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DICHIARAZIONI

Certificazione Unica: il termine del 31 marzo non riguarda le provvigioni e il 4% condomini

A partire da quest’anno solo le CU relative ai redditi di lavoro autonomo abituale dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo

di Sandra Pennacini | 27 Febbraio 2025
Certificazione Unica: il termine del 31 marzo non riguarda le provvigioni e il 4% condomini

Il tema del termine di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche (CU), alla luce delle recenti modifiche normative, è quest’anno particolarmente complesso. A partire dal 2025, le CU relative ai redditi di lavoro autonomo abituale dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo, mentre per altre tipologie di redditi “da partita IVA”, come provvigioni e 4% condomìni, il termine rimane fissato al 17 marzo o al 31 ottobre, a seconda della natura del percipiente. La normativa risulta ambigua e poco chiara, creando un quadro potenzialmente fuorviante per i contribuenti e i professionisti del settore.

Premessa

A partire dallo scorso anno, la dichiarazione precompilata è stata estesa a tutte le persone fisiche, anche titolari di partita IVA. La possibilità di includere redditi “da partita IVA” nel modello Redditi PF precompilato ha comportato l’anticipazione del termine di presentazione delle CU, posto che possono essere trasmesse entro il termine previsto per il modello 770, ovvero il 31 ottobre, solo quelle afferenti a redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata.

Con l’intento dichiarato di concedere comunque un po’ più di tempo rispetto alla scadenza del 16 marzo (quest’anno 17 marzo) è stato introdotto un nuovo termine, quello del 31 marzo. Tale termine, tuttavia, può trarre in inganno, poiché dalla lettura della norma emerge chiaramente che la nuova scadenza riguarda esclusivamente le certificazioni dei redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (arti e professioni), mentre nulla viene disposto per le altre tipologie di redditi “da partita IVA”, che pure possono trovare accoglimento nei modelli Redditi PF precompilati.

Il quadro che emerge dalla lettura combinata delle disposizioni è complesso e certamente ingannevole, poiché ci si trova dinanzi a un calendario delle scadenze di invio telematico delle CU mutevole a seconda della tipologia di somma erogata e, contestualmente, influenzato anche dalla tipologia del percipiente.

Redditi PF precompilato e l’evoluzione dei termini di trasmissione telematica delle CU

Con il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 (Decreto “semplificazione adempimenti”), art. 19, il legislatore era intervenuto in modifica all’art. 1, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, estendendo - per l’anno di imposta 2023 solo in via sperimentale - la dichiarazione precompilata anche ai titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o pensione.

In altri termini, a partire dallo scorso anno di imposta, la dichiarazione modello Redditi è stata fornita “precompilata” anche alle persone fisiche titolari di partita IVA, e può quindi, nell’ottica del dato fornito dal sostituto di imposta tramite la CU, essere rivolta ai contribuenti che esercitano:

  • attività di lavoro autonomo abituale (quadro RE);
  • attività di impresa (quadro RG/RF). Ad esempio: ritenute su provvigioni corrisposte ad agente o ritenuta 4% appalti condomini.

Già lo scorso anno, in fase di prima introduzione sperimentale, era emersa con forza la problematica della scadenza di presentazione delle CU, propedeutiche alla precompilata. Se, prima, le certificazioni afferenti ai redditi non dichiarabili tramite precompilata, potevano essere trasmesse entro i termini previsti per il 770 (31 ottobre), con la precompilata il termine doveva intendersi anticipato a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente, pensione e tutti gli altri redditi dichiarabili con modello 730 e, quindi, 16 marzo.

Quanto sopra aveva trovato conferma nella risoluzione 13/E del 4 marzo 2024, emanata sostanzialmente per venire incontro alle esigenze di tutti i contribuenti e loro consulenti che di fatto si erano trovati a dover “anticipare” la scadenza al 16 marzo (l’anno scorso in realtà 18 marzo) in luogo di quella che era sempre stata la scadenza delle CU afferenti redditi che in maniera grossolana, ma efficace, potremmo definire “da partita IVA”.

Tale risoluzione, con riferimento al passato anno di imposta, aveva precisato che “Per questo primo anno ..., le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo (quest’anno il 16 marzo cade di sabato) e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti”. Proseguiva la risoluzione: “tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo “professionale” sono utilizzate quest’anno solo in forma sperimentale, si ritiene che per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770)”, seppure invitando i sostituti ad attivarsi per trasmetterle entro il 18 marzo, poiché “in tal modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti), seppur in forma sperimentale, agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo”.

