Ai sensi dell’art. 2120 c.c. e per gli effetti della Legge 29 maggio 1982, n. 297, in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato deve essere corrisposto ai lavoratori il Trattamento di Fine Rapporto, il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello della prestazione di lavoro.
Tuttavia, quando, per varie ragioni, il TFR spettante non viene interamente liquidato al momento della cessazione, si configura l’istituto dell’acconto TFR.
Il presente contributo, dunque, intende evidenziare la normativa applicabile al caso dell’acconto TFR, avendo cura di chiarire che si analizzerà la disciplina normativa da applicarsi esclusivamente alle aziende con meno di 50 dipendenti.
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