Si ricorda che l’art. 2, D.L. n. 50/2017, con riferimento alle fatture di acquisto e bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017, ha previsto una sensibile riduzione dell’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi. La “novità” legislativa impone (si veda art. 19 del D.P.R. n. 633/1972), infatti, la detraibilità delle fatture ricevute al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di esigibilità dell’imposta e con riferimento al medesimo anno. Risulta, poi, possibile procedere alla detrazione IVA (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (sia analogiche che elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tenendo comunque presente che tale possibilità torna applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Quindi, tale principio non si applica per le fatture a cavallo d’anno.
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