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VERSAMENTI

Secondo acconto imposte a gennaio 2024: le indicazioni operative

Da Assosoftware la verifica della soglia di ricavi/compensi e le modalità di rateizzazione

di Sandra Pennacini | 16 Novembre 2023
Secondo acconto imposte a gennaio 2024: le indicazioni operative

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, solo per il 2023 le persone fisiche titolari di partita IVA, che hanno conseguito nel 2022 ricavi o compensi fino a 170.000 euro, possono rinviare il versamento del secondo acconto imposte al 16 gennaio 2024, o pagarlo ratealmente a partire dalla medesima data. Dopo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 31/E/2023 è intervenuta Assosoftware a fornire le necessarie indicazioni di carattere operativo.

Premessa

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023, concede la facoltà ai contribuenti, che rispettano i requisiti richiesti dalla citata norma, di rinviare il pagamento del secondo acconto imposte dirette.

Il versamento potrà essere effettuato il 16 gennaio 2024 in assenza di sanzioni ed interessi, oppure in 5 rate di pari importo a partire dalla medesima data, con maggiorazione di interessi di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (tasso 4% annuo), a partire dalla seconda rata.

Dopo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31/E del 9 novembre 2023, con Comunicato stampa del 13 novembre 2023 è intervenuta Assosoftware a fornire la propria interpretazione in merito alla determinazione della soglia di ricavi o compensi.

Altresì sono state fornite indicazioni operative in merito alla determinazione degli interessi dovuti in caso di versamento rateale.

Il versamento del secondo acconto imposte dirette a gennaio 2024

L’art. 4 del D.L. n. 145/2023 prevede che il secondo acconto delle imposte dirette (comprese le imposte sostitutive) possa essere versato il 16 gennaio 2024, o a rate a partire da tale data:

  • esclusivamente dalle persone fisiche titolari di partita IVA,
  • che nel periodo di imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Al fine di individuare i soggetti ammessi al beneficio è quindi fondamentale verificare:

  1. che il contribuente interessato sia persona fisica titolare di partita IVA, così come espressamente previsto dalla norma;
  2. che il contribuente fosse già titolare di partita IVA nel 2022, al fine di poter disporre del dato relativo ai ricavi o compensi conseguiti in tale anno, così come precisato in circolare A.d.E. n. 31/E/2023;
  3. l’ammontare dei ricavi o compensi rilevanti ai fini della soglia dei 170.000 euro, conseguiti nel 2022.

Quanto al terzo punto, occorre tenere presente le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la citata circolare n. 31/E/2023; tuttavia, nel quadro si innestano ora i suggerimenti forniti da Assosoftware con il Comunicato stampa del 13 novembre 2023 (cui evidentemente si allineeranno tutte le software house).
Tali suggerimenti vanno parzialmente in direzione diversa rispetto alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

L’ammontare dei compensi

Per quanto riguarda l’ammontare dei compensi, ai fini della verifica della soglia dei 170.000 euro, a parere di Assosoftware per i liberi professionisti l’ammontare può essere rilevato dal modello Redditi 2023 anno di imposta 2022:

  • nel quadro RE, al rigo RE, colonna 2;
  • nel quadro LM, regime forfetario, righi LM22-LM27, colonna 3;
  • nel quadro LM, contribuenti in regime di vantaggio, rigo LM2.

A parere di Assosoftware, pertanto:

  • non rileva l’eventuale adeguamento agli ISA, posizione questa condivisa dall’Agenzia delle Entrate che parimenti non fa riferimento agli “onorari” senza fare alcun riferimento ai componenti positivi non annotati nelle scritture contabili;
  • per i contribuenti in regime forfetario, non rileverebbero nemmeno gli eventuali diritti d’autore correlati.

L’ammontare dei ricavi

Per quanto riguarda la determinazione dei ricavi rilevanti ai fini della soglia dei 170.000 euro, Assosoftware ha assunto una posizione diversa da quella che emerge dalla circolare n. 31/E/2023.

Infatti, nella citata circolare l’Agenzia delle Entrate ha indicato quale valore rilevante l’ammontare dei ricavi complessivi di cui agli artt. 57 (valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore) e 85 del TUIR.

Nell’interpretazione fornita dall’Agenzia, pertanto, rilevano tutti i ricavi di cui all’art. 85, e non solo quelli tipici di cui alle lettere a) e b).
Tale interpretazione, tuttavia, comporta l’impossibilità di reperire l’informazione facendo riferimento ad uno specifico rigo del dichiarativo modello Redditi 2023 anno di imposta 2022.

Con Comunicato stampa del 13 novembre 2023 l’Assosoftware ha assunto una precisa posizione sul punto dell’individuazione della soglia di ricavi, differenziandosi dall’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate.

