Adeguamento degli statuti
Una prima questione affrontata dalla Circolare 29 dicembre 2017 n. 37/0023604 attiene ai termini entro i quali gli enti sono tenuti ad adeguare - attraverso una “semplice” delibera dell'assemblea ordinaria - i propri statuti alla nuova disciplina. L'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 agosto 2017 n. 117, dispone infatti quanto segue:
Ente
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Termine per l'deguamento dello statuto
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Associazioni di promozione sociale (Aps)
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3 febbraio 2019 (1)
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Organizzazioni di volontariato (OdV)
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Onlus
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(1) Cioè 18 mesi dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore.
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Registro unico nazionale
Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, per effetto dell'art. 101, comma 2, del Codice, continuano ad applicarsi le norme previgenti relativamente all'iscrizione degli enti:
- presso l'Anagrafe delle Onlus;
- nei registri del volontariato;
- nei registri dell'associazionismo di promozione sociale.
Il successivo terzo comma specifica inoltre che in detto periodo transitorio il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
APS e ODV: la disciplina relativa all'iscrizione ai registri
La Circolare 29 dicembre 2017, n. 34/0012604 premette innanzitutto che per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, ai fini dell'iscrizione ai rispettivi registri, fino all'operatività del Registro unico nazionale, si rendono applicabili le regole procedimentali previgenti alla riforma. Viene poi introdotta la seguente distinzione:
Data di costituzione dell'ente
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Verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione
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Entro il 2 agosto 2017
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Sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'ente (Aps o OdV) (1)
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Dal 3 agosto 2017
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Sulla base della nuova normativa, contenuta nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 117), semprechè – spiega la Circolare in esame – le nuove disposizioni siano applicabili “in via diretta ed immediata”.
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(1) Nel caso in cui venga riscontrata una corrispondenza solo parziale delle clausole statutarie con il Codice del Terzo Settore, la domanda di iscrizione non potrà essere rigettata soltanto per questo motivo; come visto sopra, infatti, gli enti hanno tempo fino al 3 febbraio 2019 per adeguare i propri statuti.
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Norme inapplicabili nella fase transitoria
Ai fini della verifica dell'applicabilità “diretta ed immediata” delle norme del Codice del Terzo Settore nel periodo transitorio, la Circolare 29 dicembre 2017 n. 34/0012604 specifica che non sono immediatamente applicabili quelle disposizioni che presentano un “nesso di diretta riconducibilità” all'istituzione e all'operatività del Registro unico nazionale (oppure all'adozione di successivi provvedimenti attuativi). Pertanto:
Verifica dell'applicabilità immediata delle norme del Codice del Terzo Settore
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Regola
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Articolo del Codice
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Applicabilità nella fase transitoria
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Procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica
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22
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No (1)
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Pubblicazione sul registro degli atti e delle informazioni richieste dal Codice
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48
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No
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Bilancio sociale
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14
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No (2)
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Requisiti sostanziali degli enti del Terzo Settore (3) (4)
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32 (per le organizzazioni di volontariato)
35 (per le associazioni di promozione sociale)
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Sì
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Bilancio di esercizio
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13
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Sì
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Pubblicazione sul sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti a componenti degli organi di amministrazione e controllo, dirigenti ed associati (5)
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14, comma 2
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Sì (6)
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Denominazione sociale dell’ente
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101, comma 3
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Sì
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Utilizzo degli acronimi OdV e Aps
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101, comma 3
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Sì (7)
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Utilizzo dell’acronimo Ets (8)
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4, comma 1
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No (9)
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Nuovo sistema di governance dei Centri di servizio per il volontariato (Csv)
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61 e seguenti (10)
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No (11)
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(1) La Circolare 29 dicembre 2017 n. 34/0012604 puntualizza peraltro che in sede di verifica dell'adeguatezza patrimoniale dell'ente potranno essere utilizzati i limiti patrimoniali minimi di cui al quarto comma dell'art. 22. (2) Fino all'emanazione delle apposite linee-guida. (3) Si tratta ad esempio delle norme sul numero minimo dei soggetti e sulla forma giuridica richiesta ai fini della costituzione dell’ente. (4) L’ente, quindi, dovrà rispettare tali requisiti fin dal momento della costituzione (semprechè sia avvenuta successivamente al 2 agosto 2017). (5) Tale adempimento ha una cadenza annuale. (6) Ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2019, con riferimento ai compensi corrisposti nel 2018. (7) La circolare precisa che non sorgono problemi nell’utilizzo dei relativi acronimi da parte degli enti che risultano iscritti nei registri di settore; a conclusioni diverse occorre giungere con riferimento agli enti non rientranti nelle tipologie particolari di cui sopra o non in possesso della qualifica di Onlus. (8) “Ente del Terzo Settore”, introdotto dalla riforma. (9) Posto che la qualificazione giuridica di ente del Terzo Settore consegue, tra l'altro, all'iscrizione nel Registro unico nazionale, il relativo acronimo, anche se previsto nella denominazione sociale, “non sarà spendibile”: a. nei rapporti con i terzi; b. negli atti; c. nella corrispondenza; d. nelle comunicazioni con il pubblico. (10) La norma attribuisce all'Organismo nazionale di controllo (Onc) - avente natura di fondazione di diritto privato, dotata di personalità giuridica, da costituirsi con decreto ministeriale e sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - di stabilire il numero di enti accreditabili come Csv sul territorio nazionale, nonché di rilasciare il successivo accreditamento. (11) Sulla base dell’art. 101, comma 6, del Codice, si ritiene che i Centri di servizio già istituiti sulla base della previgente normativa continuano a svolgere i loro compiti, anche successivamente al 31 dicembre 2017 e fino al loro accreditamento o all'accreditamento come Csv di altro ente.
