Commento
BILANCIO

Fatture da ricevere e detrazione IVA in bilancio

di Francesco Barone | 11 Aprile 2018
Fatture da ricevere e detrazione IVA in bilancio

Con le modifiche intervenute in materia di detrazione IVA, l’operatore, alle prese con la chiusura del bilancio, deve affrontare il problema di come gestire il caso della fattura acquisti relativa al 2017, ricevuta nello stesso anno, ma registrata entro il 30 aprile 2018, al fine di far confluire l’Iva in dichiarazione annuale del 2017. Il presente lavoro è volto a fornire un suggerimento contabile con lo scopo di poter “allineare” il saldo Iva derivante dalla dichiarazione con quello indicato in bilancio.

Premessa

A chiusura di ogni esercizio si rende necessario redigere le scritture di assestamento che modificano, con operazioni di integrazione e storno, i costi e i ricavi presenti in contabilità, al fine di determinare il risultato d’esercizio e il patrimonio di funzionamento.

Nel rispetto del principio della competenza economica, è necessario considerare quei costi e quei ricavi che hanno avuto effetti nel periodo d’imposta a prescindere dalla loro manifestazione finanziaria, che può essere già avvenuta o avverrà nei successivi periodi d’imposta.

Pertanto:

  • un costo è di competenza dell’esercizio, se è sostenuto nel corrispondente periodo amministrativo o se ha dato, nello stesso, la sua utilità o se ha trovato copertura nel suo correlativo ricavo;
  • un ricavo è di competenza dell’esercizio, se è conseguito nel corrispondente periodo amministrativo e se ha trovato nello stesso il suo correlativo costo.

Le scritture di assestamento, e in particolare quelle di integrazione, includono le fatture da emettere e le fatture da ricevere. Queste, vengono redatte per far concorrere alla formazione del reddito di esercizio in corso, costi e ricavi, di competenza dello stesso, ma con manifestazione finanziaria posticipata.

Nello specifico:

  • le fatture da emettere: rilevano i ricavi di vendita o i ricavi da prestazione di servizi, di competenza dell’esercizio in corso, ma contabilmente non ancora rilevati in quanto non si è provveduto ad emettere la relativa fattura;
  • le fatture da ricevere: rilevano invece i costi sostenuti per l’acquisto di beni o servizi, di competenza dell’esercizio in chiusura, ma non ancora presenti in contabilità in quanto non è ancora pervenuta la relativa fattura.

 

Esempio di fatture da ricevere

Tralasciando le fatture da emettere, si pone l’attenzione sulle fatture da ricevere e sul trattamento dell’Iva dopo l’emanazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 17 gennaio 2018, visto che influenza il bilancio d’esercizio.

Si supponga che l’azienda X, in data 20 dicembre 2017 abbia acquistato materie prime per 1.350,00 €, oltre Iva al 22% pari a 297,00 €, relativamente alle quali non è pervenuta la fattura di acquisto. Nel rispetto del principio di competenza economica bisognerà imputare all’esercizio 2017 il costo sostenuto e, dunque, la rilevazione sarà la seguente:

Materie prime c/acquisti

 

a

Fatture da ricevere

 

 

1.350,00 €

Viene così rilevato il costo di competenza.

In data 9 gennaio 2018 è pervenuta la fattura di acquisto delle materie prime acquistate alla fine del precedente esercizio. Si procede a rilevare il debito verso il fornitore e stornare il conto “fatture da ricevere” con la scrittura di seguito riportata:

Fatture da ricevere

IVA c/acquisti

 

 

 

a

 

 

Debiti v/fornitori

1.350,00 €

297,00 €

 

 

1.647,00 €

Nel momento di pagamento della fattura, si avrà:

Debiti v/fornitori

a

 

Banca c/c n…

 

 

 

1.647,00 €

 

 

 

 

 

 

Va tenuto presente che l’IVA c/acquisti, in quanto riferita ad un acquisto di materie prime consegnate nel 2017 con fattura 2017 ricevuta nel 2018, per effetto di quanto chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 17 gennaio 2018, al paragrafo 1.4, potrà essere annotata entro il 30 aprile 2019, termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2018.

