Premessa
Il regime forfetario, introdotto con la Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014 n. 190), e disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, è sempre più diffuso.
Nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma, che in questa sede pare superfluo richiamare, occorre ricordare che tale regime riveste le caratteristiche di regime naturale. Pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese e i lavoratori autonomi che nell’anno precedente rispettano i limiti dimensionali previsti dalla normativa. Solo in caso di inizio attività occorre dare notizia della scelta di tale regime, segnalando la circostanza con la compilazione dell’apposito campo previsto nel modello di cui all’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972 (Modello AA9/12 - Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi) - campo Regime fiscale agevolato).
È fatta ovviamente salva la possibilità per il contribuente che non intenda adottare il regime forfetario, pur rientrando nei requisiti, di scegliere di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Come in tutti i casi di opzione, a rilevare sarà in via prioritaria il comportamento concludente tenuto dal contribuente, fermo restando la necessità di ribadire la scelta effettuata in sede di modello IVA.
Ma l’opzione per la determinazione dell’IVA e dei redditi secondo il regime ordinario non è l’unica occasione nella quale il regime forfetario trova spazio nel modello IVA.
Andiamo nel seguito ad analizzare i diversi casi previsti dal dichiarativo.
Da regime ordinario a regime forfetario – Quadro VA
Come si è detto in premessa, il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le imprese individuali ed i professionisti che rispettano i limiti dimensionali imposti dalla specifica norma. È quindi sempre possibile, al verificarsi del rispetto dei limiti suddetti, transitare da un regime di determinazione reddituale ed IVA ordinario, al regime forfetario. Anzi, tale “transito” è la naturale conseguenza del rispetto dei limiti previsti per l’accesso al regime forfetario, conseguenza cui – eventualmente – è possibile non aderire esprimendo apposita opzione in tal senso.
Nel caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario sono diversi i campi dei quali occorre verificare la compilazione del modello IVA.
Innanzi tutto, i contribuenti che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione IVA, intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – ovvero i contribuenti che a partire dal 2018 usciranno dal regime ordinario per entrare nel forfetario – dovranno segnalare tale circostanza barrando la casella 1 del rigo VA14.

Mediante tale barratura si comunica che il modello IVA 2018 (relativo al 2017) sarà l’ultima dichiarazione IVA annuale antecedente l’applicazione del nuovo regime.
Da regime ordinario a regime forfetario – Quadro VF
Occorre ricordare che il passaggio da un regime ordinario al regime forfetario cambia radicalmente il meccanismo dell’IVA, posto che per il regime forfetario vale l’assoluta indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti.
Occorre pertanto porre in essere, in sede di dichiarazione annuale, la rettifica della detrazione, ai sensi dell’articolo 19-bis 2 del D.P.R. 633/1972, comma 3, che prevede: “Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione”.
Per quanto riguarda le rimanenze ed i servizi non ancora utilizzati ad essere oggetto della rettifica sarà tutta l’IVA a credito che è stata portata in detrazione al momento della contabilizzazione della relativa fattura, mentre per i beni strumentali (immobili esclusi) la rettifica deve essere fatta su base di un quinto dell’imposta per ciascun anno mancante al compimento del quinquennio. Stesso meccanismo per gli immobili, con la differenza che ad essere oggetto di rettifica sarà un decimo dell’imposta, per ciascun anno che manca al decennio.
La rettifica operata dovrà essere esposta al rigo VF70, ed andrà così a concorrere alla liquidazione dell’imposta annuale.

Da regime ordinario a regime forfetario – Quadro VE
Con la fuoriuscita dal regime ordinario di liquidazione dell’imposta per transitare - a partire dall’anno successivo . al regime forfetario, occorre considerare anche la necessità “chiudere” tutte le eventuali partite in sospeso ai fini IVA, così come previsto dall’articolo 1 comma 62 della Legge n. 190/2014.
Pertanto, in presenza di operazioni attive la cui esigibilità poteva essere posticipata in base a disposizioni di norma, quali le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti indicati nel quinto comma dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972, oppure operazioni effettuate in presenza di opzione per la determinazione dell’imposta “per cassa”, ai sensi dell’articolo 32-bis del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità in quanto il corrispettivo non è ancora stato incassato, tali operazioni devono essere ricomprese nell’ultima dichiarazione IVA annuale predisposta prima del passaggio al forfetario.
Tali operazioni, ancora in sospeso al 31 dicembre 2017, perderanno dunque il beneficio della sospensione. Le stesse dovranno pertanto essere indicate nel quadro VE del modello IVA 2018, nei righi corrispondenti alle aliquote applicate, andando così a concorrere alla liquidazione IVA annuale. Inoltre, nel caso in cui abbiano concorso a determinare il volume d’affari di anni precedenti, il relativo imponibile dovrà altresì essere indicato nel rigo VE39.

