Premessa
La Tessera Sanitaria ha rappresentato una delle prime applicazione pratiche con la quale si è data attuazione alla raccolta dei dati utili all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione dei dichiarativi precompilati.
Come è noto, tra le spese che prevedono la possibilità di fruire di una detrazione d'imposta vi sono infatti le spese sostenute per prestazioni mediche - generiche e specialistiche - l'acquisto di farmaci o di ausili medici (quali gli occhiali) ecc. Al fine di raccogliere le informazioni in merito a tali tipologie di spese sostenute dai contribuenti, il sistema prevede che siano direttamente coloro che hanno erogato le prestazioni professionali, o abbiano ceduto i beni, a trasmettere all'Amministrazione i dati dei propri clienti, con l'indicazione analitica dei giustificativi di spesa, e degli eventuali rimborsi ricevuti.
Per effettuare l'invio dei dati richiesti, che, con riferimento all'anno 2017, è in scadenza il 31 gennaio 2018, i professionisti e le aziende interessate sono tenute alla trasmissione di un tracciato telematico, secondo gli standard previsti dal Progetto Tessera Sanitaria (http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/portalets/home).
I soggetti interessati
Ricordiamo brevemente i soggetti attualmente interessati dall'obbligo:
-
farmacie pubbliche e private;
-
parafarmacie;
-
ASL, istituti di ricovero e cura, aziende ospedaliere, policlinici universitari, ambulatori specialistici, strutture che erogano prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
-
strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari, anche se non accreditate con il SSN;
-
medici chirurghi;
-
odontoiatri;
-
psicologi (L. n. 56/1989);
-
infermieri (D.M. n. 739/1994);
-
ostetriche (D.M. n. 740/1994);
-
tecnici sanitari di radiologia medica (D.M. n. 746/1994);
-
ottici, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli articoli 11 comma 7 e 13 del D.Lgs. n. 46/1997;
-
veterinari, con riferimento alle spese veterinarie riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (D.M. 6 giugnio 2001 n. 289);
Le spese da trasmettere
Con riferimento alle spese da trasmettere, occorre tener presente che vige il principio di cassa. Pertanto, per esempio, in caso di emissione di parcella nel corso dell'anno 2017, cui non sia seguito l'incasso nel medesimo anno, il dato non dovrà essere incluso in Tessera Sanitaria nella trasmissione dati relativa a tale annualità.
Occorre ricordare che le spese sanitarie o veterinarie sostenute dai contribuenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 saranno accolte nel 730/2018 precompilato, o nel modello Redditi precompilato; per questa ragione, non devono essere oggetto di trasmissione le prestazioni o le cessioni effettuate verso un cliente “partita IVA”.
Ad esempio, la parcella emessa da un chirurgo verso un collega, per una sostituzione in studio, non dovrà essere inclusa nell'invio, non trattandosi infatti di una spesa medica che possa rientrare nel novero delle detrazioni.
A dover essere trasmesse non saranno solo le spese sostenute dai pazienti/acquirenti, ma anche i rimborsi dagli stessi ottenuti a fronte delle medesime spese. Questo, ovviamente, con riferimento ai rimborsi che sono stati erogati direttamente a favore del soggetto che ha effettuato la prestazione o la cessione.
Ogni spesa dovrà essere riepilogata indicandone data, importo e codice fiscale del cliente. Per ciascuna tipologia di spesa è prevista un'apposita codifica, che può essere anche di aiuto per meglio individuare i dati soggetti a trasmissione:
-
TK= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto)
-
FC= Farmaco, anche omeopatico
-
FV = Farmaco per uso veterinario
-
SV= Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n. 289
-
SP=Prestazioni Sanitarie
-
AD= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE
-
AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazioni previste dalla farmacia dei servizi e simili
-
SR= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica e delle spese riguardanti il comfort. Certificazione medica
-
CT= Cure Termali
-
PI= protesica e integrativa
-
IC= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera)
-
AA= Altre spese
Resteranno ovviamente escluse dalla trasmissione quelle spese per le quali il cittadino abbia espresso il diniego alla trasmissione. Come precisato dall’art. 3 del D.M. 31 luglio 2015, richiamato anche dai decreti ministeriali del 2 agosto 2016 e del 16 settembre 2016, il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, senza che si rendano necessarie ulteriori formalità. L'opposizione è comprovata dall'apposizione sul giustificativo di spesa, sia sull'originale che sulla copia, della seguente locuzione: “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”.
