L’articolo 1, comma 87, Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) non è applicabile retroattivamente atteso che l’articolo 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, modificato dalla suddetta Legge di Bilancio, imponeva la tassazione sul dato extratestuale ed il collegamento negoziale, che vengono invece espressamente esclusi dalla novella. Così ha disposto
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