Premessa
In prima battuta risulta opportuno ricordare che a decorrere dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica sarà obbligatoria:
- tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia (operazioni B2B) da inviare attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate;
- nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C). La fattura sarà resa disponibile ai consumatori dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e una copia elettronica o analogica (leggasi, su carta) sarà direttamente messa a disposizione dai fornitori. È facoltà dei consumatori rinunciare alla copia della fattura sia elettronica che analogica.
Rimangono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica i soggetti passivi che rientrano nel c.d. regime dei minimi (di cui all’art. 27, commi 1 e 2 , D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il c.d. regime forfetario (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014).
Viceversa, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in sede di incontro con la stampa specializzata, i minimi nonché i forfetari continuano ad essere tenuti a emettere fattura elettronica per le operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Già a decorrere dal 1° luglio 2018 sarà obbligatoria la fattura elettronica emessa con riferimento alle seguenti cessioni, con premessa che si attengono chiarimenti circa l’eventuale esonero da parte di minimi e forfetari.
Benzina o di gasolio
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Destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Le cessioni in argomento dovrebbero riguardare tutti gli operatori e per l’individuazione dei prodotti dovrebbe farsi utile riferimento al D.M. 10 gennaio 2018 con il quale è stata estesa la responsabilità solidale per il mancato versamento dell’IVA tra il cedente ed il cessionario ai sensi dell’art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972 che individua la benzina e il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori con le seguenti voci doganali: 27101245, 27101249, 27101943 e 27102011
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Carburanti per autotrazione effettuati dai distributori stradali nei confronti di soggetti titolari di partita IVA
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Il richiamo generico ai “carburanti” induce a ritenere che i distributori di carburante avranno l’obbligo della fattura elettronica per tutti i carburanti per autotrazione e quindi non solo per la benzina ed il gasolio, ma anche per il metano o il GPL per uso autotrazione.
Dubbi sussistono per le cessioni di lubrificanti per autotrazione in quanto dalla formulazione della norma sembrerebbe che solo le cessioni a favore dei consumatori finali non titolari di partita IVA potranno non essere certificate. Andrà inoltre chiarito se l’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione effettuate dai distributori sarà mantenuto anche dal 2019 solo per le cessioni nei confronti di titolari di partita IVA e non ai consumatori finali come sembra ragionevole.
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Sempre a decorrere dal 1° luglio 2018 sarà obbligatoria per i distributori di carburanti la trasmissione telematica dei corrispettivi delle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Andrà chiarito se, come sembra ragionevole, analogamente a quanto previsto per la fattura elettronica, l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi riguarderà non solo la benzina ed il gasolio, ma tutti i carburanti per autotrazione ceduti dai distributori stradali.
In base a quanto sopra, a decorrere dal 1° luglio 2018, sarà abrogata la scheda carburante.
Tutto ciò premesso, si evidenzia, che con l’articolo 1 comma 923 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - che ha modificato l’articolo 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sono state introdotte una serie di limitazioni alla detraibilità dell'IVA relativamente all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore.
Più precisamente, a norma dell’articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, lettera d):
"d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate."
Come anticipato, con il Provvedimento n. 73203/2018 del 4 aprile 2018 tali “mezzi idonei” a documentare il pagamento sono stati puntualmente individuati, peraltro andando a chiarire definitivamente la decorrenza della disposizione. Nel Provvedimento stesso, infatti, il riferimento alla decorrenza delle nuove disposizioni è espressamente fissata al 1° luglio 2018, in corrispondenza all’introduzione di obbligo, anticipato rispetto alla totalità dei contribuenti, di emissione di fattura esclusivamente in modalità elettronica che interesserà l’intera filiera dei carburanti. Vi è altresì da sottolineare che per quanto nel Provvedimento si faccia espresso riferimento al comma 1 lettera d) dell’articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, l’intera trattazione del Provvedimento stesso verte esclusivamente sull’aspetto dell’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione.
Per completezza di trattazione si ricorda, inoltre, che la fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 sarà obbligatoria anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.
Il pagamento dei carburanti a partire dal 1° luglio 2018 ai fini IVA
A far data dal 1° luglio 2018, i mezzi di pagamento ritenuti idonei affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA assolta sugli acquisti disciplinati dall’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione), in base a quanto disposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 del 4 aprile 2018, risultano essere i seguenti:
- assegni bancari o postali (circolari e non circolari) di cui R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive modificazioni e integrazioni;
- vaglia cambiari e postali, di cui al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
- pagamenti elettronici, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5. Il Provvedimento cita a tal proposito, a titolo esemplificativo:
- l’addebito diretto;
- bonifici bancari;
- bonifici postali;
- bollettini postali;
- carte di debito,
- carte di credito;
- carte prepagate;
- altre forme di pagamento elettronico che consentano l’addebito in conto corrente.
