Commento
SPESOMETRO

Spesometro scartato, cinque giorni per rimediare

di Sandra Pennacini | 10 Aprile 2018
Spesometro scartato, cinque giorni per rimediare

È scaduto il 6 aprile il termine ultimo per l’invio della Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute (cosiddetto spesometro) relativo al secondo semestre 2017. A decorrere da tale data, pertanto, non è possibile procedere, in assenza di sanzioni, con nuovi invii o correzioni di dati inviati e acquisiti dal sistema. Resta ferma la facoltà di regolarizzare le sanzioni eventualmente dovute avvalendosi della possibilità di ridurle tramite l’istituto del ravvedimento operoso. A quanto sopra fa eccezione l’unico caso di intervenuto scarto del file: dalla data di avvenuto scarto, infatti, al contribuente sono concessi cinque giorni per inviare i dati che non sono accettati dal Sistema di Interscambio.

Premessa

La seconda tornata di invii che ha interessato lo “spesometro” si è, fortunatamente, rivelata meno problematica della prima. Tuttavia, ancora una volta, il sistema ha faticato a reggere l’enorme mole di dati inviati, tanto che molti sono i contribuenti che hanno effettuato gli invii nell’ultima giornata utile (6 aprile), salvo poi scoprire, a termine spirato, che l’invio non era stato acquisito dal Sistema di Interscambio in quanto scartato. È quindi primariamente fondamentale verificare che tutti gli invii effettuati siano stati positivamente accolti dal sistema e, in caso contrario, controllare attentamente il contenuto della ricevuta: è infatti solo nel caso di scarto (e non in quello di accettazione con segnalazione di anomalia) che è possibile beneficiare di ulteriori 5 giorni per inviare i dati, come già noto ed ulteriormente confermato in una FAQ pubblicata sulla piattaforma Fatture e Corrispettivi lo stesso 6 aprile.

 

Gli esiti delle trasmissioni

L’esito della trasmissione effettuata è rinvenibile nella piattaforma Fatture e Corrispettivi (o tramite i diversi canali “mediati” eventualmente messi a disposizione dalle diverse software house).

Indipendentemente dalla modalità seguita per la lettura delle ricevute, come si diceva in premessa, è fondamentale verificare l’avvenuta acquisizione del file da parte del Sistema di Interscambio. Infatti, se è ben vero che una buona parte di errori possono essere stati intercettati a monte dai moduli di controllo (che in sede di primo invio non erano disponibili, moltiplicando così i casi di scarto), è altrettanto vero che tali moduli di controllo effettuano solo controlli di tipo formale, non andando però ad interrogare la banca dati dell’Anagrafe Tributaria.

Per questa ragione, può accadere che siano stati inviati, ad esempio, dati relativi ad una partita IVA che risulta cessata in Anagrafe Tributaria (nel qual caso la spedizione viene acquisita, ma con segnalazioni), ma è anche possibile che siano stati inviati dati indicando una partita IVA inesistente in Anagrafe Tributaria, a seguito di una incorretta compilazione delle anagrafiche. In questo secondo caso, può essere accaduto che il controllo formale effettuato con l’apposito modulo non abbia segnalato nulla, poiché il dato fornito era formalmente corretto (ad esempio perché è stata indicata la partita IVA anche nel campo codice fiscale di una ditta individuale, in luogo del codice fiscale attribuito al titolare di tale ditta).

In questo caso la spedizione è “partita” normalmente, ma a seguito del controllo successivo è stata scartata integralmente dal sistema. Nulla è stato acquisito dal sistema di interscambio, né la posizione errata, né tutte le altre fatture che sono state inviate con la medesima comunicazione. Insomma, lo “spesometro” è come se non fosse stato presentato del tutto.

 

Che fare in caso di scarto

Nel caso di intervenuto scarto che, come si diceva, comporta che nulla della spedizione scartata risulti acquisito dal Sistema di Interscambio, la prima cosa da farsi è verificare attentamente la data della ricevuta di scarto.