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Bilancio di esercizio
La Circolare 29 dicembre 2017, n. 34/0012604 del Ministero del Lavoro precisa che - come accennato nella tabella che precede - tutti gli enti del Terzo Settore sono tenuti a redigere il bilancio di esercizio, a prescindere dall’istituzione del Registro unico nazionale; si tenga presente inoltre che detto obbligo permane nonostante non sia stata ancora approvata la relativa modulistica (che sarà contenuta in un apposito decreto ministeriale, di prossima emanazione).
Riferimenti normativi:
Terzo Settore, alcune novità applicabili da subito
di Paolo Duranti | 23 Gennaio 2018
Conla Circolare 29 dicembre 2017, n. 34/0012604 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affronta alcuni delicati aspetti inerenti alla riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 117), con particolare riferimento alla individuazione delle nuove regole applicabili immediatamente, cioè a prescindere dall’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore. Sotto quest’ultimo profilo, si segnala l’obbligo anche per le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (Aps) di redigere il bilancio di esercizio secondo le modalità delineate dalla riforma; la Circolare specifica al riguardo che tale obbligo si applica nonostante non sia stata ancora approvata la nuova modulistica.
Adeguamento degli statuti
Una prima questione affrontata dalla Circolare 29 dicembre 2017 n. 37/0023604 attiene ai termini entro i quali gli enti sono tenuti ad adeguare - attraverso una “semplice” delibera dell'assemblea ordinaria - i propri statuti alla nuova disciplina. L'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 agosto 2017 n. 117, dispone infatti quanto segue:
Ente
Termine per l'deguamento dello statuto
Associazioni di promozione sociale (Aps)
3 febbraio 2019 (1)
Organizzazioni di volontariato (OdV)
Onlus
(1) Cioè 18 mesi dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore.
Registro unico nazionale
Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, per effetto dell'art. 101, comma 2, del Codice, continuano ad applicarsi le norme previgenti relativamente all'iscrizione degli enti:
Il successivo terzo comma specifica inoltre che in detto periodo transitorio il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
APS e ODV: la disciplina relativa all'iscrizione ai registri
Data di costituzione dell'ente
Verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione
Entro il 2 agosto 2017
Sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'ente (Aps o OdV) (1)
Dal 3 agosto 2017
Sulla base della nuova normativa, contenuta nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 117), semprechè – spiegala Circolare in esame – le nuove disposizioni siano applicabili “in via diretta ed immediata”.
(1) Nel caso in cui venga riscontrata una corrispondenza solo parziale delle clausole statutarie con il Codice del Terzo Settore, la domanda di iscrizione non potrà essere rigettata soltanto per questo motivo; come visto sopra, infatti, gli enti hanno tempo fino al 3 febbraio 2019 per adeguare i propri statuti.