Da regime ordinario a regime forfetario – Quadro VX
I contribuenti che chiudono la dichiarazione IVA annuale relativa all’anno 2017 con un credito, e che siano transitati al regime forfetario a partire dal 2018, possono scegliere di richiedere il rimborso di tale credito IVA compilando il quadro VX.
A tal fine, al rigo VX4 – Colonna 3 (Causale del rimborso) occorrerà indicare il Codice 11 – Richiesta di rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari.

L’opzione per il regime ordinario – Quadro VO
Terminata la disamina dei vari aspetti che interessano il dichiarativo nel caso in cui un contribuente fuoriesca dal regime ordinario per passare al regime forfetario a partire dall’anno 2018, andiamo invece ad analizzare un caso completamente diverso, ovvero quello del contribuente che, seppure rispetti tutte le condizioni per aderire al regime forfetario (condizioni che, in questo caso, devono essere verificate con riferimento all’esercizio 2016), abbia comunque deciso di restare in regime di determinazione ordinario di determinazione, IVA e redditi, nel 2017.
Ricordiamo, infatti, che al verificarsi delle condizioni, il regime forfetario è un regime naturale, pertanto a dover essere segnalata non è la volontà di aderire a tale regime, bensì esattamente l’opposto: la volontà di non aderire.
Il rigo da compilarsi è il VO33, che fa parte della sezione 3 del quadro Opzioni, dedicato ad accogliere le opzioni e le revoche valevoli sia ai fini IVA che ai fini delle imposte sui redditi.

Nel caso in cui si sia scelto, nel 2017, di determinare l’IVA e le imposte sui redditi secondo modalità ordinarie, pur essendo in possesso dei requisiti di accesso al regime forfetario, occorrerà barrare la casella 1 del rigo VO33.
Tale opzione risulta essere vincolante per un triennio e resta valida per ciascun anno successivo ai tre minimi, salvo revoca.
L’intervenuta revoca dell’opzione espressa in precedenza, sempre nel rispetto del periodo minimo di permanenza, deve essere segnalata barrando la casella 2 del medesimo rigo VO33.
Le operazioni passive intrattenute con i soggetti in regime forfetario
Per concludere questa breve disamina, per completezza si ritiene opportuno ricordare che i soggetti in regime di determinazione IVA ordinario debbono indicare in dichiarazione IVA, tra gli acquisti, anche quelli intercorsi con soggetti che nel 2017 si sono avvalsi di regimi agevolativi.
Il rigo deputato all’indicazione di tali acquisti nel quadro Acquisti è il VF17 – campo 1 – nel quale devono essere riportati sia gli acquisti effettuati a soggetti rientranti nel regime dei “minimi” (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 , del D.L. n. 98 del 2011) che da soggetti rientrati nel regime dei forfetari.

