Con la risposta all’interpello n. 954-914/2017, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, ha stabilito che la consulenza finanziaria indipendente in materia di investimenti è imponibile ai fini IVA se non è prestata nell’ambito di una negoziazione di titoli finanziari. In altri termini, le commissioni percepite da una società o da un consulente finanziario autonomo che invia ai propri clienti raccomandazioni personalizzate sui titoli da comprare o vendere in una posizione di assoluta indipendenza rispetto a qualsiasi realtà finanziaria non rientrano tra i servizi esenti ai sensi del combinato disposto dei numeri 4) e 9), art. 10 del D.P.R. 633/1972.
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