Il pagamento dei carburanti a partire dal 1° luglio 2018 ai fini delle imposte dirette
Per espressa previsione normativa, le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti effettuati nell’ambito dell’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione sono anche considerati idonei a consentire la deducibilità dei relativi costi, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Trattamento del “netting”
Con il contratto di “netting” il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano, al riguardo, le Circolari n. 205 del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012).
Come espressamente chiarito nel Provvedimento n. 73203/2018 anche tali tipologie di fornitura, che prevedono l’utilizzo di una carta elettronica all’atto del rifornimento, mentre il pagamento del corrispettivo non avviene nell’immediato, essendo demandato ad un momento diverso dalla cessione, devono sottostare all’utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili come identificati dal Provvedimento stesso.
Viene quindi confermata la validità del “sistema netting”, che di fatto risulta utilizzabile anche dopo le novità introdotte in tema di cessioni di carburanti dalla Legge di Bilancio 2018, tuttavia l’intero ‘percorso’ della cessione dei carburanti dovrà essere regolato da un punto di vista finanziario con l’utilizzo esclusivo degli strumenti ritenuti idonei. Quanto sopra, sia nel rapporto che intercorre tra il gestore dell’impianto di distribuzione e la società petrolifera, sia nel rapporto tra il cliente finale e la società petrolifera stessa.
In sostanza anche le forniture effettuate tramite l’acquisto di carte di “netting” dovranno essere onorate esclusivamente con le modalità previste dal Provvedimento affinché si possa legittimamente esercitare la detrazione IVA e la deduzione dei costi.
Trattamento delle carte ricaricabili e dei buoni
Un’altra modalità di uso corrente nelle operazioni di fornitura di carburanti ad uso autotrazione prevede che l’acquirente effettui l’acquisto di carte prepagate, ricaricabili o meno, che vengono utilizzate “a scalare” all’atto dell’acquisto del carburante stesso.
Altresì esiste la fattispecie dei “buoni benzina”, che altro non sono che titoli di legittimazione (ai sensi dell’art. 2002 del c.c. - (Ministero delle Finanze Circolare 1° agosto 1974, n. 30/502598, Circolare 9 agosto 1976, n. 27/361446 e Risoluzione 13 febbraio 2001 n. 21/E) spendibili presso il distributore: si tratta di buoni acquistati in via anticipata presso l’esercente l’impianto di distribuzione, spendibili all’atto del rifornimento.
Anche in questi casi, pertanto, come nel caso del netting, il pagamento del rifornimento di carburante avviene in un momento diverso da quello in cui l’acquirente si reca alla pompa (genericamente in via anticipata).
Il Provvedimento sul punto conferma che sarà possibile proseguire anche nell’utilizzo di queste forme, fermo restando che anche per esse varranno a partire dal 1° luglio 2018 le limitazioni imposte in merito alle forme di pagamento consentite. In più, tali strumenti, posto che costituiscono mere forme di pagamento, non limitano l’applicazione delle nuove disposizioni relative all’obbligo di emissione di fattura elettronica da parte dell’esercente impianti di distribuzione (articolo 1 comma 917 Legge n. 205/2017).
Conclusioni
In conclusione, a partire dal 1° luglio 2018, per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per l’autotrazione effettuati nell’ambito dell’esercizio di attività di impresa o professionale, per poter portare in detrazione l’IVA assolta sugli acquisti (ferme restando le limitazioni di cui agli articoli 19, 19bis e 19bis1 del D.P.R. n. 633/1972), così come per poter legittimamente dedurre i costi nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sarà necessario, qualsiasi sia la forma contrattuale utilizzata:
- richiedere emissione di fattura, esclusivamente in modalità elettronica;
- effettuare ogni forma di pagamento esclusivamente con i mezzi riconosciuti idonei, come sopra elencati e individuati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 del 4 aprile 2018.
Ad oggi si attendono chiarimenti in merito al trattamento fiscale che sarà riservato, dal 1° luglio 2018, agli acquisti di carburanti effettuati nei distributori “self service”.
Riferimenti normativi:
Acquisto carburanti: individuate le forme di pagamento obbligatorie dal 1° luglio 2018
di Sandra Pennacini | 6 Aprile 2018
Con la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205) è stato introdotto, a partire dal 1° luglio 2018, l’obbligo, ai fini della deducibilità delle imposte dirette e della detraibilità IVA, di effettuare gli acquisti di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore effettuando il relativo pagamento in forma qualificata nonché mediante l’emissione di fattura elettronica. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 del 4 aprile 2018 l’Agenzia ha puntualmente tracciato l’elenco delle forme di pagamento ammesse ai fini della deducibilità ovvero detraibilità, che andranno ad interessare anche i contratti di "netting".