Modalità di trasmissione
I dati di Tessera Sanitaria possono essere trasmessi via internet, collegandosi a www.sistemats.it, ed imputando ogni spesa direttamente sul web. A questa modalità di compilazione, che potremmo definire “live”, si affianca la possibilità di predisporre dapprima un file, in formato xml e che rispetti il tracciato telematico previsto, per poi inviarlo successivamente, sempre tramite la piattaforma Tessera Sanitaria. È altresì possibile delegare un intermediario all'invio; in questo caso l'intermediario effettuerà l'invio dei dati utilizzando la piattaforma Entratel.
È importate ricordare che per effettuare l'invio dei dati ogni soggetto tenuto deve primariamente accreditarsi al sistema Tessera Sanitaria, richiedendo il rilascio delle credenziali di accesso, se già non ne è in possesso.
Si consideri che sono già in possesso delle credenziali i medici del SSN, i soggetti appartenenti alle strutture sanitarie accreditate (SSA) e le farmacie, mentre dovranno procedere alla registrazione, la prima volta che necessitano di accedere al Sistema TS, i seguenti soggetti:
-
strutture sanitarie autorizzate e non accreditate al SSN;
-
strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;
-
esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie);
-
esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute;
-
iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche ed ostetrici, dei tecnici sanitari di radiologia medica e dei medici veterinari.
Per effettuare l'accredito occorre registrarsi, compilando i campi richiesti, seguendo il seguente link: https://sistemats5.sanita.finanze.it/P730CensimentoRegistrazioneWeb/pages/includes/inserimento.jsf
In prima battuta sarà richiesta la tipologia del richiedente l'accredito: parafarmacie, psicologi, ecc. A seguire dovranno essere inseriti una serie di dati, variabili a seconda della categoria di appartenenza. Sarà in ogni caso indispensabile indicare Partita IVA, Codice ATECO, dati del titolare o del legale rappresentante, nonché avere a disposizione la tessera sanitaria del richiedente la registrazione. In aggiunta a queste informazioni, comuni a tutte le categorie, sono richieste ulteriori informazioni specifiche, ad esempio, nel caso degli ottici viene richiesto il numero di codice ITCA rilasciato dal Ministero della Salute.
È pertanto consigliabile, se non già in possesso delle credenziali TS, attivarsi quanto prima per la registrazione e verificare quali sono le diverse informazioni da inserire per ottenere l'accredito. Anche laddove si intenda delegare un intermediario per la trasmissione dei dati della Tessera Sanitaria, occorrerà prima di tutto accreditarsi in proprio al sistema Tessera Sanitaria. Infatti, la delega deve essere espressamente conferita utilizzando la piattaforma stessa.
Il contribuente, pertanto, prima di tutto dovrà essere riconosciuto dal sistema TS e solo successivamente potrà entrare nella propria area riservata, per comunicare, tramite l'apposita sezione “Gestione Deleghe” i dati del soggetto che intende delegare per la trasmissione. Il soggetto delegato, per poter essere nominato, dovrà obbligatoriamente essere un soggetto abilitato alla trasmissione dati Entratel.
Riferimenti normativi:
Dichiarazione precompilata, prima chiamata: entro il 31 gennaio la trasmissione dati Tessera Sanitaria
di Sandra Pennacini | 15 Gennaio 2018
Scade il 31 gennaio 2018 il termine della prima trasmissione dei dati utili alla precompilazione dei dichiarativi. Ad essere chiamati all'adempimento sono gli operatori in ambito sanitario, tenuti all'invio delle spese mediche sostenute dai propri pazienti. Alle diverse professioni mediche ed alle farmacie si sono aggiunti, in un secondo tempo, i veterinari, anch'essi chiamati all'invio dei dati nella medesima scadenza. Al fine di ottemperare all'obbligo è possibile trasmettere i dati in proprio, oppure delegare un intermediario. In entrambi i casi sarà necessario effettuare la procedura di accreditamento alla piattaforma Tessera Sanitaria, se non si è già in possesso delle credenziali di accesso.
