Premessa
Una reale semplificazione al servizio dei Commercialisti di tutta Italia che vorranno intraprendere l’attività di consulenza del lavoro, con adempimenti iniziali certi e inequivocabili, uguali in tutto il territorio nazionale, senza il pericolo di essere considerati abusivi.
È questa la reale portata innovativa del nuovo portale che dal 1° marzo p.v. verrà messo in funzione presso il Ministero del Lavoro, fortemente promossa da ANCAL.
L’avvio del portale informatizzato tenuto presso il ministero del lavoro, infatti, rappresenta per i professionisti un importante svolta nei rapporti con il Ministero del Lavoro, che risponde ad una esigenza di chiarezza e semplificazione di adempimenti meramente amministrativi da tempo invocati dai Commercialisti e fortemente supportata anche dall’intervento del sindacato di categoria ANCAL.
Con la Nota 15 febbraio 2018 n. 32 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro comunicano ai soggetti interessati alla procedura il funzionamento della stessa, ma soprattutto evidenziano ai destinatari il forte aspetto semplificativo e innovativo nei rapporti tra il personale ispettivo ed i professionisti, Commercialisti e Avvocati, delegati dai datori di lavoro alla tenuta del Libro unico del lavoro e allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.
Ma vediamo esattamente perché rappresenta una reale semplificazione.
Premesso che l’adempimento di cui parliamo è prescritto dalla Legge 11 gennaio 1979 n. 12, istituiva dell’ordinamento della professione di consulente del lavoro, si rammenta che in premessa, all’art. 1, la legge esordisce con una chiara indicazione dei soggetti che, iscritti ai rispettivi albi professionali, possono svolgere tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti.
L’obiettivo principale di tale indicazione ben circostanziata, era quello di limitare le forme di abusivismo nell’esercizio di un’attività professionale di particolare delicatezza, quale quella della consulenza del lavoro, per la quale necessita una qualificata competenza professionale, rinvenibile solo nei soggetti iscritti agli albi professionali di Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro.
Per questo motivo, l’art. 1 prosegue dicendo che tali adempimenti “non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle Province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”.
Evidentemente lo scopo del legislatore era quello di monitorare tali soggetti, e per far ciò prescrive ai professionisti iscritti ad altri albi (Commercialisti e Avvocati) una comunicazione di tipo preventivo da inviare alle Direzioni Provinciali del lavoro, diversamente dai Consulenti del lavoro in quanto già la legge istitutiva del loro albo prevede un collegamento diretto con il Ministero del Lavoro.
Nel tempo tale adempimento ha subito diversi condizionamenti per diversità di prassi territoriali, facendo insorgere ai professionisti che si accingevano all’avvio dell’attività di consulenza del lavoro, dubbi sulle modalità e sulla efficacia della comunicazione stessa.
Inoltre le diverse gestioni territoriali non permettevano di avere un archivio di riferimento, costringendo i professionisti a conservare, ove possibile, copie di comunicazione redatte e recapitate in forme diverse.
Così ad esempio l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torino comunicava ai suoi iscritti di presentare una sorta di richiesta di autorizzazione “preventiva”, in bollo, alla Direzione Territoriale del lavoro competente, attendendo conferma di presa d’atto da parte dell’amministrazione.
Diversamente altri ordini territoriali (ad es: Palermo) comunicavano correttamente ai suoi iscritti di procedere esclusivamente con invio di comunicazione preventiva alla Direzione Provinciale di riferimento avendo cura al luogo di svolgimento degli adempimenti intendendo come tale la sede ove opera il professionista, con raccomanda A/R o “pec” ove possibile.
Così, ancora, l’Ordine dei Commercialisti di Roma che, pur parlando di comunicazione preventiva unica, consigliava l’invio a tutte le direzioni provinciali degli ispettorati ove avevano sede le aziende assisitite.
Alla luce dell’entrata in vigore del nuovo INL, il problema era stato posto dall’ANCAL all’attenzione del Ministero del Lavoro, invocando una linearità di interpretazione della norma, anche al fine di evitare comporti difformi e sanzionatori nei confronti dei professionisti tenuti a a tale adempimento.
La proposta del portale informatico, discussa anche con i referenti dei sistemi informativi e dell’innovazione tecnologica del Ministero, è apparsa subito la soluzione migliore, nel rispetto del dettato normativo di cui alla Legge n. 12/1979, ma in conformità della riorganizzazione dei servizi ispettivi e di tutti gli Uffici periferici, non più organizzati in distretti provinciali, e nella uniformità di comportamento da parte di tutti i professionisti.
Cosa cambia dal 1° marzo 2018?
