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DICHIARAZIONI

730/2018: le novità del Modello

di Sandra Pennacini | 11 Gennaio 2018
730/2018: le novità del Modello

Il 22 dicembre sono state rese disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze delle Istruzioni del Modello 730/2018, redditi 2017. Il dichiarativo è stato parzialmente rivisto per accogliere alcune novità fiscali, quali il nuovo regime introdotto per i contratti di locazioni brevi e i nuovi ecobonus e sismabonus. Andiamo ad analizzare le principali novità ed il calendario delle scadenze, così come rivisto dalla Manovra 2018.

Premessa

Con il Modello 730, dipendenti e pensionati possono assolvere l'obbligo di presentare la propria dichiarazione dei redditi, oppure scegliere di presentarla anche laddove non obbligati, ad esempio per far valere detrazioni di imposta, ed ottenere contestualmente una serie di vantaggi.

Innanzi tutto, come sappiamo, non sarà il contribuente a doversi preoccupare della liquidazione delle imposte. Inoltre, in caso di rimborso, lo stesso avverrà direttamente in busta paga o tramite le pensione, a partire dal mese di luglio 2018 nel primo caso, oppure a partire da agosto o settembre nel secondo caso. Alle medesime scadenze saranno trattenute le somme dovute, laddove dalla dichiarazione emergano somme a debito.

Peraltro, sussistendo i requisiti di presentazione, ovvero dovendo dichiarare esclusivamente redditi che possono trovare accoglimento nel Modello 730, è possibile usufruire del modello stesso anche in assenza di un sostituto di imposta. In tal caso il modello deve essere presentato ad un CAF o ad un professionista abilitato. Se dal dichiarativo emergono imposte a debito, le stesse saranno versate con modello F24. In caso di credito, invece, il rimborso sarà erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

 

Il 730 precompilato

La dichiarazione precompilata viene messa a disposizione dei contribuenti nell'apposita sezione dell'Agenzia delle Entrate, per accedere alla quale occorre essere in possesso delle credenziali di accesso: Fisco On Line, credenziali INPS, Carta Nazionale dei Servizi o ancora SPDI (sistema pubblico di identità digitale).

Per quanto riguarda i dati relativi al 2017, gli stessi saranno disponibili a partire dal 15 aprile, e, laddove il contribuente non intenda provvedere in proprio, è sempre possibile conferire delega ad un CAF o ad un professionista abilitato per la consultazione dei dati presenti nel precompilato.

Le normative che regolano il Modello 730 precompilato non sono mutate rispetto agli anni scorsi, tuttavia si ritiene opportuno ricordare i fondamenti del funzionamento di questa modalità di presentazione.

La caratteristica del precompilato è quella di fornire al contribuente tutta una serie di dati per la compilazione della propria dichiarazione, dati che l'Amministrazione finanziaria conosce in quanto trasmessi da terzi: redditi riepilogati con Certificazione Unica, interessi passivi sui mutui ipotecari, spese funebri, spese sanitarie, per citarne alcuni.

Per talune informazioni in contribuente troverà già precompilato il rigo di destinazione del dichiarativo. Per altre, invece, che non possono essere riportate in assenza di ulteriori verifiche, il dato sarà fornito in un prospetto a parte. I dati dovranno essere verificati a cura del contribuente e, in presenza dei requisiti di legge, da questi indicati nel rigo corrispondente del Modello 730.

È il caso, ad esempio, di una spesa per ristrutturazione sostenuta nel 2017, a fronte della quale sono stati effettuati i relativi bonifici dedicati. In questo caso l'erario è a conoscenza dei dati risultanti dal bonifico, ma per esporre i valori nel 730 sarà comunque necessario intervenire a conferma dei suddetti. Viceversa, per le rate successive alla prima annualità, il dato sarà riportato automaticamente, e sarà cura del contribuente (o del CAF o Professionista abilitato incaricato) intervenire manualmente per rimuoverlo laddove siano venuti meno i requisiti.

Se il 730 precompilato viene accettato “tale quale” come proposto, oppure se vengono effettuate solo modifiche che non vanno ad incidere sulla determinazione delle imposte, il dichiarativo non sarà passibile di controlli documentali sugli oneri e sulle spese che sono state accettate così come risultanti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate. 