Premessa
La Tessera Sanitaria ha rappresentato una delle prime applicazione pratiche con la quale si è data attuazione alla raccolta dei dati utili all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione dei dichiarativi precompilati.
Come è noto, tra le spese che prevedono la possibilità di fruire di una detrazione d'imposta vi sono infatti le spese sostenute per prestazioni mediche - generiche e specialistiche - l'acquisto di farmaci o di ausili medici (quali gli occhiali) ecc. Al fine di raccogliere le informazioni in merito a tali tipologie di spese sostenute dai contribuenti, il sistema prevede che siano direttamente coloro che hanno erogato le prestazioni professionali, o abbiano ceduto i beni, a trasmettere all'Amministrazione i dati dei propri clienti, con l'indicazione analitica dei giustificativi di spesa, e degli eventuali rimborsi ricevuti.
Per effettuare l'invio dei dati richiesti, che, con riferimento all'anno 2017, è in scadenza il 31 gennaio 2018, i professionisti e le aziende interessate sono tenute alla trasmissione di un tracciato telematico, secondo gli standard previsti dal Progetto Tessera Sanitaria (http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/portalets/home).
I soggetti interessati
Ricordiamo brevemente i soggetti attualmente interessati dall'obbligo:
farmacie pubbliche e private;
parafarmacie;
ASL, istituti di ricovero e cura, aziende ospedaliere, policlinici universitari, ambulatori specialistici, strutture che erogano prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari, anche se non accreditate con il SSN;
medici chirurghi;
odontoiatri;
psicologi (L. n. 56/1989);
infermieri (D.M. n. 739/1994);
ostetriche (D.M. n. 740/1994);
tecnici sanitari di radiologia medica (D.M. n. 746/1994);
ottici, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli articoli 11 comma 7 e 13 del D.Lgs. n. 46/1997;
veterinari, con riferimento alle spese veterinarie riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (D.M. 6 giugnio 2001 n. 289);
Le spese da trasmettere
Con riferimento alle spese da trasmettere, occorre tener presente che vige il principio di cassa. Pertanto, per esempio, in caso di emissione di parcella nel corso dell'anno 2017, cui non sia seguito l'incasso nel medesimo anno, il dato non dovrà essere incluso in Tessera Sanitaria nella trasmissione dati relativa a tale annualità.
Occorre ricordare che le spese sanitarie o veterinarie sostenute dai contribuenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 saranno accolte nel 730/2018 precompilato, o nel modello Redditi precompilato; per questa ragione, non devono essere oggetto di trasmissione le prestazioni o le cessioni effettuate verso un cliente “partita IVA”.
Ad esempio, la parcella emessa da un chirurgo verso un collega, per una sostituzione in studio, non dovrà essere inclusa nell'invio, non trattandosi infatti di una spesa medica che possa rientrare nel novero delle detrazioni.
A dover essere trasmesse non saranno solo le spese sostenute dai pazienti/acquirenti, ma anche i rimborsi dagli stessi ottenuti a fronte delle medesime spese. Questo, ovviamente, con riferimento ai rimborsi che sono stati erogati direttamente a favore del soggetto che ha effettuato la prestazione o la cessione.
Ogni spesa dovrà essere riepilogata indicandone data, importo e codice fiscale del cliente. Per ciascuna tipologia di spesa è prevista un'apposita codifica, che può essere anche di aiuto per meglio individuare i dati soggetti a trasmissione:
TK= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto)
FC= Farmaco, anche omeopatico
FV = Farmaco per uso veterinario
SV= Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n. 289
SP=Prestazioni Sanitarie
AD= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE
AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazioni previste dalla farmacia dei servizi e simili
SR= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica e delle spese riguardanti il comfort. Certificazione medica
CT= Cure Termali
PI= protesica e integrativa
IC= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera)
AA= Altre spese
Resteranno ovviamente escluse dalla trasmissione quelle spese per le quali il cittadino abbia espresso il diniego alla trasmissione. Come precisato dall’art. 3 del D.M. 31 luglio 2015, richiamato anche dai decreti ministeriali del 2 agosto 2016 e del 16 settembre 2016, il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, senza che si rendano necessarie ulteriori formalità. L'opposizione è comprovata dall'apposizione sul giustificativo di spesa, sia sull'originale che sulla copia, della seguente locuzione: “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”.
