Il diritto di recesso del socio costituisce una deroga al principio generale di cui all’art. 1372 del Codice civile, secondo cui il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso dei contraenti. È disciplinato dall’art. 2285 del Codice civile ed è uno dei meccanismi previsti dalla legge mediante il quale è possibile sciogliere il rapporto sociale limitatamente ad un singolo socio.
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