L’avviamento negativo dell’azienda, in quanto qualità intrinseca richiamata dall’art. 51 del D.P.R. n. 131/1986, va computato nella determinazione del valore dell’azienda ai fini dell’imposta di registro. Esso è rilevante poiché ha determinato la pattuizione tra le parti di un prezzo di cessione inferiore al valore patrimoniale netto dei cespiti aziendali, perché scontato in virtù della previsione di perdite future e del solo successivo recupero di redditività dell’azienda stessa. Così ha disposto
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