Come ormai noto, l’art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto, a partire dalle fatture di acquisto e dalle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, una significativa riduzione del periodo entro cui è possibile detrarre l’IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi. In base a questa norma (art. 19 del D.P.R. n. 633/1972), l’IVA può essere detratta solo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui l’imposta è diventata esigibile, e con riferimento al medesimo anno. È, inoltre, consentito detrarre l’IVA a condizione che sussistano i presupposti, sulle fatture (sia in formato cartaceo che elettronico) ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione, purché queste fatture siano state effettivamente ricevute nello stesso anno in cui si è considerata effettuata l’operazione secondo l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, questo principio non si applica alle fatture che riguardano operazioni a cavallo tra due anni.
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