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Vecchio spesometro e termini per il ravvedimento operoso

di Stefano Setti | 9 Aprile 2018
Vecchio spesometro e termini per il ravvedimento operoso

Per il “vecchio” spesometro (ante modifiche apportate dal D.L. n. 193/2016), la cui ultima trasmissione è avvenuta il 10 ovvero 20 aprile 2017 (operazioni dell’anno 2016), l’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. Manovra correttiva) stabiliva, nel testo vigente prima della riforma operata dal D.L. n. 193/2016, che “Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’art. 11  del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471”; quindi, da euro 250,00 a euro 2.000,00, fermo restando la possibilità di procedere a ravvedimento operoso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Comunicazione telematica dello spesometro annuale per il 2016, con scadenze diverse in base alla liquidazione IVA mensile o trimestrale, coinvolgendo vari soggetti passivi IVA. Sanzioni e ravvedimento operoso applicabili.