Commento
IVA

Da Telefisco molte conferme, ma mancano i chiarimenti sui carburanti

di Sandra Pennacini | 5 Febbraio 2018
Da Telefisco molte conferme, ma mancano i chiarimenti sui carburanti

L’appuntamento con l’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco, quest’anno non ha presentato particolari sorprese. Gran parte degli interventi e delle risposte ai quesiti sono andati semplicemente a richiamare disposizioni di norma già note, mentre i tanto attesi chiarimenti in materia di abolizione di scheda carburante o quanto meno su come gestire concretamente la questione a partire dal 1 luglio 2018, non sono arrivati. Anzi, se è possibile sono sorti ulteriori dubbi. Andiamo a richiamare alcuni dei principali passaggi del convegno in ambito IVA.

Premessa

Telefisco 2018 non scioglie i nodi del nuovo impianto normativo previsto per la filiera dei carburanti. Al contempo conferma le interpretazioni già fornite dalla stampa specializzata quanto alle nuove modalità di esercizio della detrazione IVA, come meglio approfondite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 17 gennaio 2018 n. 1/E, e il coordinamento delle norme suddette con il regime di contabilità semplificata con opzione “registrato vale incassato/pagato” ai sensi dell’articolo 18 comma 5 del D.P.R. n. 600/1973. Tra le conferme più interessanti quella dell’applicabilità del favor rei in caso di mancata stampa dei registri IVA.

 

Contabilità semplificata, annotazione entro la dichiarazione IVA della fattura pervenuta nel 2017, chiarimenti in ambito reddituale

Come è noto, la fattura di acquisto per operazione perfezionata nel 2017, il cui documento giustificativo sia pervenuto nel medesimo anno, dovrà essere annotata sui registri IVA entro il termine massimo previsto per la dichiarazione IVA (ovvero 30 aprile 2018) e concorrere alle risultanze della dichiarazione IVA stessa. Il meccanismo, ampiamente chiarito già in sede di Circolare 17 gennaio 2018 n. 1/E, per quanto “contorto”, non è più equivocabile.

Qualche dubbio in più era stato avanzato con riferimento alle imprese minime che hanno optato per l’articolo 18 comma 5 del D.P.R. n. 600/1973, ovvero aderendo convenzionalmente al regime che considera come incassato o pagato il documento all’atto dell’annotazione sui libri contabili.

Taluni si erano chiesti se, nel caso della fattura ricevuta nel 2017, ma annotata nel 2018 - entro il 30 aprile, posto che l’IVA confluisce in dichiarazione IVA relativa al 2017, la medesima sorte dovesse interessare anche il costo. Un dubbio del tutto ingiustificato secondo la previsione normativa, ed in tal senso sono anche i chiarimenti forniti in sede di Telefisco 2018, perché un conto sono le normative in materia IVA, e tutt’altro discorso sono le disposizioni in ambito reddituale.

Comunque, ora anche gli ultimi dubbi hanno trovato una soluzione definitiva: la fattura annotata nel 2018, indipendentemente dal fatto che sia stata ricevuta in tale anno (e pertanto con detrazione IVA in tale anno), oppure ricevuta nel 2017 (e pertanto con detrazione IVA in modello IVA 2018 riferimento 2017) se annotata in apposito sezionale entro il 30 aprile 2018, in presenza di opzione “registrato vale pagato/incassato”, comunque concorrerà alla determinazione del reddito 2018.

È altresì evidente che in caso di determinazione reddituale secondo il principio di cassa puro, ovvero mediante tenuta del registro incassi e pagamenti o dei libri IVA integrati, la questione non sorge nemmeno: il componente reddituale sarà esistente all’atto dell’annotazione del relativo documento sui registri contabili e dell’avvenuto incasso del corrispettivo o pagamento del prezzo al fornitore.

Sempre con riferimento alle contabilità semplificate, che non hanno optato per l'articolo 18 comma 5 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, è stato chiarito che le operazioni fuori campo IVA debbono essere registrate entro 60 giorni, da computarsi a partire dal momento in cui si verifica il presupposto ai fini reddituali, ovvero dall’incasso o dal pagamento.

 

Registri IVA, vale il favor rei

Il D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 (convertito dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172), ricordiamo, ha introdotto la previsione che i registri IVA acquisti e vendite possano, laddove siano tenuti con sistemi meccanografici, essere non più stampati. Basterà che gli stessi siano messi prontamente a disposizione degli organi verificatori in caso di accessi, controlli e verifiche. In sede di Telefisco 2018 è stato richiamato, in osservanza del principio del favor rei, che tale disposizione è applicabile anche con riferimento ai periodi precedenti all’introduzione delle disposizioni di cui al D.L. n. 148/2017.

