Con la pubblicazione del provvedimento n. 10793/2018 , l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale la versione “definitiva” del modello 730/2018. Tale modello risulta, quest’anno, particolarmente ricco di novità alcune delle quali strettamente collegate alla legge di Bilancio 2018 .
Nuovi termini di presentazione della dichiarazione
Il primo aspetto a cui occorre porre particolare attenzione concerne la tempistica. Da quest’anno, infatti, viene fissato al 23 luglio il termine per l’invio della dichiarazione. La nuova scadenza è valida sia per chi invia la precompilata in autonomia e sia per chi si avvale dell’assistenza fiscale prestata da CAF e professionisti abilitati (commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro).
Resta fermo, invece, al 7 luglio il termine di presentazione del modello 730 al sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente previdenziale), nel caso in cui questi si sia reso disponibile - entro il 15 gennaio – a prestare assistenza fiscale diretta.
Tempistica “diversificata”, invece, per le scadenze che CAF e professionisti abilitati devono osservare in relazione:
- alla consegna al contribuente - prima della trasmissione della dichiarazione - di copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- alla trasmissione telematica delle dichiarazioni predisposte;
- alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni.
Nello specifico, il CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, dovranno effettuare le suddette operazioni entro:
- il 29 giugno 2018, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
- il 9 luglio 2018 (il 7 luglio 2018 cade di sabato), per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno 2018;
- il 23 luglio 2018, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
Novità per le detrazioni Irpef
Novità nel nuovo modello 730 anche in materia di detrazioni Irpef. Nella versione definitiva del 730/2018, infatti, sono state “aggiornate” alle disposizioni della legge di Bilancio 2018 le detrazioni connesse a particolati tipologie di spesa che trovano collocazione del quadro E.
Percentuali di detrazione più ampie per “sisma-bonus” e "eco-bonus". In primo luogo, si rileva che spetta una detrazione Irpef (nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare e per ciascun anno), per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi relativi a misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR) e per la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone antisismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003 .
Nello specifico, la detrazione d’imposta – da ripartire in 5 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale – oltre al generale 50%, è pari rispettivamente al:
- 70% (75% per le parti comuni degli edifici condominiali) se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 80% (85% per le parti comuni degli edifici condominiali) se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.
Sul piano operativo, nel modello 730 trovano spazio, nei righi da E41 a E43, i nuovi codici da “5” a “11”.
Detrazione più ampia anche per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. Infatti, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 è prevista una detrazione Irpef nella misura:
- del 70%, nel caso l’intervento interessi l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- del 75%, nel caso l’intervento sia finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e consegua almeno la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo economico.
Ulteriori novità sulle “detrazioni” che trovano spazio nel nuovo modello riguardano:
- l’aumentato limite (passato da 564 a 717 euro) previsto per le spese d’istruzione relative la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
- limitatamente agli anni 2017 e 2018, la detrazione prevista per le spese sostenute in relazione all'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del registro nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.
Entra, da quest’anno, nel modello 730/2018 anche la nuova disciplina fiscale sulle locazioni “brevi” introdotta lo scorso 1° giugno 2017: si tratta – lo si ricorda – della disciplina prevista per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, di durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
Nello specifico:
- nel quadro B, va riportato - per il proprietario dell’immobile (o titolare di altro diritto reale) - il reddito “fondiario” derivante da tali locazioni;
- nel quadro D, al rigo D4 (con il nuovo codice “10”), va riportato - per il sublocatore o il comodatario - il reddito “diverso” derivante da tali locazioni.
Sempre in materia di “locazioni brevi”, le istruzioni alla compilazione del modello precisano:
- per le locazioni avvenute nel 2017, l’importo della locazione breve va indicato “anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corso del 2017 e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018”;
- se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018), occorre riportare “solo l’importo del corrispettivo lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018 relativo alle sole locazioni effettuate nel 2017”.
Inoltre, nel nuovo 730 è stato “aggiornato” il rigo F8, in modo da poter indicare l’importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi - Locazioni brevi della CU 2018.
Premi di risultato e welfare aziendale
Novità anche per i premi di risultato e welfare aziendale. Vengono, infatti, innalzati da 2.000 euro a 3.000 euro il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata e da 50.000 a 80.000 euro i limiti di reddito. Inoltre, il limite dei premi è innalzato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.
Altre novità
Si segnala, infine, che nel nuovo modello 730 trovano spazio anche i seguenti ulteriori aspetti:
Studenti universitari
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Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della “distanza”, previsto per fruire della detrazione del 19% dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
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Cedolare secca
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A decorrere dal 1° giugno 2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni.
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Art-bonus
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Dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d’imposta per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.
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Borse di studio
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Sono esenti le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34.
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5 per mille
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Da quest’anno è possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette.
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Addizionale comunale all’Irpef
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Nel rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017” presente nel frontespizio del modello è stata inserita la casella “Fusione comuni”.
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Contributo di solidarietà
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Da quest’anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato “contributo di solidarietà”.
