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DICHIARAZIONI

Definitive le istruzioni IVA 2018

di Sandra Pennacini | 16 Gennaio 2018
Definitive le istruzioni IVA 2018

In data 15 gennaio 2018, con due distinti Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, n. 10581/2018 e n. 10671/2018 , sono stati approvati e resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli e le istruzioni definitive per la compilazione e presentazione delle dichiarazioni IVA 2018, riferimento 2017. Andiamo a riepilogare le novità di maggior rilievo.

Premessa

Sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA 2018 concernenti l’anno 2017, e le relative istruzioni. A disporlo è il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che con Provvedimento protocollo n. 10581/2018 del 15 gennaio 2018 ha approvato il modello IVA/2018, che rappresenta la versione completa del dichiarativo.Tale modello è pertanto pensato per accogliere tutte le possibili tipologie di compilazione, ivi compresa l’IVA di gruppo.

Con il medesimo provvedimento è stato altresì approvata la versione “ridotta” della dichiarazione IVA, denominata modello IVA BASE/2018, che si differenzia dal modello completo in quanto risultano assenti una serie di quadri, che vanno da quelli destinati agli esportatori abituali, alla determinazione dell’IVA di gruppo, all’indicazione dei versamenti eseguiti per l’immatricolazione di autovetture UE. Assente nel modello BASE anche la possibilità di indicare le cessioni di credito avvenute da parte di società di gestione del risparmio, e maggiori somme a credito risultanti da dichiarazioni integrative. Occorrerà ricorrere al modello IVA 2018 completo anche nel caso in cui risulti necessario esprimere o revocare opzioni.

 

Le principali novità dell’IVA 2018

Il modello di dichiarazione IVA 2018 non presenta grosse novità rispetto agli anni precedenti, ed alcune delle modifiche introdotte si riferiscono semplicemente all’adeguamento dei righi alle diverse novità normative introdotte nel corso dell’anno 2017.

È il caso del quadro VE, che vede la riscrittura del rigo VE38 in “Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”. Tale rigo, pertanto, da quest’anno andrà ad accogliere con riferimento al regime di split payment non solo le operazioni effettuate nei confronti della P.A., ma anche quelle effettuate nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter , D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con decorrenza 1 luglio 2017.

A specchio è stato modificato il quadro VJ, nel quale il VJ18 è stato rinominato “Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”. In esso saranno esposti gli acquisti effettuati, oltre che dalle pubbliche amministrazioni, anche dalle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter (c.d. “split payment”).

Anche la gestione dell’IVA di gruppo è andata ad incidere su diversi quadri. Nel quadro VK al rigo VK1 è stata introdotta la casella 4 denominata “Operazioni straordinarie”, da utilizzarsi per segnalare che la società dante causa di un’operazione straordinaria è fuoriuscita, nel corso dell’anno e prima dell’operazione straordinaria, dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo cui partecipava.

Rivisto anche il quadro VX, con l’introduzione dei righi VX7 e VX8 , rivolti l’indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno, rispettivamente, dell’IVA dovuta o dell’IVA a credito da trasferire alla controllante. Novità anche per il quadro VG, relativo all’adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate, ed il Prospetto IVA 26/PR.

Con riferimento ai quadri che con maggiore probabilità interesseranno la gran parte dei contribuenti, si segnala la revisione integrale del quadro VH - ex quadro versamenti - e del quadro VL, destinato alla liquidazione annuale dell’imposta.

 

I nuovi quadri VH Versamenti e VL Liquidazione dell’imposta annuale

Il quadro VH, sino all’anno scorso da compilarsi obbligatoriamente per l’indicazione dei saldi delle liquidazioni periodiche e dei versamenti effettuati, è quello che presenta le maggiori novità.