A tal proposito nel Comunicato stampa Assosoftware si legge, a commento della norma ed anche alla circolare A.d.E. n. 31/E/2023: “I Provvedimenti sopra citati fanno sempre riferimento ai ricavi dichiarati nel modello Redditi PF, inoltre, in riferimento ai ricavi, in un recente passato, la norma, per evidenti motivi di semplificazione e di controllo, aveva definito i ricavi facendo chiaro riferimento ai soli ricavi caratteristici di cui all’art. 85, comma 1, lett. a e b. Nelle istruzioni all’istanza al contributo al fondo perduto (ad esempio ex art. 25 del D.L. n. 34/2020) la stessa Agenzia delle Entrate aveva predisposto una tabella puntuale dei suddetti ricavi, tutti rintracciabili nelle dichiarazioni dei redditi. Per i soggetti in contabilità ordinaria non è possibile individuare, all’interno delle dichiarazioni dei redditi, gli ulteriori ricavi di cui all’art. 85 del TUIR (nel rigo RS116 vi sono solo i ricavi caratteristici di cui all’art. 85, comma 1, lett. a e b del TUIR). Ciò premesso AssoSoftware, per motivi di coerenza con quanto stabilito dalla norma e dalla stessa Agenzia delle Entrate, in riferimento all’individuazione dei Ricavi indicati nel modello Redditi PF 2023, suggerisce ai propri associati di recuperare i ricavi dalla dichiarazione dei redditi proponendo agli utenti quanto indicato al rigo RS116 (per i soggetti in contabilità ordinaria) e al rigo RG2 colonna 2 (per i soggetti in contabilità semplificata). I suddetti righi si riferiscono ai ricavi caratteristici di cui all’art. 85, comma 1, lett. a e b, del TUIR.”.

In sostanza, differenziandosi dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, Assosoftware suggerisce di fare riferimento ai seguenti righi del modello Redditi 2023 anno di imposta 2022:

  • contribuenti in contabilità ordinaria: rigo RS116;
  • contribuenti in contabilità semplificata: rigo RG2, colonna 2;
  • contribuenti in regime forfetario: righi da LM22 a LM27, colonna 3;
  • contribuenti in regime di vantaggio: rigo LM22.

Così come osservato in precedenza con riferimento agli onorari, l’eventuale adeguamento spontaneo agli ISA non è rilevante, e da questo punto di vista le posizioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’Assosoftware coincidono.

Vi è invece una netta discrepanza in merito alla valutazione dei ricavi di cui all’art. 85, ove l’Agenzia delle Entrate ritiene debbano essere tutti ricompresi (e quindi tenendo conto, ad esempio, anche dei contributi in conto esercizio) mentre Assosoftware suggerisce di considerare esclusivamente quelli tipici di cui alle lettere a) e b) dell’art. 85 del TUIR, per praticità di reperimento del dato ed anche in continuità con l’interpretazione della locuzione “ricavi” fornita dall’Agenzia in precedenti occasioni (ad esempio, per la definizione dei valori rilevanti ai fini dell’accesso ad alcuni contributi a fondo perduto in periodo Covid-19).

Per quanto riguarda i contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (agriturismo, allevamento, ecc.), la circolare n. 31/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che il rinvio del secondo acconto è concesso solo ai titolari di reddito di impresa.
Per la determinazione della soglia dei 170.000 euro occorre guardare al campo VE50 della dichiarazione IVA 2023 (volume d’affari).
Laddove si tratti di soggetto non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, occorre tenere in considerazione il fatturato complessivo conseguito nel 2022 (fatture emesse e corrispettivi).

Gli interessi di rateazione

Fermo restando il fatto che gli ammontari dovuti a titolo di acconto per contributi previdenziali non possono essere rinviati e/o dilazionati, e quindi dovranno essere in ogni caso versati entro il 30 novembre 2023, per quanto riguarda invece il versamento del secondo o unico acconto imposte dirette e sostitutive, i contribuenti che rientrano nella possibilità qui in esame potranno procedere al versamento:

  • entro il 16 gennaio 2024 senza alcuna maggiorazione;
  • oppure in 5 rate di pari importo, la prima scadente il 16 gennaio 2024, le altre ogni 16 del mese.

A partire dalla seconda rata, così come previsto dalla norma, si rendono dovuti gli interessi di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Per quanto riguarda il versamento rateale, le indicazioni di Assosoftware vanno meglio ad individuare le modalità di calcolo degli interessi, come di seguito riportato:

Scadenza rata

Maggiorazione interessi

16 gennaio 2024

Zero

16 febbraio 2024

0,33%

18 marzo 2024

0,66%

16 aprile 2024

0,99%

16 maggio 2024

1,32%

Quanto alle modalità di compilazione del modello F24, nel Comunicato Assosoftware si legge che “dalle informazioni ufficiose ricevute dall’A.d.E., sembra che l’indirizzo sia quello di non modificare i dati ora previsti per il versamento della seconda rata di acconto (o unica soluzione), senza quindi l’indicazione del numero di rata”.

Riferimenti normativi:

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