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Imposta di registro: le novità non esplicano effetto retroattivo in quanto aventi natura innovativa

di Maria Luisa Barone | 1 Febbraio 2018
Imposta di registro: le novità non esplicano effetto retroattivo in quanto aventi natura innovativa

L’articolo 1, comma 87, Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) non è applicabile retroattivamente atteso che l’articolo 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, modificato dalla suddetta Legge di Bilancio, imponeva la tassazione sul dato extratestuale ed il collegamento negoziale, che vengono invece espressamente esclusi dalla novella. Così ha disposto la Suprema Corte, sezione V, con Sentenza 26 gennaio 2018 n. 2007

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Legge di Bilancio 2018 modifica l'articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986, escludendo la tassazione basata su elementi extratestuali e collegamenti negoziali. La Corte di Cassazione ha confermato che questa modifica non si applica retroattivamente.