 

Minimi e forfettari, fattura elettronica solo verso la Pubblica Amministrazione

Anche in questo caso, conferme da parte di Telefisco 2018. Con la Legge di Bilancio 2018, ricordiamo, è stato introdotto l’obbligo di fattura elettronica esteso a tutti i contribuenti, a partire dal 1° gennaio 2019. Ai sensi della specifica normativa introdotta, tuttavia, restano fuori da tale obbligo i contribuenti minimi e forfettari.

L’esclusione, tuttavia, è prevista dalla normativa che estende l’obbligo di e-fattura a partire dal 1° gennaio 2019, ma non va ad intaccare le previsioni precedenti in materia di fatturazione verso la Pubblica Amministrazione.
Quindi, i contribuenti minimi e forfettari, laddove si rapportino con la P.A., saranno comunque tenuti all’emissione di fattura elettronica, nel rispetto delle specifiche normative che regolano i loro regimi.

Pertanto, la fatturazione elettronica avverrà senza esposizione di IVA, ai sensi dell’articolo 27 commi 1 2 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (contribuenti minimi) o dell’articolo 1 commi da 5489 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (contribuenti forfettari). Tali regimi speciali prevalgono sulle disposizioni in materia di split-payment, che, pertanto, non si rendono applicabili.

 

La questione carburanti

Con la Manovra 2018 la filiera dei carburanti ed il "mondo autoveicoli" sono stati interessati da una serie di provvedimenti.

Intanto la fattura elettronica, che il comparto dei carburanti dovrà mettere in pista obbligatoriamente entro il 1° luglio 2018, in luogo del termine del 1° gennaio 2019 previsto per la generalità dei contribuenti.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1 comma 992 della Legge di Bilancio 2018, i titolari di partita IVA potranno dedurre le spese e detrarre l’IVA relativamente agli acquisti di carburante per autotrazione solo se i rifornimenti sono onorati con moneta elettronica (carte di credito, prepagate, carte di debito).

Andando con ordine, quindi, sappiano che la fattura elettronica sarà obbligatoria a partire dal 1° luglio 2018, perchè l'obbligo è in carico ai distributori, che fanno appunto parte della filiera carburanti. Per quanto sopra, la scheda carburante non esisterà più. Sul punto sono moltissimi i dubbi, immaginando la concreta operatività delle disposizioni cui sopra. Basti pensare alle difficoltà che si incontreranno nel richiedere fattura elettronica quando ci si rechi in un impianto di rifornimento self-service.

Come non bastasse, come correttamente rilevato dal relatore Dott. Ranocchi in sede di Telefisco 2018, la norma presenta ulteriori aspetti. Aspetti che se ben analizzati rendono il quadro di insieme ancora più confuso.

Innanzi tutto, occorre individuare quali sono i mezzi interessati alla restrizione dell’obbligo di pagamento con moneta elettronica: la normativa, infatti, fa riferimento ai veicoli aziendali di cui all’articolo 164 del TUIR.

E l'art. 164 del TUIR riguarda gli autoveicoli, non gli autocarri ed i veicoli speciali. Il carburante per il furgone aziendale, pertanto, potrebbe continuare ad essere pagato con le modalità ordinarie? La ratio della norma non sembra andare in tal senso, tuttavia il tenore letterale della stessa è, allo stato attuale, questo.

Ponendo l’accento sulle autovetture, invece, alla luce delle modifiche introdotte ad essere interessati al pagamento con moneta elettronica non sarebbero solo i rifornimenti di carburante, ma anche tutti gli altri costi del “mondo autovetture”. Si pensi, ad esempio, alle manutenzioni. Si tratta di un aspetto che oggettivamente era sfuggito ai più, e che peraltro non sembra essere altro che un difetto di coordinamento del testo normativo rispetto alla ratio che avrebbe dettato la necessità di cambiare le regole, ovvero tracciare la questione “carburanti” che troppo spesso ha dato spazio a comportamenti illeciti.

Insomma, sui carburanti ancora non ci siamo. Anzi, se vogliamo Telefisco ha fatto emergere nuovi dubbi sull’ambito di applicazione della norma, senza nulla chiarire in merito a come, concretamente, ci si dovrà comportare a partire dal 1° luglio 2018.

 

Riferimenti normativi:

Legge 27dicembre 2017 n. 205 art. 1 comma 992.