Infatti, posto che ormai il termine ordinario per l’invio dello spesometro è decorso, resta percorribile una sola strada per non incorrere in sanzioni: quella di essere incorsi in uno scarto e di provvedere ad inviare nuovamente tutti i dati, ovviamente dopo aver rimosso le cause che hanno generato lo scarto stesso.

Tale nuovo invio può essere effettuato nel termine di 5 giorni dalla data di avvenuto scarto. Per questa ragione la data della “ricevuta di scarto” diventa determinante, poiché i 5 giorni non sono concessi dalla data di scadenza prevista per l’adempimento, bensì dalla data nella quale al contribuente è stato resa nota, con la ricevuta appunto, la circostanza che la Comunicazione Dati è stata scartata.

 

I termini effettivi per la trasmissione dei dati scartati

Secondo quando riportato nella FAQ pubblicata sul sito Fatture e Corrispettivi in data 6 aprile 2018, in caso di scarto, “se la comunicazione è inviata entro il termine di scadenza, si ritiene che possa trovare applicazione, anche per la Comunicazione Dati Fatture, la regola che consente, in caso di scarto del file, il rinvio entro i 5 giorni successivi dalla ricezione dell’esito”.

Più compiutamente, occorre ricordare che nel caso di trasmissione di dichiarazioni in via telematica, in caso di scarto le dichiarazioni stesse si considerano correttamente presentate (e pertanto non passibili di sanzione) se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di avvenuto scarto (Risoluzione 10 gennaio 2003 n. 5/E - Circolare 24 settembre 1999 n. 195).

Pertanto, si ritiene che anche nel caso di scarto intervenuto a seguito di invio di Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute, posto che nelle FAQ viene fatto espresso richiamo alla “regola che consegnate in caso di scarto del file il rinvio entro i 5 giorni successivi dalla ricezione dell’esito” - e quindi alle norme preesistenti - anche in questo caso i 5 giorni dalla data di scarto debbano essere computati come giorni lavorativi, escludendo pertanto i sabati e le domeniche.

 

Il caso del file “accolto con segnalazione”

Particolare attenzione deve porsi a non confondere l’iter da seguirsi in caso di scarto con quello che interessa gli invii accolti con segnalazione. In questo secondo caso, infatti, l’invio non è scartato, bensì acquisito nella sua interezza da parte del Sistema di Interscambio. Tuttavia, nella ricevuta vengono segnalate quelle circostanze che, seppur non impedendo l’acquisizione delle informazioni, vengono “segnalate” per un’eventuale ulteriore verifica. È quanto accade laddove si sia indicato una contropartita esistente in Anagrafe Tributaria ma che risulti cessata, oppure in caso di date di documenti che non sono immediatamente “incasellabili” nell’arco temporale dell’elenco oggetto di trasmissione. In questo secondo caso, peraltro, molto spesso la segnalazione non ha ragione di essere, come quando il sistema rilascia alert in caso di trasmissione delle fatture emesse di un autotrasportatore che si sia avvalso della facoltà di annotare in via posticipata, circostanza, questa, perfettamente legittima.

Per ciò che interessa in questa sede, tuttavia, appare opportuno sottolineare che nel caso di spedizione accolta con segnalazione non sussiste scarto, e pertanto non sussistono le condizioni per potersi avvalere di ulteriori 5 giorni per l’invio dei dati. I dati, infatti, risultano acquisiti e, laddove a seguito della segnalazione, il contribuente verificasse di aver effettivamente trasmesso qualche dato in modo erroneo, non potrà far altro che procedere alla richiesta di annullamento dei dati sbagliati e con il nuovo invio dei dati corretti (e solo di questi, non dell’intera spedizione). Tutto questo, però, sarà passibile di sanzione (ravvedibile) poiché il termine del 6 aprile è spirato e nel caso di mera segnalazione non sono concessi ulteriori giorni per ottemperare.

 

Riferimenti normativi:

  • Ministero delle Finanze 24 settembre 1999 n. 195;
  • Agenzia delle Entrate 10 gennaio 2003 n. 5/E.

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