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Revisori: prescrizione dell'azione di responsabilità

Pronuncia della Corte costituzionale e DDL sulla responsabilità dei sindaci e dei revisori

di Studio tributario Gavioli & Associati | 10 Luglio 2024
Revisori: prescrizione dell'azione di responsabilità

I soci e i terzi possono agire nei confronti del revisore, coobbligato in solido con l’amministratore, quando dimostrino che sia stata effettuata, dolosamente o colposamente, una revisione erronea o incompleta; il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria di soci o di terzi non può essere quello del deposito della relazione, che è antecedente al momento in cui si possono produrre danni e sono, dunque, identificabili i soggetti danneggiati. Per ricondurre l’azione a una portata normativa che non contrasti in maniera manifesta con il principio di ragionevolezza e con la tutela del danneggiato, è sufficiente limitare il raggio applicativo della medesima disposizione alle sole azioni con cui la società, che ha conferito l’incarico di revisione, fa valere il danno conseguente all’erronea o inesatta revisione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte costituzionale ha affermato la legittimità dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010 in una controversia riguardante l'azione di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione. La sentenza si basa su una serie di argomentazioni giuridiche e tecniche relative ai compiti del collegio sindacale nelle società quotate e ai rapporti con i revisori legali, nonché sui limiti alla responsabilità dei sindaci/revisori previsti dal nuovo DDL in discussione in Parlamento. La Consulta ha sottolineato l'importanza di bilanciare gli interessi delle parti coinvolte nel caso, garantendo al contempo la tutela del danneggiato secondo i principi di ragionevolezza e giustizia.