Peraltro, questi ultimi dovranno essere distintamente riportati anche nel campo 2, che costituisce un “di cui” specificatamente dedicato agli acquisti effettuati da soggetti rientranti nel regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014.
Riferimenti normativi:
Regime forfetario, i riflessi nel modello IVA 2018
di Sandra Pennacini | 13 Febbraio 2018
I soggetti che rientrano nel regime forfetario previsto per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, di cui all’articolo 1 - commi da 54 a 89 - della Legge n. 190 del 2014, come è noto sono esonerati da tutti gli adempimenti del “mondo IVA”, ivi compresa la dichiarazione annuale. Tuttavia sono molteplici i righi del dichiarativo che direttamente ed indirettamente li riguardano, sia con riferimento all’entrata ed all’uscita dal regime, sia per quanto riguarda i rapporti dagli stessi intrattenuti con soggetti passivi IVA in regime ordinario.
Premessa
Il regime forfetario, introdotto con la Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014 n. 190), e disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, è sempre più diffuso.
Nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma, che in questa sede pare superfluo richiamare, occorre ricordare che tale regime riveste le caratteristiche di regime naturale. Pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese e i lavoratori autonomi che nell’anno precedente rispettano i limiti dimensionali previsti dalla normativa. Solo in caso di inizio attività occorre dare notizia della scelta di tale regime, segnalando la circostanza con la compilazione dell’apposito campo previsto nel modello di cui all’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972 (Modello AA9/12 - Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi) - campo Regime fiscale agevolato).
È fatta ovviamente salva la possibilità per il contribuente che non intenda adottare il regime forfetario, pur rientrando nei requisiti, di scegliere di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Come in tutti i casi di opzione, a rilevare sarà in via prioritaria il comportamento concludente tenuto dal contribuente, fermo restando la necessità di ribadire la scelta effettuata in sede di modello IVA.
Ma l’opzione per la determinazione dell’IVA e dei redditi secondo il regime ordinario non è l’unica occasione nella quale il regime forfetario trova spazio nel modello IVA.
Andiamo nel seguito ad analizzare i diversi casi previsti dal dichiarativo.
Da regime ordinario a regime forfetario – Quadro VA
Come si è detto in premessa, il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le imprese individuali ed i professionisti che rispettano i limiti dimensionali imposti dalla specifica norma. È quindi sempre possibile, al verificarsi del rispetto dei limiti suddetti, transitare da un regime di determinazione reddituale ed IVA ordinario, al regime forfetario. Anzi, tale “transito” è la naturale conseguenza del rispetto dei limiti previsti per l’accesso al regime forfetario, conseguenza cui – eventualmente – è possibile non aderire esprimendo apposita opzione in tal senso.
Nel caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario sono diversi i campi dei quali occorre verificare la compilazione del modello IVA.
Innanzi tutto, i contribuenti che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione IVA, intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – ovvero i contribuenti che a partire dal 2018 usciranno dal regime ordinario per entrare nel forfetario – dovranno segnalare tale circostanza barrando la casella 1 del rigo VA14.

Mediante tale barratura si comunica che il modello IVA 2018 (relativo al 2017) sarà l’ultima dichiarazione IVA annuale antecedente l’applicazione del nuovo regime.
Da regime ordinario a regime forfetario – Quadro VF
Occorre ricordare che il passaggio da un regime ordinario al regime forfetario cambia radicalmente il meccanismo dell’IVA, posto che per il regime forfetario vale l’assoluta indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti.
Occorre pertanto porre in essere, in sede di dichiarazione annuale, la rettifica della detrazione, ai sensi dell’articolo 19-bis 2 del D.P.R. 633/1972, comma 3, che prevede: “Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione”.
Per quanto riguarda le rimanenze ed i servizi non ancora utilizzati ad essere oggetto della rettifica sarà tutta l’IVA a credito che è stata portata in detrazione al momento della contabilizzazione della relativa fattura, mentre per i beni strumentali (immobili esclusi) la rettifica deve essere fatta su base di un quinto dell’imposta per ciascun anno mancante al compimento del quinquennio. Stesso meccanismo per gli immobili, con la differenza che ad essere oggetto di rettifica sarà un decimo dell’imposta, per ciascun anno che manca al decennio.
La rettifica operata dovrà essere esposta al rigo VF70, ed andrà così a concorrere alla liquidazione dell’imposta annuale.

Da regime ordinario a regime forfetario – Quadro VE
Con la fuoriuscita dal regime ordinario di liquidazione dell’imposta per transitare - a partire dall’anno successivo . al regime forfetario, occorre considerare anche la necessità “chiudere” tutte le eventuali partite in sospeso ai fini IVA, così come previsto dall’articolo 1 comma 62 della Legge n. 190/2014.
Pertanto, in presenza di operazioni attive la cui esigibilità poteva essere posticipata in base a disposizioni di norma, quali le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti indicati nel quinto comma dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972, oppure operazioni effettuate in presenza di opzione per la determinazione dell’imposta “per cassa”, ai sensi dell’articolo 32-bis del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità in quanto il corrispettivo non è ancora stato incassato, tali operazioni devono essere ricomprese nell’ultima dichiarazione IVA annuale predisposta prima del passaggio al forfetario.
Tali operazioni, ancora in sospeso al 31 dicembre 2017, perderanno dunque il beneficio della sospensione. Le stesse dovranno pertanto essere indicate nel quadro VE del modello IVA 2018, nei righi corrispondenti alle aliquote applicate, andando così a concorrere alla liquidazione IVA annuale. Inoltre, nel caso in cui abbiano concorso a determinare il volume d’affari di anni precedenti, il relativo imponibile dovrà altresì essere indicato nel rigo VE39.
Da regime ordinario a regime forfetario – Quadro VX
I contribuenti che chiudono la dichiarazione IVA annuale relativa all’anno 2017 con un credito, e che siano transitati al regime forfetario a partire dal 2018, possono scegliere di richiedere il rimborso di tale credito IVA compilando il quadro VX.
A tal fine, al rigo VX4 – Colonna 3 (Causale del rimborso) occorrerà indicare il Codice 11 – Richiesta di rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari.