Modalità di trasmissione
I dati di Tessera Sanitaria possono essere trasmessi via internet, collegandosi a www.sistemats.it, ed imputando ogni spesa direttamente sul web. A questa modalità di compilazione, che potremmo definire “live”, si affianca la possibilità di predisporre dapprima un file, in formato xml e che rispetti il tracciato telematico previsto, per poi inviarlo successivamente, sempre tramite la piattaforma Tessera Sanitaria. È altresì possibile delegare un intermediario all'invio; in questo caso l'intermediario effettuerà l'invio dei dati utilizzando la piattaforma Entratel.
È importate ricordare che per effettuare l'invio dei dati ogni soggetto tenuto deve primariamente accreditarsi al sistema Tessera Sanitaria, richiedendo il rilascio delle credenziali di accesso, se già non ne è in possesso.
Si consideri che sono già in possesso delle credenziali i medici del SSN, i soggetti appartenenti alle strutture sanitarie accreditate (SSA) e le farmacie, mentre dovranno procedere alla registrazione, la prima volta che necessitano di accedere al Sistema TS, i seguenti soggetti:
strutture sanitarie autorizzate e non accreditate al SSN;
strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;
esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie);
esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute;
iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche ed ostetrici, dei tecnici sanitari di radiologia medica e dei medici veterinari.
Per effettuare l'accredito occorre registrarsi, compilando i campi richiesti, seguendo il seguente link: https://sistemats5.sanita.finanze.it/P730CensimentoRegistrazioneWeb/pages/includes/inserimento.jsf
In prima battuta sarà richiesta la tipologia del richiedente l'accredito: parafarmacie, psicologi, ecc. A seguire dovranno essere inseriti una serie di dati, variabili a seconda della categoria di appartenenza. Sarà in ogni caso indispensabile indicare Partita IVA, Codice ATECO, dati del titolare o del legale rappresentante, nonché avere a disposizione la tessera sanitaria del richiedente la registrazione. In aggiunta a queste informazioni, comuni a tutte le categorie, sono richieste ulteriori informazioni specifiche, ad esempio, nel caso degli ottici viene richiesto il numero di codice ITCA rilasciato dal Ministero della Salute.
È pertanto consigliabile, se non già in possesso delle credenziali TS, attivarsi quanto prima per la registrazione e verificare quali sono le diverse informazioni da inserire per ottenere l'accredito. Anche laddove si intenda delegare un intermediario per la trasmissione dei dati della Tessera Sanitaria, occorrerà prima di tutto accreditarsi in proprio al sistema Tessera Sanitaria. Infatti, la delega deve essere espressamente conferita utilizzando la piattaforma stessa.
Il contribuente, pertanto, prima di tutto dovrà essere riconosciuto dal sistema TS e solo successivamente potrà entrare nella propria area riservata, per comunicare, tramite l'apposita sezione “Gestione Deleghe” i dati del soggetto che intende delegare per la trasmissione. Il soggetto delegato, per poter essere nominato, dovrà obbligatoriamente essere un soggetto abilitato alla trasmissione dati Entratel.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Modello 730 precompilatoSistema tessera sanitaria
Quali sono le prime applicazioni pratiche con le quali si è data attuazione alla raccolta dei dati utili all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione dei dichiarativi precompilati?
La Tessera Sanitaria
Quando scade il termine per la trasmissione dei dati utili alla precompilazione dei dichiarativi?
Il 31 gennaio 2018
Chi è chiamato all'adempimento di trasmettere le spese mediche sostenute dai propri pazienti?
Gli operatori in ambito sanitario, le diverse professioni mediche, farmacie e veterinari
Qual è la modalità di trasmissione dei dati di Tessera Sanitaria?
I dati di Tessera Sanitaria possono essere trasmessi via internet o inviando un file in formato xml attraverso la piattaforma Tessera Sanitaria.
Cosa è necessario fare prima di trasmettere i dati in proprio o delegare un intermediario?
Effettuare la procedura di accreditamento alla piattaforma Tessera Sanitaria, se non si è già in possesso delle credenziali di accesso.