Qualora la registrazione della fattura avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere annotata in un’apposita Sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’Iva, che non va computata nelle liquidazioni periodiche relative all’anno 2019, concorre alla determinazione del saldo relativo alla dichiarazione annuale dell’anno 2018.

Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo in possesso del documento contabile, annota nel registro degli acquisti la relativa fattura, facendola confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

Il contribuente, comunque, può utilizzare anche soluzioni informatiche diverse dal registro sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta individuazione dell’operazione ai fini di un puntuale controllo.

 

L’Iva delle fatture da ricevere e il bilancio

Dopo le modifiche riguardanti la disciplina del diritto alla detrazione dell’Iva, avvenute a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2, del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, l’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, rubricato “Detrazione”, dispone che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva deve ora avvenire con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto.

Con le modifiche introdotte al menzionato art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, quindi, la detrazione potrà essere esercitata entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (data scadenza invio dichiarazione Iva).

Il comma 2, dell’art. 2, del D.L. n. 50/2017, modifica l’art. 25, comma 1, del medesimo D.P.R. 633/1972, stabilendo che i documenti di acquisto devono essere registrati, nell’apposito registro Iva, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale si vuole esercitare la detrazione e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di ricezione della fattura, facendo, però, riferimento al medesimo anno in cui l’imposta è divenuta esigibile.

La modifica specifica che la registrazione deve avvenire comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Va evidenziato che, come ha chiarito dal documento di prassi, l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di due requisiti, ossia: 
- il presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione; 
- il presupposto formale del possesso di una valida fattura di acquisto.

Tanto precisato, l’Agenzia provvede, poi, ad analizzare alcuni casi che si possono verificare.

Acquisto del bene nel 2017 con fattura nel 2017
L’imprenditore che acquista dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce e della fattura nello stesso mese. L’imposta a credito, previa registrazione della fattura di acquisto deve confluire nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2017, da eseguire entro il 16 gennaio 2018.

Acquisto del bene nel 2017 con fattura nel 2017 registrata nel 2018
L’imprenditore che acquista dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce nello stesso mese, con fattura ricevuta il 20 dicembre 2017. La fattura non viene registrata nel 2017 in quanto dimenticata. Il documento contabile può essere registrato entro il 30 aprile 2018 in un’apposita Sezione del registro Iva acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. L’Iva a credito deve confluire nel saldo della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2017.

Quest’ultimo caso influenza l’Iva a credito del 2017, poiché deve confluire nella dichiarazione Iva relativa al 2017.

È fuori dubbio, però, che se la registrazione della fattura avviene nell’anno 2018, ma entro il 30 aprile 2018, perché di “competenza” 2017, produce un disallineamento tra il saldo Iva presente in bilancio 2017 e quello che risulta dalla dichiarazione annuale Iva.

Al fine di evitare detto disallineamento, un possibile rimedio è quello di redigere le seguenti scritture contabili. Riprendendo l’esempio già esposto.

Al 31 dicembre 2017

Fatture da ricevere

IVA da registro sezionale

 

 

 

a

 

 

Fatture da ricevere

1.350,00 €

297,00 €

 

 

1.647,00 €

Il conto “IVA da registro sezionale” non incide sulle liquidazioni periodiche, ma dovrà essere girato al conto “Erario c/IVA”, con lo scopo di interessare la dichiarazione Iva annuale del 2017 con la scrittura:

Erario c/IVA

 

a

 

IVA da registro sezionale

 

 

 

297,00 €

 

 

 

 

 

 

Nell’anno 2018, nel momento in cui viene registrata la fattura si avrà:

Fatture da ricevere

 

a

Debiti v/fornitori

 

1.647,00 €

E successivamente, nel momento del pagamento:

Debiti v/fornitori

 

a

 

Banca c/c n…

 

 

 

1.647,00 €

 

 

 

 

 

 

Si ritiene che questo procedimento eviti il citato disallineamento, tenendo conto che, sul punto, appare opportuno dare ampia informazione dell’operato nella nota integrativa.

 

Riferimenti normativi:

 

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