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Riferimenti normativi:
Dichiarazioni: via libera al modello 730/2018
di Raffaele Pellino | 17 Gennaio 2018
Con il recente provvedimento n. 10793/2018 sono stati approvati e resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli e le istruzioni “definitive” per la compilazione e la presentazione del modello 730/2018, la cui scadenza è stata fissata al nuovo termine del 23 luglio sia per chi invia la precompilata in autonomia che per chi si avvale dell’assistenza fiscale tramite CAF o professionisti abilitati. Tra le numerose novità del modello si segnalano, tra l'altro, percentuali di detrazione più ampie per il sisma-bonus e l’eco-bonus, l’ingresso nel modello della disciplina delle locazioni “brevi”, nonché l’aumento da 564 a 717 euro del limite per le spese d’istruzione relative la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione.
Con la pubblicazione del provvedimento n. 10793/2018 , l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale la versione “definitiva” del modello 730/2018. Tale modello risulta, quest’anno, particolarmente ricco di novità alcune delle quali strettamente collegate alla legge di Bilancio 2018 .
Nuovi termini di presentazione della dichiarazione
Il primo aspetto a cui occorre porre particolare attenzione concerne la tempistica. Da quest’anno, infatti, viene fissato al 23 luglio il termine per l’invio della dichiarazione. La nuova scadenza è valida sia per chi invia la precompilata in autonomia e sia per chi si avvale dell’assistenza fiscale prestata da CAF e professionisti abilitati (commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro).
Resta fermo, invece, al 7 luglio il termine di presentazione del modello 730 al sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente previdenziale), nel caso in cui questi si sia reso disponibile - entro il 15 gennaio – a prestare assistenza fiscale diretta.
Tempistica “diversificata”, invece, per le scadenze che CAF e professionisti abilitati devono osservare in relazione:
Nello specifico, il CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, dovranno effettuare le suddette operazioni entro:
Novità per le detrazioni Irpef
Novità nel nuovo modello 730 anche in materia di detrazioni Irpef. Nella versione definitiva del 730/2018, infatti, sono state “aggiornate” alle disposizioni della legge di Bilancio 2018 le detrazioni connesse a particolati tipologie di spesa che trovano collocazione del quadro E.
Percentuali di detrazione più ampie per “sisma-bonus” e "eco-bonus". In primo luogo, si rileva che spetta una detrazione Irpef (nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare e per ciascun anno), per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi relativi a misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR) e per la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone antisismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003 .
Nello specifico, la detrazione d’imposta – da ripartire in 5 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale – oltre al generale 50%, è pari rispettivamente al:
Sul piano operativo, nel modello 730 trovano spazio, nei righi da E41 a E43, i nuovi codici da “5” a “11”.
Detrazione più ampia anche per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. Infatti, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 è prevista una detrazione Irpef nella misura:
Ulteriori novità sulle “detrazioni” che trovano spazio nel nuovo modello riguardano:
Entra, da quest’anno, nel modello 730/2018 anche la nuova disciplina fiscale sulle locazioni “brevi” introdotta lo scorso 1° giugno 2017: si tratta – lo si ricorda – della disciplina prevista per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, di durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
Nello specifico:
Sempre in materia di “locazioni brevi”, le istruzioni alla compilazione del modello precisano:
Inoltre, nel nuovo 730 è stato “aggiornato” il rigo F8, in modo da poter indicare l’importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi - Locazioni brevi della CU 2018.
Premi di risultato e welfare aziendale
Novità anche per i premi di risultato e welfare aziendale. Vengono, infatti, innalzati da 2.000 euro a 3.000 euro il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata e da 50.000 a 80.000 euro i limiti di reddito. Inoltre, il limite dei premi è innalzato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.
Altre novità
Si segnala, infine, che nel nuovo modello 730 trovano spazio anche i seguenti ulteriori aspetti:
Studenti universitari
Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della “distanza”, previsto per fruire della detrazione del 19% dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
Cedolare secca
A decorrere dal 1° giugno 2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni.
Art-bonus
Dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d’imposta per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.
Borse di studio
Sono esenti le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34.
5 per mille
Da quest’anno è possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette.
Addizionale comunale all’Irpef
Nel rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017” presente nel frontespizio del modello è stata inserita la casella “Fusione comuni”.
Contributo di solidarietà
Da quest’anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato “contributo di solidarietà”.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Modello 730
Quale provvedimento ha reso disponibile il modello 730/2018 sul sito dell’Agenzia delle Entrate?
Il provvedimento n. 10793/2018.
Qual è il nuovo termine per l’invio della dichiarazione del modello 730?
Il 23 luglio.
Chi deve rispettare il termine del 7 luglio per la presentazione del modello 730 al sostituto d’imposta?
Chi si sia reso disponibile entro il 15 gennaio a prestare assistenza fiscale diretta.
Quali sono le nuove percentuali di detrazione per il sisma-bonus e l’eco-bonus?
70% e 75% per le parti comuni degli edifici condominiali; 80% e 85% per le parti comuni degli edifici condominiali.
Qual è il nuovo limite per le spese d’istruzione relative alla frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado?
717 euro.