla del genere.
Da non trascurare, ribadiamo, la possibilità che non occorra esprimere espressamente alcuna opzione. In effetti, in piena osservanza della norma, il comportamento concludente potrebbe essere assolutamente sufficiente.
Per quanto di interesse in questi giorni, e salvo nuovi provvedimenti, è quindi certo che è possibile non inviare alcun dato relativo alla Comunicazione Dati Fatture entro il 31 maggio, rinviando tutto alla scadenza del primo semestre 2018, fissata per il 1° ottobre 2018, senza dover attualmente porre in essere alcun ulteriore adempimento per ‘avvisare’, oggi, della scelta di invio dello spesometro semestralmente.
Tutto questo non deve tuttavia trarre in inganno con riferimento ad un’altra importante scadenza prevista per il 31 maggio, ovvero la trasmissione telematica dei dati delle Liquidazioni IVA del I° trimestre 2018. Tale adempimento è e resta a cadenza trimestrale, e non è prevista alcuna possibilità o facoltà di differire l’adempimento.
Riferimenti normativi:

31 maggio scadenza spesometro I° trimestre 2018, con facoltà di invio semestrale
di Sandra Pennacini | 23 Maggio 2018
Scade il 31 maggio il termine per la trasmissione telematica della Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute relativa al primo trimestre 2018, fatta salva la facoltà per i contribuenti di non inviare i dati con cadenza trimestrale, avvalendosi quindi della possibilità di invio a cadenza semestrale introdotta dal D.L. n. 148/2017. Richiamiamo i tratti salienti dell’adempimento, ricordando che al momento non è prevista alcuna modalità per comunicare l’intendimento di aderire all’invio semestrale in luogo di quello trimestrale.
Premessa
Lo ‘spesometro’, disciplinato dall’articolo 21 comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 30 luglio 2010, è profondamente cambiato con l’evolversi della normativa. Alla prima forma dell’adempimento (Comunicazione Polivalente) è andata a sostituirsi la Comunicazioni Dati delle Fatture Emesse e Ricevute, in vigore dal 2017. Con riferimento alla Comunicazione Dati, all’atto dell’introduzione di tale strumento era stato previsto un termine di trasmissione trimestrale a regime, ovvero a partire dall’anno 2018, mentre per l’anno 2017 era stata concessa la cadenza semestrale, posto che si trattava del primo anno di introduzione dello ‘spesometro’ nella sua nuova forma.
Come noto l’operazione Comunicazione Dati ha comportato tanti problemi per i contribuenti e i consulenti, anche a causa di una iniziale inadeguatezza tecnica della piattaforma Fatture e Corrispettivi, gestita dall’Agenzia delle Entrate Sistema di Interscambio, deputata ad accogliere l’imponente mole dei dati trasmessi.
Nel tempo sono intervenute numerose proroghe, e da ultimo, con il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, sono state introdotte una serie di semplificazioni, tra le quali la facoltà di continuare anche per l’anno 2018 a procedere alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, in luogo di quella trimestrale.
Soggetti obbligati alla Comunicazione Dati
Alla comunicazione dati delle fatture sono tenuti tutti i titolari di partita IVA che abbiano contabilizzato nel periodo di riferimento (trimestre o semestre) fatture di acquisto o fatture emesse, ivi compresi movimenti intracomunitari o extra CEE.
Quanto alle operazioni attive devono essere trasmesse tutte le fatture emesse verso qualsiasi soggetto, business o consumer, residente o meno. Non devono essere invece inviati i dati dei corrispettivi da scontrino o da ricevuta fiscale, indipendentemente dall’importo.
Quanto alle operazioni passive, devono essere inviati solo i dati relativi alle fatture ricevute da soggetti business, mentre eventuali spese documentate da ricevute rilasciate da soggetti non titolari di partita IVA non sono oggetto di comunicazione, anche se annotate sul Registro Acquisti.
Ricordiamo inoltre che sussistono una serie di esoneri, totali o parziali, e legati alla soggettività del contribuente. Non dovranno mai inviare la comunicazione, anche in presenza di acquisti intracomunitari, i contribuenti in regime forfettario ed i contribuenti ‘minimi’, così come non sono tenuti all’adempimento i produttori agricoli in regime di esonero (articolo 34 comma 6 D.P.R. n. 633/1972), ma solo se esercitano la propria attività in area prevalentemente montana. Laddove il produttore agricolo non sia anche ‘montano’ allora dovranno essere trasmesse le sole autofatture ricevute dai clienti, mentre le fatture di acquisto non sono da inviarsi. Altra particolarità interessa le associazioni in regime L. n. 398/1991, che non sono tenute a registrare e pertanto a trasmettere le fatture di acquisto, mentre sotto l’aspetto attivo devono inviare solo le fatture emesse a fronte dell’eventuale attività commerciale svolta.