Fermo restando l’obbligo della comunicazione preventiva di cui all’art 1 della Legge n. 12/1979, la stessa verrà effettuata esclusivamente mediante una registrazione sul portale informatico che dal 1° marzo 2018 sarà operativo sul sito www.ispettorato.gov.it.
Per l’avvio del portale tale registrazione riguarderà non solo chi si accinge alla prima comunicazione, ma anche i “vecchi” professionisti che avevano già inviato la comunicazione in forma cartacea, e della quale non verrà richiesta alcuna informazione: il portale, infatti, assolve ad una funzione costitutiva di banca dati centralizzata e informatizzata a disposizione del Ministero del Lavoro.
La comunicazione preventiva di cui all’art. 1 della Legge n. 12/1979 non va inviata dai Colleghi Commercialisti ed esperti contabili che non si occupano di aziende/clienti che non siano anche datori di lavoro (come nel caso delle aziende artigiane senza dipendenti) (cfr. INAIL istruzioni operative della Nota 30 gennaio 2012 n. 656 “In mancanza della comunicazione ex art. 1 della Legge n. 12/1979, gli avvocati e i commercialisti ed esperti contabili possono effettuare adempimenti previdenziali solo per imprese che non occupano dipendenti e chiedere quindi l’abilitazione con il modulo “Tributarista, revisore ed altro professionista per imprese senza dipendenti”).
Il commercialista o esperto contabile, regolarmente iscritto ad un Ordine territoriale, potrà compilare il form richiesto con accesso esclusivamente tramite SPID. Si evidenzia che la registrazione sul portale, con le informazioni richieste, rappresenta una dichiarazione di responsabilità del professionista che sarà sanzionata in caso di dichiarazione infedele.
La mancata registrazione sul portale del professionista, rilevata in caso di accesso ispettivo, non permetterà al professionista delegato dal datore di lavoro di assistere alla verifica, e sarà oggetto di segnalazione all’Ordine di appartenenza.
Sul punto è necessario ricordare che la mancata comunicazione non è comunque sanzionabile, e non configura di per sé condizione di esercizio abusivo della professione, che deve essere invece rinvenibile esclusivamente dall’assenza di regolare iscrizione ad un albo professionale, condizione che viene verificata dagli Ordini interessati dalla segnalazione.
Una semplificazione necessaria a chi?
Sicuramente ai professionisti che in tutto il territorio nazionale potranno adottare un format unico, di semplice archiviazione documentale e riscontrabile da chi ne abbia interesse.
Al personale ispettivo di tutti gli Enti: è indubbio che nell’ottica del coordinamento dei ruoli ispettivi, per gli ispettori del lavoro ministeriali, oltre che INPS e INAIL, il portale sarà uno strumento di valido ausilio nel ricercare le credenziali del professionista, garantendo la corretta prosecuzione dell’attività di verifica.
Infine, ma non per ultimo, al Ministero del Lavoro: appare infatti come una svolta epocale la creazione di una banca dati degli “altri professionisti”, centralizzata al dicastero per eccellenza deputato alla materia lavoristica e della previdenza sociale.
Un sistema che apre le porte ad un dialogo sempre più inclusivo di tutti gli attori del mercato del lavoro che a diverso titolo svolgono un ruolo professionale di grande importanza anche sociale nello svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.
Potrebbe essere la chiave di volta per rappresentare al Ministero del Lavoro la consistenza e l’importanza di una categoria professionale che svolge a norma di legge “tutti” gli adempimenti in materia lavoristica in qualità di “intermediari abilitati”.
E su quest’ultimo argomento l’attività di ANCAL - Associazione Nazionale Commercialisti Area Lavoro - ha già portato importanti risultati avendo ottenuto l’autorizzazione ad operare nell’ambito della intermediazione del mercato del lavoro come Agenzia.
Riferimenti normativi:
Commercialisti e Avvocati: il nuovo portale per l’attività di consulenza del lavoro
di Mauro Nicola, Lorena Raspanti | 21 Febbraio 2018
Con il nuovo portale, messo in funzione presso il Ministero del Lavoro dal 1° marzo e fortemente promosso da ANCAL, si avrà una reale semplificazione al servizio dei Commercialisti di tutta Italia che vorranno intraprendere l’attività di consulenza del lavoro, con adempimenti iniziali certi e inequivocabili, uguali in tutto il territorio nazionale, senza il pericolo di essere considerati abusivi.
Premessa
Una reale semplificazione al servizio dei Commercialisti di tutta Italia che vorranno intraprendere l’attività di consulenza del lavoro, con adempimenti iniziali certi e inequivocabili, uguali in tutto il territorio nazionale, senza il pericolo di essere considerati abusivi.
