Separazione o divorzio non sono incompatibili con la detrazione applicata agli interessi passivi del mutuo, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir. In tale circostanza, infatti, il beneficio della detrazione spetta, per la quota di competenza, anche all’ex coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale, purché presso l’immobile in oggetto abbiano la propria dimora abituale i suoi familiari.
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