La morte del socio di società di persone è regolata dall’art. 2284 c.c. ai sensi del quale “salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”. Il citato art. 2284 c.c., pur dedicato alle società semplici, è esteso alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice in virtù del rinvio compiuto rispettivamente dall’art. 2293 c.c. e dall’art. 2313 c.c.
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