È questa la reale portata innovativa del nuovo portale che dal 1° marzo p.v. verrà messo in funzione presso il Ministero del Lavoro, fortemente promossa da ANCAL.
L’avvio del portale informatizzato tenuto presso il ministero del lavoro, infatti, rappresenta per i professionisti un importante svolta nei rapporti con il Ministero del Lavoro, che risponde ad una esigenza di chiarezza e semplificazione di adempimenti meramente amministrativi da tempo invocati dai Commercialisti e fortemente supportata anche dall’intervento del sindacato di categoria ANCAL.
Conla Nota 15 febbraio 2018 n. 32 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro comunicano ai soggetti interessati alla procedura il funzionamento della stessa, ma soprattutto evidenziano ai destinatari il forte aspetto semplificativo e innovativo nei rapporti tra il personale ispettivo ed i professionisti, Commercialisti e Avvocati, delegati dai datori di lavoro alla tenuta del Libro unico del lavoro e allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.
Ma vediamo esattamente perché rappresenta una reale semplificazione.
Premesso che l’adempimento di cui parliamo è prescritto dalla Legge 11 gennaio 1979 n. 12, istituiva dell’ordinamento della professione di consulente del lavoro, si rammenta che in premessa, all’art. 1, la legge esordisce con una chiara indicazione dei soggetti che, iscritti ai rispettivi albi professionali, possono svolgere tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti.
L’obiettivo principale di tale indicazione ben circostanziata, era quello di limitare le forme di abusivismo nell’esercizio di un’attività professionale di particolare delicatezza, quale quella della consulenza del lavoro, per la quale necessita una qualificata competenza professionale, rinvenibile solo nei soggetti iscritti agli albi professionali di Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro.
Per questo motivo, l’art. 1 prosegue dicendo che tali adempimenti “non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle Province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”.
Evidentemente lo scopo del legislatore era quello di monitorare tali soggetti, e per far ciò prescrive ai professionisti iscritti ad altri albi (Commercialisti e Avvocati) una comunicazione di tipo preventivo da inviare alle Direzioni Provinciali del lavoro, diversamente dai Consulenti del lavoro in quanto già la legge istitutiva del loro albo prevede un collegamento diretto con il Ministero del Lavoro.
Nel tempo tale adempimento ha subito diversi condizionamenti per diversità di prassi territoriali, facendo insorgere ai professionisti che si accingevano all’avvio dell’attività di consulenza del lavoro, dubbi sulle modalità e sulla efficacia della comunicazione stessa.
Inoltre le diverse gestioni territoriali non permettevano di avere un archivio di riferimento, costringendo i professionisti a conservare, ove possibile, copie di comunicazione redatte e recapitate in forme diverse.
Così ad esempio l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torino comunicava ai suoi iscritti di presentare una sorta di richiesta di autorizzazione “preventiva”, in bollo, alla Direzione Territoriale del lavoro competente, attendendo conferma di presa d’atto da parte dell’amministrazione.
Diversamente altri ordini territoriali (ad es: Palermo) comunicavano correttamente ai suoi iscritti di procedere esclusivamente con invio di comunicazione preventiva alla Direzione Provinciale di riferimento avendo cura al luogo di svolgimento degli adempimenti intendendo come tale la sede ove opera il professionista, con raccomanda A/R o “pec” ove possibile.
Così, ancora, l’Ordine dei Commercialisti di Roma che, pur parlando di comunicazione preventiva unica, consigliava l’invio a tutte le direzioni provinciali degli ispettorati ove avevano sede le aziende assisitite.
Alla luce dell’entrata in vigore del nuovo INL, il problema era stato posto dall’ANCAL all’attenzione del Ministero del Lavoro, invocando una linearità di interpretazione della norma, anche al fine di evitare comporti difformi e sanzionatori nei confronti dei professionisti tenuti a a tale adempimento.
La proposta del portale informatico, discussa anche con i referenti dei sistemi informativi e dell’innovazione tecnologica del Ministero, è apparsa subito la soluzione migliore, nel rispetto del dettato normativo di cui alla Legge n. 12/1979, ma in conformità della riorganizzazione dei servizi ispettivi e di tutti gli Uffici periferici, non più organizzati in distretti provinciali, e nella uniformità di comportamento da parte di tutti i professionisti.
Cosa cambia dal 1° marzo 2018?
Fermo restando l’obbligo della comunicazione preventiva di cui all’art 1 della Legge n. 12/1979, la stessa verrà effettuata esclusivamente mediante una registrazione sul portale informatico che dal 1° marzo 2018 sarà operativo sul sito www.ispettorato.gov.it.