L’invio semestrale dei dati per il 2018
Come ricordato in premessa, con il D.L. n. 148/2017 è stata introdotta a regime la facoltà di inviare lo ‘spesometro’ a cadenza semestrale in luogo di trimestrale.
Per la precisione, il riferimento normativo è il Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili – articolo 1-ter, disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Al comma 2 di tale articolo 1 ter viene previsto quanto segue:
"Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo 21 comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122: è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura".
Accentriamo l’attenzione su questo aspetto, che costituisce una novità per il 2018, e che sta ingenerando preoccupazione negli operatori quanto alle modalità di comunicazione dell’opzione per l’invio semestrale in luogo di quello trimestrale.
Sul punto occorre premettere che, effettivamente, il termine ordinario di trasmissione previsto dalla norma è quello trimestrale. Per quanto sopra, in caso di invio semestrale il contribuente si trova nella condizione di scegliere di avvalersi della facoltà concessa dal D.L. n. 148/2017.
Occorre dunque capire se e come deve essere comunicato all’Amministrazione finanziaria l’esercizio di tale facoltà, premettendo che sul punto il D.L. n. 148/2017 non dispone alcun particolare adempimento né modalità. Invero, la norma parla testualmente di facoltà, non utilizzando termini che richiamino la necessità di esercitare un’apposita opzione in tal senso.
Volendo comunque immaginare la necessità di una opzione espressa, allo stato attuale delle cose la situazione risulta essere la seguente: una prima ipotesi avanzata nei mesi scorsi era la presenza di un’apposita opzione Modello IVA 2018. Tale scelta, tuttavia, non era prevista, e non deve sorprendere posto che le normative prevedono in termini generali che le opzioni siano effettuate mediante comportamento concludente (che viene sempre considerato prevalente) e solo successivamente confermate nel dichiarativo relativo all’anno in cui l’opzione è stata esercitata. Pertanto, se si vuole immaginare che sia necessaria un’opzione per l’invio semestrale dei dati dello spesometro 2018, tale opzione non potrà che essere eventualmente presente nel modello IVA 2019 avente riferimento 2018, e sino alla presentazione di tale modello varrà il comportamento concludente.
Altra ipotesi potrebbe essere quella di un’indicazione nella Comunicazione Dati stessa, ma attualmente il tracciato telematico, che non ha subito modificazioni rispetto a quello utilizzato per la trasmissione dati del 2017, non prevede nulla del genere.
Da non trascurare, ribadiamo, la possibilità che non occorra esprimere espressamente alcuna opzione. In effetti, in piena osservanza della norma, il comportamento concludente potrebbe essere assolutamente sufficiente.
Per quanto di interesse in questi giorni, e salvo nuovi provvedimenti, è quindi certo che è possibile non inviare alcun dato relativo alla Comunicazione Dati Fatture entro il 31 maggio, rinviando tutto alla scadenza del primo semestre 2018, fissata per il 1° ottobre 2018, senza dover attualmente porre in essere alcun ulteriore adempimento per ‘avvisare’, oggi, della scelta di invio dello spesometro semestralmente.
Tutto questo non deve tuttavia trarre in inganno con riferimento ad un’altra importante scadenza prevista per il 31 maggio, ovvero la trasmissione telematica dei dati delle Liquidazioni IVA del I° trimestre 2018. Tale adempimento è e resta a cadenza trimestrale, e non è prevista alcuna possibilità o facoltà di differire l’adempimento.
Riferimenti normativi:
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Cosa disciplina lo 'spesometro'?
Lo 'spesometro' è disciplinato dall'articolo 21 comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Quando è entrata in vigore la Comunicazioni Dati delle Fatture Emesse e Ricevute?
La Comunicazioni Dati delle Fatture Emesse e Ricevute è entrata in vigore nel 2017, sostituendo la prima forma dell'adempimento (Comunicazione Polivalente).
Chi è tenuto alla comunicazione dati delle fatture?
Sono tenuti alla comunicazione dati delle fatture tutti i titolari di partita IVA che abbiano contabilizzato nel periodo di riferimento fatture di acquisto o fatture emesse, compresi movimenti intracomunitari o extra CEE.
A chi devono essere trasmesse le operazioni attive secondo la Comunicazione Dati?
Quanto alle operazioni attive devono essere trasmesse tutte le fatture emesse verso qualsiasi soggetto, business o consumer, residente o meno.
Chi è esonerato dall'invio della comunicazione dati delle fatture?
Non devono mai inviare la comunicazione, anche in presenza di acquisti intracomunitari, i contribuenti in regime forfettario ed i contribuenti ‘minimi’, così come non sono tenuti all’adempimento i produttori agricoli in regime di esonero, ma solo se esercitano la propria attività in area prevalentemente montana.