Tale esonero dai controlli vale solo nel caso in cui il precompilato sia accettato e presentato direttamente dal contribuente.
Se, invece, il 730 viene presentato tramite CAF o Professionista abilitato, questi risponderanno sempre dei controlli documentali, in luogo del contribuente, e saranno chiamati a versare, in caso di difformità, non solo le sanzioni e gli interessi, ma anche le maggiori imposte. E tutto questo indipendentemente dal fatto che il precompilato sia stato modificato o meno.

 

730/2018 – Scadenza

Le Istruzioni, attualmente in stato di bozza, del Modello 730/2018 riportano, con riferimento al termine di presentazione, ancora le vecchie scadenze. Occorre quindi tenere in considerazione che le stesse dovranno essere aggiornate alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

Il comma 934 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio è infatti intervenuto sul regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, spostando al 23 luglio (dal precedente 7 luglio) il termine di presentazione del dichiarativo da parte del contribuente al CAF o al Professionista.

Con riferimento agli adempimenti da porre in essere a cura dei CAF e dei professionisti, sono state unificate le scadenze relative alla comunicazione delle risultanze del dichiarativo, alla consegna di una copia dello stesso al contribuente e alla trasmissione telematica. Sono tre le date previste: entro il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; entro il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno ed entro il 23 luglio (termine ultimo), per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

 

Locazioni brevi, rivisto il quadro B 

Il regime fiscale delle locazioni brevi, introdotto dall'articolo 4 del Decreto Legge 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96, è andato ad impattare sul Modello 730, e precisamente sul quadro B e sul quadro D.

Con i termine “locazioni brevi” si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa. Rientrano nel regime anche le operazioni assimilate, quali la sublocazione e i contratti di concessione in godimento stipulati dal comodatario, aventi la medesima durata (Vedasi anche Circolare 12 ottobre 2017 n. 24/E).

La disciplina prevede, a partire dal 1° giugno 2017, l'applicazione di una ritenuta pari al 21% del corrispettivo, e si applica sia ai contratti stipulati direttamente dalle parti, sia ai contratti stipulati tramite l'intervento di un intermediario immobiliare, ed anche nel caso in cui i negozi siano conclusi tramite i siti web che mettono in contatto le parti.

Nel caso in cui il locatore sia il proprietario dell'immobile, o il titolare di un altro diritto reale sull'immobile stesso, i canoni di locazione percepiti dovranno essere dichiarati nel quadro B, redditi fondiari.

Laddove, invece, il locatore sia titolare di un diritto personale di godimento sull'immobile locato (per esempio in caso di sub-locazione, oppure di locazione di un immobile del quale si dispone a titolo gratuito), i canoni percepiti costituiranno redditi diversi, da indicarsi nel quadro D, con l'apposito codice identificativo 10.

Per quanto riguarda l'aspetto delle ritenute subite, le stesse dovranno risultare certificate dall'apposito modello di Certificazione Unica (nella nuova sezione VIII), che l'intermediario immobiliare è tenuto ad emettere, consegnare al contribuente ed anche trasmettere telematicamente, e saranno riportate al rigo F8 del Modello 730.

 

Il sismabonus nel 730

Con legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono state riviste alcune tipologie di spesa per lavori di recupero edilizio ed assimilati, che danno titolo a detrazione di imposta. In particolare, sono state istituite particolari forme di detrazione che si riferiscono agli interventi antisismici.

Crescono di conseguenza i codici da utilizzarsi per l'indicazione delle spese sostenute ai righi E41 e E43, con l'introduzione delle seguenti nuove casistiche:

  • spese sostenute per interventi relativi a misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità: codice 5, detrazione 50%;

  • spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore: codice 6, detrazione 70%;

  • spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori: codice 7, detrazione 80%;

  • spese sostenute per interventi relativi a misure antisismiche su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore: codice 8, detrazione 75%;

  • spese sostenute per interventi relativi a misure antisismiche su parti comuni di edifici condominiali ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità e riferite a costruzioni adibite ad abitazione o attività produttiva, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore: codice 9, detrazione 85%;

  • spese per l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 (Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 3519 del 28 aprile 2006), la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore: codice 10, detrazione 75%;

  • spese per l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 (Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 3519 del 28 aprile 2006) la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore: codice 11, detrazione 85%

 

L'ecobonus nel 730

Per quanto riguarda i lavori di efficientamento energetico su parti comuni condominiali, sono stati introdotti due nuovi codici da utilizzare ai righi E61 e E62, per altrettante detrazioni:

  • per gli interventi effettuati sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda): codice 8, detrazione 70%;

  • per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali esistenti finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015: codice 9, detrazione 75%.

 

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Modello 730