Per l’avvio del portale tale registrazione riguarderà non solo chi si accinge alla prima comunicazione, ma anche i “vecchi” professionisti che avevano già inviato la comunicazione in forma cartacea, e della quale non verrà richiesta alcuna informazione: il portale, infatti, assolve ad una funzione costitutiva di banca dati centralizzata e informatizzata a disposizione del Ministero del Lavoro.
La comunicazione preventiva di cui all’art. 1 della Legge n. 12/1979 non va inviata dai Colleghi Commercialisti ed esperti contabili che non si occupano di aziende/clienti che non siano anche datori di lavoro (come nel caso delle aziende artigiane senza dipendenti) (cfr. INAIL istruzioni operative della Nota 30 gennaio 2012 n. 656 “In mancanza della comunicazione ex art. 1 della Legge n. 12/1979, gli avvocati e i commercialisti ed esperti contabili possono effettuare adempimenti previdenziali solo per imprese che non occupano dipendenti e chiedere quindi l’abilitazione con il modulo “Tributarista, revisore ed altro professionista per imprese senza dipendenti”).
Il commercialista o esperto contabile, regolarmente iscritto ad un Ordine territoriale, potrà compilare il form richiesto con accesso esclusivamente tramite SPID. Si evidenzia che la registrazione sul portale, con le informazioni richieste, rappresenta una dichiarazione di responsabilità del professionista che sarà sanzionata in caso di dichiarazione infedele.
La mancata registrazione sul portale del professionista, rilevata in caso di accesso ispettivo, non permetterà al professionista delegato dal datore di lavoro di assistere alla verifica, e sarà oggetto di segnalazione all’Ordine di appartenenza.
Sul punto è necessario ricordare che la mancata comunicazione non è comunque sanzionabile, e non configura di per sé condizione di esercizio abusivo della professione, che deve essere invece rinvenibile esclusivamente dall’assenza di regolare iscrizione ad un albo professionale, condizione che viene verificata dagli Ordini interessati dalla segnalazione.
Una semplificazione necessaria a chi?
Sicuramente ai professionisti che in tutto il territorio nazionale potranno adottare un format unico, di semplice archiviazione documentale e riscontrabile da chi ne abbia interesse.
Al personale ispettivo di tutti gli Enti: è indubbio che nell’ottica del coordinamento dei ruoli ispettivi, per gli ispettori del lavoro ministeriali, oltre che INPS e INAIL, il portale sarà uno strumento di valido ausilio nel ricercare le credenziali del professionista, garantendo la corretta prosecuzione dell’attività di verifica.
Infine, ma non per ultimo, al Ministero del Lavoro: appare infatti come una svolta epocale la creazione di una banca dati degli “altri professionisti”, centralizzata al dicastero per eccellenza deputato alla materia lavoristica e della previdenza sociale.
Un sistema che apre le porte ad un dialogo sempre più inclusivo di tutti gli attori del mercato del lavoro che a diverso titolo svolgono un ruolo professionale di grande importanza anche sociale nello svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.
Potrebbe essere la chiave di volta per rappresentare al Ministero del Lavoro la consistenza e l’importanza di una categoria professionale che svolge a norma di legge “tutti” gli adempimenti in materia lavoristica in qualità di “intermediari abilitati”.
E su quest’ultimo argomento l’attività di ANCAL - Associazione Nazionale Commercialisti Area Lavoro - ha già portato importanti risultati avendo ottenuto l’autorizzazione ad operare nell’ambito della intermediazione del mercato del lavoro come Agenzia.
Riferimenti normativi:
Qual è lo scopo del nuovo portale presso il Ministero del Lavoro?
Una reale semplificazione al servizio dei Commercialisti, con adempimenti certi e inequivocabili, uguali in tutto il territorio nazionale, senza rischio di essere considerati abusivi.
Quali sono gli obiettivi principali della Legge n. 12/1979?
Limitare le forme di abusivismo nell’esercizio della consulenza del lavoro e monitorare i soggetti qualificati per svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.
Come verrà effettuata la comunicazione preventiva prevista dalla Legge n. 12/1979 dal 1° marzo 2018?
Esclusivamente mediante registrazione sul portale informatico operativo sul sito www.ispettorato.gov.it.
Cosa rappresenta il portale informatizzato introdotto dal Ministero del Lavoro?
Una soluzione migliore per garantire una linearità di interpretazione della norma, evitando comportamenti difformi e sanzionatori nei confronti dei professionisti.
Quali soggetti trarranno beneficio dalla creazione del portale?
I professionisti, il personale ispettivo degli Enti e il Ministero del Lavoro, permettendo un dialogo sempre più inclusivo e una corretta prosecuzione dell’attività di verifica.