Premessa
In prima battuta risulta opportuno ricordare che a decorrere dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica sarà obbligatoria:
Rimangono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica i soggetti passivi che rientrano nel c.d. regime dei minimi (di cui all’art. 27, commi 1 e 2 , D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il c.d. regime forfetario (di cui all’art. 1, commi da54 a 89, legge n. 190/2014).
Viceversa, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in sede di incontro con la stampa specializzata, i minimi nonché i forfetari continuano ad essere tenuti a emettere fattura elettronica per le operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Già a decorrere dal 1° luglio 2018 sarà obbligatoria la fattura elettronica emessa con riferimento alle seguenti cessioni, con premessa che si attengono chiarimenti circa l’eventuale esonero da parte di minimi e forfetari.
Benzina o di gasolio
Destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Le cessioni in argomento dovrebbero riguardare tutti gli operatori e per l’individuazione dei prodotti dovrebbe farsi utile riferimento al D.M. 10 gennaio 2018 con il quale è stata estesa la responsabilità solidale per il mancato versamento dell’IVA tra il cedente ed il cessionario ai sensi dell’art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972 che individua la benzina e il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori con le seguenti voci doganali: 27101245, 27101249, 27101943 e 27102011
Carburanti per autotrazione effettuati dai distributori stradali nei confronti di soggetti titolari di partita IVA
Il richiamo generico ai “carburanti” induce a ritenere che i distributori di carburante avranno l’obbligo della fattura elettronica per tutti i carburanti per autotrazione e quindi non solo per la benzina ed il gasolio, ma anche per il metano o il GPL per uso autotrazione.
Dubbi sussistono per le cessioni di lubrificanti per autotrazione in quanto dalla formulazione della norma sembrerebbe che solo le cessioni a favore dei consumatori finali non titolari di partita IVA potranno non essere certificate. Andrà inoltre chiarito se l’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione effettuate dai distributori sarà mantenuto anche dal 2019 solo per le cessioni nei confronti di titolari di partita IVA e non ai consumatori finali come sembra ragionevole.
Sempre a decorrere dal 1° luglio 2018 sarà obbligatoria per i distributori di carburanti la trasmissione telematica dei corrispettivi delle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Andrà chiarito se, come sembra ragionevole, analogamente a quanto previsto per la fattura elettronica, l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi riguarderà non solo la benzina ed il gasolio, ma tutti i carburanti per autotrazione ceduti dai distributori stradali.
In base a quanto sopra, a decorrere dal 1° luglio 2018, sarà abrogata la scheda carburante.
Tutto ciò premesso, si evidenzia, che con l’articolo 1 comma 923 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - che ha modificato l’articolo 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sono state introdotte una serie di limitazioni alla detraibilità dell'IVA relativamente all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore.
Più precisamente, a norma dell’articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, lettera d):
"d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate."
Come anticipato, con il Provvedimento n. 73203/2018 del 4 aprile 2018 tali “mezzi idonei” a documentare il pagamento sono stati puntualmente individuati, peraltro andando a chiarire definitivamente la decorrenza della disposizione. Nel Provvedimento stesso, infatti, il riferimento alla decorrenza delle nuove disposizioni è espressamente fissata al 1° luglio 2018, in corrispondenza all’introduzione di obbligo, anticipato rispetto alla totalità dei contribuenti, di emissione di fattura esclusivamente in modalità elettronica che interesserà l’intera filiera dei carburanti. Vi è altresì da sottolineare che per quanto nel Provvedimento si faccia espresso riferimento al comma 1 lettera d) dell’articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, l’intera trattazione del Provvedimento stesso verte esclusivamente sull’aspetto dell’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione.
Per completezza di trattazione si ricorda, inoltre, che la fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 sarà obbligatoria anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.
Il pagamento dei carburanti a partire dal 1° luglio 2018 ai fini IVA
A far data dal 1° luglio 2018, i mezzi di pagamento ritenuti idonei affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA assolta sugli acquisti disciplinati dall’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione), in base a quanto disposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 del 4 aprile 2018, risultano essere i seguenti:
Il pagamento dei carburanti a partire dal 1° luglio 2018 ai fini delle imposte dirette
Per espressa previsione normativa, le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti effettuati nell’ambito dell’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione sono anche considerati idonei a consentire la deducibilità dei relativi costi, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Trattamento del “netting”
Con il contratto di “netting” il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano, al riguardo, le Circolari n. 205 del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012).