Norme inapplicabili nella fase transitoria
Ai fini della verifica dell'applicabilità “diretta ed immediata” delle norme del Codice del Terzo Settore nel periodo transitorio,la Circolare 29 dicembre 2017 n. 34/0012604 specifica che non sono immediatamente applicabili quelle disposizioni che presentano un “nesso di diretta riconducibilità” all'istituzione e all'operatività del Registro unico nazionale (oppure all'adozione di successivi provvedimenti attuativi). Pertanto:
Verifica dell'applicabilità immediata delle norme del Codice del Terzo Settore
Regola
Articolo del Codice
Applicabilità nella fase transitoria
Procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica
22
No (1)
Pubblicazione sul registro degli atti e delle informazioni richieste dal Codice
48
No
Bilancio sociale
14
No (2)
Requisiti sostanziali degli enti del Terzo Settore (3) (4)
32 (per le organizzazioni di volontariato)
35 (per le associazioni di promozione sociale)
Sì
Bilancio di esercizio
13
Sì
Pubblicazione sul sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti a componenti degli organi di amministrazione e controllo, dirigenti ed associati (5)
14, comma 2
Sì (6)
Denominazione sociale dell’ente
101, comma 3
Sì
Utilizzo degli acronimi OdV e Aps
101, comma 3
Sì (7)
Utilizzo dell’acronimo Ets (8)
4, comma 1
No (9)
Nuovo sistema di governance dei Centri di servizio per il volontariato (Csv)
61 e seguenti (10)
No (11)
(1)La Circolare 29 dicembre 2017 n. 34/0012604 puntualizza peraltro che in sede di verifica dell'adeguatezza patrimoniale dell'ente potranno essere utilizzati i limiti patrimoniali minimi di cui al quarto comma dell'art. 22.
(2) Fino all'emanazione delle apposite linee-guida.
(3) Si tratta ad esempio delle norme sul numero minimo dei soggetti e sulla forma giuridica richiesta ai fini della costituzione dell’ente.
(4) L’ente, quindi, dovrà rispettare tali requisiti fin dal momento della costituzione (semprechè sia avvenuta successivamente al 2 agosto 2017).
(5) Tale adempimento ha una cadenza annuale.
(6) Ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2019, con riferimento ai compensi corrisposti nel 2018.
(7) La circolare precisa che non sorgono problemi nell’utilizzo dei relativi acronimi da parte degli enti che risultano iscritti nei registri di settore; a conclusioni diverse occorre giungere con riferimento agli enti non rientranti nelle tipologie particolari di cui sopra o non in possesso della qualifica di Onlus.
(8) “Ente del Terzo Settore”, introdotto dalla riforma.
(9) Posto che la qualificazione giuridica di ente del Terzo Settore consegue, tra l'altro, all'iscrizione nel Registro unico nazionale, il relativo acronimo, anche se previsto nella denominazione sociale, “non sarà spendibile”: a. nei rapporti con i terzi; b. negli atti; c. nella corrispondenza; d. nelle comunicazioni con il pubblico.
(10) La norma attribuisce all'Organismo nazionale di controllo (Onc) - avente natura di fondazione di diritto privato, dotata di personalità giuridica, da costituirsi con decreto ministeriale e sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - di stabilire il numero di enti accreditabili come Csv sul territorio nazionale, nonché di rilasciare il successivo accreditamento.
(11) Sulla base dell’art. 101, comma 6, del Codice, si ritiene che i Centri di servizio già istituiti sulla base della previgente normativa continuano a svolgere i loro compiti, anche successivamente al 31 dicembre 2017 e fino al loro accreditamento o all'accreditamento come Csv di altro ente.
Bilancio di esercizio
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Bilancio d'esercizioTerzo settore
Quali sono i termini entro i quali gli enti sono tenuti ad adeguare i propri statuti alla nuova disciplina?
Le Associazioni di promozione sociale (Aps) hanno tempo fino al 3 febbraio 2019, mentre le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Onlus hanno tempo entro 18 mesi dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore.
Quali sono le regole applicabili alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato per l'iscrizione ai rispettivi registri fino all'operatività del Registro unico nazionale?
Fino all'operatività del Registro unico nazionale, si rendono applicabili le regole procedimentali previgenti alla riforma. Si distinguono le regole basate sulla data di costituzione dell'ente.
Quali sono le norme del Codice del Terzo Settore non immediatamente applicabili nella fase transitoria?
Alcune delle norme non immediatamente applicabili nella fase transitoria includono la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica, la pubblicazione sul registro degli atti e delle informazioni richieste dal Codice, e il bilancio sociale.
Quali sono i requisiti richiesti per l'iscrizione ai registri delle nuove entità?
I requisiti sono diversi a seconda della data di costituzione dell'ente: entro il 2 agosto 2017 si applicano le regole vigenti al momento della costituzione dell'ente, mentre dal 3 agosto 2017 si applicano le nuove disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore.
Quali sono le regole inerenti al bilancio di esercizio secondo la riforma del Terzo Settore?
Tutti gli enti del Terzo Settore sono tenuti a redigere il bilancio di esercizio, a prescindere dall’istituzione del Registro unico nazionale. Inoltre, l'obbligo di redigere il bilancio permane nonostante non sia stata ancora approvata la relativa modulistica.