Si segnala, infatti, che a partire dalla Dichiarazione IVA 2018 tale quadro potrebbe non essere compilato. Cambia infatti la natura del quadro stesso, che ora è dedicato ad accogliere le eventuali variazioni da segnalarsi rispetto ai dati già comunicati in sede di presentazione delle LI.PE., Comunicazioni periodiche delle Liquidazioni IVA, oppure non comunicati affatto.

Pertanto il quadro dovrà essere compilato solo qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. È importante sottolineare che laddove si proceda alla compilazione, occorrerà indicare tutti i dati richiesti, e non solo quelli variati o originariamente omessi in sede di Comunicazione periodica delle liquidazioni IVA.

È previsto anche il caso in cui la variazione comporti la compilazione senza dati, per esempio se il risultato delle liquidazioni è pari a zero. In tal caso occorrerà barrare la casella VH in calce al quadro VL, andando così a segnalare che il quadro è stato oggetto di compilazione, seppure non vi sia alcun dato indicato all’interno dello stesso.

Rispetto al quadro VH dell’anno scorso si segnala altresì che non devono più essere indicati i versamenti effettuati ai fini dell’immatricolazione di auto UE. Tali dati, infatti, dovranno essere distintamente indicati nel quadro di nuova istituzione VM.

Sia con riferimento al quadro VH, che con riferimento al VM, viene meno anche la vecchia impostazione che prevedeva l’indicazione dei dati relativi ai trimestrali nei campi relativi all’ultimo mese del trimestre di riferimento. Ora sono previsti righi separati per le liquidazioni IVA mensili e trimestrali.

Per quanto riguarda il quadro VL, destinato alla determinazione dell’imposta annuale, si segnala in particolare modo la riscrittura del rigo VL30, che viene ora strutturato in tre distinti campi.

Nel campo 2 dovrà essere indicato l’ammontare dovuta, ovvero la somma degli importi IVA indicati in colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al 2017, cui dovrà essere sommato anche l’importo dell’acconto dovuto indicato nel rigo della LI.PE. .

Il campo due, in sostanza, andrà a riportare in sommatoria tutta l’IVA dovuta in corso d’anno dal contribuente, indipendentemente dal fatto che la stessa risulti versata o meno, e così come risultante dalle comunicazioni periodiche (o dai diversi dati indicati a titolo rettificativo nel quadro H).

Nel campo 3, invece, dovranno essere indicati i versamenti effettivamente effettuati, nei termini oppure a seguito di ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2017.

L’aspetto interessante è che il campo 1 del VL30, ovvero il campo che andrà effettivamente ad incidere sulla determinazione dell’imposta annuale, sarà pari all’importo maggiore tra quelli indicati al campo 2 e 3. La conseguenza di questa disposizione è che non si subiranno riflessi nella determinazione del saldo dell’IVA annuale in caso di omessi versamenti in corso d’anno, posto che a rilevare sarà la maggior somma, ovvero, in caso di versamenti incompleti, l’IVA dovuta in luogo di quella effettivamente versata.

Vengono così eliminati gli effetti distorsivi degli omessi pagamenti sulla liquidazione IVA annuale, aspetto di particolare rilevanza soprattutto per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.

 

Quadro VO – Opzione “registrato vale pagato / incassato” per i semplificati

Per quanto riguarda le opzioni si segnala il nuovo rigo VO26. Barrando la casella prevista in tale rigo le imprese minori, ovvero quelle in contabilità semplificata, segnaleranno di aver optato, a partire dal 1 gennaio 2017, per la tenuta dei registri ai fini IVA senza l’effettuazione delle annotazioni relative a incassi e pagamenti (né mediante tenuta del registro incassi e pagamenti, né mediante l’annotazione a fine anno dei documenti non pagati / incassati).

Si tratta dell’opzione prevista dall’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, in base alla quale le operazioni attive si considerano incassate, e le operazioni passive si considerano pagate all’atto dell’annotazione dei relativi documenti in contabilità.

Si ricorda che l’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

 

 

Riferimenti normativi:

 

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