Come espressamente chiarito nel Provvedimento n. 73203/2018 anche tali tipologie di fornitura, che prevedono l’utilizzo di una carta elettronica all’atto del rifornimento, mentre il pagamento del corrispettivo non avviene nell’immediato, essendo demandato ad un momento diverso dalla cessione, devono sottostare all’utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili come identificati dal Provvedimento stesso.
Viene quindi confermata la validità del “sistema netting”, che di fatto risulta utilizzabile anche dopo le novità introdotte in tema di cessioni di carburanti dalla Legge di Bilancio 2018, tuttavia l’intero ‘percorso’ della cessione dei carburanti dovrà essere regolato da un punto di vista finanziario con l’utilizzo esclusivo degli strumenti ritenuti idonei. Quanto sopra, sia nel rapporto che intercorre tra il gestore dell’impianto di distribuzione e la società petrolifera, sia nel rapporto tra il cliente finale e la società petrolifera stessa.
In sostanza anche le forniture effettuate tramite l’acquisto di carte di “netting” dovranno essere onorate esclusivamente con le modalità previste dal Provvedimento affinché si possa legittimamente esercitare la detrazione IVA e la deduzione dei costi.
Trattamento delle carte ricaricabili e dei buoni
Un’altra modalità di uso corrente nelle operazioni di fornitura di carburanti ad uso autotrazione prevede che l’acquirente effettui l’acquisto di carte prepagate, ricaricabili o meno, che vengono utilizzate “a scalare” all’atto dell’acquisto del carburante stesso.
Altresì esiste la fattispecie dei “buoni benzina”, che altro non sono che titoli di legittimazione (ai sensi dell’art. 2002 del c.c. - (Ministero delle Finanze Circolare 1° agosto 1974, n. 30/502598, Circolare 9 agosto 1976, n. 27/361446 e Risoluzione 13 febbraio 2001 n. 21/E) spendibili presso il distributore: si tratta di buoni acquistati in via anticipata presso l’esercente l’impianto di distribuzione, spendibili all’atto del rifornimento.
Anche in questi casi, pertanto, come nel caso del netting, il pagamento del rifornimento di carburante avviene in un momento diverso da quello in cui l’acquirente si reca alla pompa (genericamente in via anticipata).
Il Provvedimento sul punto conferma che sarà possibile proseguire anche nell’utilizzo di queste forme, fermo restando che anche per esse varranno a partire dal 1° luglio 2018 le limitazioni imposte in merito alle forme di pagamento consentite. In più, tali strumenti, posto che costituiscono mere forme di pagamento, non limitano l’applicazione delle nuove disposizioni relative all’obbligo di emissione di fattura elettronica da parte dell’esercente impianti di distribuzione (articolo 1 comma 917 Legge n. 205/2017).
Conclusioni
In conclusione, a partire dal 1° luglio 2018, per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per l’autotrazione effettuati nell’ambito dell’esercizio di attività di impresa o professionale, per poter portare in detrazione l’IVA assolta sugli acquisti (ferme restando le limitazioni di cui agli articoli 19, 19bis e 19bis1 del D.P.R. n. 633/1972), così come per poter legittimamente dedurre i costi nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sarà necessario, qualsiasi sia la forma contrattuale utilizzata:
Ad oggi si attendono chiarimenti in merito al trattamento fiscale che sarà riservato, dal 1° luglio 2018, agli acquisti di carburanti effettuati nei distributori “self service”.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Carburanti
Qual è la data di entrata in vigore dell'obbligo della fattura elettronica per le operazioni B2B in Italia?
Il 1° gennaio 2019.
Quali soggetti sono esclusi dall'obbligo di emissione della fattura elettronica in Italia?
I soggetti passivi che rientrano nel regime dei minimi e quelli che applicano il regime forfettario.
A partire da quale data sarà obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi delle cessioni di benzina e gasolio in Italia?
A partire dal 1° luglio 2018.
Quali sono i mezzi di pagamento ritenuti idonei per portare in detrazione l'IVA sugli acquisti di carburanti e lubrificanti in Italia?
Assegni bancari o postali, vaglia cambiari e postali, pagamenti elettronici, bonifici bancari, bollettini postali, carte di debito, carte di credito, carte prepagate e altre forme di pagamento elettronico.
Quali sono i riferimenti normativi relativi alle disposizioni sull'obbligo della fattura elettronica e sui pagamenti dei carburanti in Italia?
Agenzia delle entrate provvedimento 4 aprile 2018 n. 73203/2018, L. 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 comma 917, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 19-bis1.