L’opzione per il regime ordinario – Quadro VO
Terminata la disamina dei vari aspetti che interessano il dichiarativo nel caso in cui un contribuente fuoriesca dal regime ordinario per passare al regime forfetario a partire dall’anno 2018, andiamo invece ad analizzare un caso completamente diverso, ovvero quello del contribuente che, seppure rispetti tutte le condizioni per aderire al regime forfetario (condizioni che, in questo caso, devono essere verificate con riferimento all’esercizio 2016), abbia comunque deciso di restare in regime di determinazione ordinario di determinazione, IVA e redditi, nel 2017.
Ricordiamo, infatti, che al verificarsi delle condizioni, il regime forfetario è un regime naturale, pertanto a dover essere segnalata non è la volontà di aderire a tale regime, bensì esattamente l’opposto: la volontà di non aderire.
Il rigo da compilarsi è il VO33, che fa parte della sezione 3 del quadro Opzioni, dedicato ad accogliere le opzioni e le revoche valevoli sia ai fini IVA che ai fini delle imposte sui redditi.

Nel caso in cui si sia scelto, nel 2017, di determinare l’IVA e le imposte sui redditi secondo modalità ordinarie, pur essendo in possesso dei requisiti di accesso al regime forfetario, occorrerà barrare la casella 1 del rigo VO33.
Tale opzione risulta essere vincolante per un triennio e resta valida per ciascun anno successivo ai tre minimi, salvo revoca.
L’intervenuta revoca dell’opzione espressa in precedenza, sempre nel rispetto del periodo minimo di permanenza, deve essere segnalata barrando la casella 2 del medesimo rigo VO33.
Le operazioni passive intrattenute con i soggetti in regime forfetario
Per concludere questa breve disamina, per completezza si ritiene opportuno ricordare che i soggetti in regime di determinazione IVA ordinario debbono indicare in dichiarazione IVA, tra gli acquisti, anche quelli intercorsi con soggetti che nel 2017 si sono avvalsi di regimi agevolativi.
Il rigo deputato all’indicazione di tali acquisti nel quadro Acquisti è il VF17 – campo 1 – nel quale devono essere riportati sia gli acquisti effettuati a soggetti rientranti nel regime dei “minimi” (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 , del D.L. n. 98 del 2011) che da soggetti rientrati nel regime dei forfetari.
Peraltro, questi ultimi dovranno essere distintamente riportati anche nel campo 2, che costituisce un “di cui” specificatamente dedicato agli acquisti effettuati da soggetti rientranti nel regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Modello IVA
Quali soggetti sono esentati da tutti gli adempimenti del "mondo IVA"?
I soggetti che rientrano nel regime forfetario previsto per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, di cui all’articolo 1 - commi da 54 a 89 - della Legge n. 190 del 2014.
Cosa rappresenta il regime forfetario e a chi deve essere applicato?
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le imprese individuali ed i professionisti che rispettano i limiti dimensionali imposti dalla specifica norma. Deve essere applicato da tutte le imprese e i lavoratori autonomi che nell’anno precedente rispettano i limiti dimensionali previsti dalla normativa.
Quali sono le casistiche in cui è possibile transitare da un regime di determinazione reddituale ed IVA ordinario, al regime forfetario?
E' sempre possibile transitare da un regime di determinazione reddituale ed IVA ordinario, al regime forfetario al verificarsi del rispetto dei limiti previsti per l’accesso al regime forfetario.
Quali adempimenti sono necessari nel caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario?
Nel caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario, occorre verificare la compilazione del modello IVA e porre in essere la rettifica della detrazione dell'IVA sugli acquisti. Inoltre, occorre chiudere tutte le eventuali partite in sospeso ai fini IVA.
Cosa devono fare i contribuenti che chiudono la dichiarazione IVA annuale con un credito e transitano al regime forfetario?
I contribuenti che chiudono la dichiarazione IVA annuale con un credito e transitano al regime forfetario possono scegliere di richiedere il rimborso del credito IVA compilando il quadro VX.