In sintesi, l’anno scorso, in via eccezionale, era stata consentita la trasmissione delle CU afferenti ai redditi “da partita IVA” entro il 31 ottobre, nonostante si trattasse di redditi potenzialmente inclusi nella precompilata, mentre era dato per assodato che, a partire da quest’anno, il termine sarebbe stato anticipato al 16 marzo.

In questo quadro, in un secondo momento, si era inserito il c.d. “Decreto correttivo”, D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, art. 2, comma 5, intervenuto in modifica al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4:

All’art. 4, comma 6-quinquies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Dal 2025 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.».

Dedalo di scadenze per le CU

Dalla lettura coordinata delle norme sovra esposte, emerge un quadro affatto lineare.

Infatti, se la citata risoluzione AdE 13/E/2024 ris02024030400013, emanata in fretta e furia per far fronte alle proteste sollevate l’anno scorso dai professionisti del fisco, era stata da tutti interpretata come un’apertura alla possibilità di poter continuare (ma solo lo scorso anno!) come in passato, ovvero con trasmissione delle CU afferenti a professionisti, provvigioni e 4% condomìni entro il 31 ottobre, la lettura dell’attuale formulazione dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 non lascia spazio all’interpretazione.

Le CU che possono essere trasmesse entro il 31 marzo (invece che entro il 17 marzo, se trattasi di redditi dichiarabili con la precompilata) sono solo quelle afferenti a redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.

Questa infelice formulazione normativa nulla prevede per le CU afferenti redditi (e relative ritenute) diversi da quelli di lavoro autonomo, quali, a titolo esemplificativo, provvigioni o ritenuta 4% condomìni.

Da ciò emerge la necessità di effettuare una “selezione” delle ritenute da certificare al fine di comprendere il termine ultimo di trasmissione telematica:

  • entro il 17 marzo 2025 - Redditi di lavoro dipendente, pensione e tutti i redditi dichiarabili nel modello 730 (la cui elencazione è presente nelle istruzioni di compilazione della Certificazione Unica);
  • entro il 31 marzo 2025 - Redditi di lavoro autonomo (arte o professione);
  • entro il 31 ottobre 2025 - Redditi esenti o no precompilata.

La nuova formulazione dell’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 non distingue tra redditi di lavoro autonomo dichiarabili con la precompilata (persone fisiche) e non dichiarabili con la precompilata (ad esempio, studio associato). Ne consegue che anche queste ultime, che teoricamente non hanno alcuna ragione di essere “anticipate” rispetto al termine del 31 ottobre previsto per i redditi che non possono trovare rappresentazione nella precompilata, parrebbero dover essere trasmesse entro il 31 marzo.

E per quanto riguarda le altre ritenute afferenti a redditi “da partita IVA”, quali appunto provvigioni o 4% condomìni? A parere di chi scrive, queste non rientrano in alcun modo nel dettato dell’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, poiché non si tratta di redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, bensì di redditi di impresa. Di conseguenza, se tali redditi sono stati erogati a favore di contribuenti persone fisiche, destinatari della dichiarazione precompilata, il termine è quello del 17 marzo. Se, invece, si tratta di redditi erogati a favore di soggetti che non rientrano nel perimetro della precompilata (es. provvigioni riconosciute a società), allora il termine è quello del 31 ottobre.

Conclusioni

Si ritiene che l’intento della modifica apportata al D.P.R. n. 322/1998 fosse quello di venire incontro alle esigenze di coloro i quali hanno, da sempre, certificato i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e 4% condomìni entro il 31 ottobre, consentendo loro di trasmettere il 31 marzo invece che il 17 marzo. Tuttavia, l’infelice formulazione della norma comporta, da un lato, l’inspiegabile necessità di “anticipare” dal 31 ottobre al 31 marzo le certificazioni dei redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti cui non è rivolta la precompilata - es. studi associati - e, dall’altro lato, non consente di ricomprendere nella scadenza del 31 marzo le CU provvigioni e altre ritenute afferenti al mondo dei “redditi da partita IVA”. Per queste tipologie di CU, quindi, non resta che appellarsi alla natura del percipiente, per verificare se risulti ricompreso in quelli cui è rivolta la precompilata o meno. Nel primo caso, la trasmissione è al 17 marzo, nel secondo caso, 31 ottobre.

In pratica, un dedalo di scadenze dinnanzi al quale l’errore è pressoché garantito, e che comunque richiede una gestione talmente complessa che tanto vale trasmettere ogni tipologia di certificazione entro il 17 marzo e tenere a mente le altre potenziali scadenze solo laddove ci si dovesse accorgere di un errore, al fine di capire se si possa ricorrere ad una CU sostitutiva in assenza di sanzioni, oppure se sia necessario fare ricorso al ravvedimento operoso.

Riferimenti normativi:

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Questo documento fa parte del FocusCertificazione Unica 2025