Premessa
Il contratto di rete trova espresso riconoscimento legislativo nell’art. 3, D.L. n. 5/2009, ai sensi del quale
“con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa” (comma 4-ter, parte prima).
L’accordo in questione può avere soltanto lo scopo di assumere tra le imprese firmatarie delle obbligazioni ed impegni reciproci, si parla in questo caso di rete-contratto, oppure può costituire un ente giuridico autonomo rispetto al quale si è di fronte alla figura più avanzata e complessa della rete-soggetto. Su questa distinzione si tornerà più avanti, dopo avere chiarito alcuni concetti fondamentali.
In proposito, il predetto art. 3, comma 4-ter, seconda parte, prosegue prevedendo che
“il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”.
Quindi, tanto il fondo comune, quanto la presenza di organo comune sono facoltativi.
Per espressa previsione del comma 4-ter, n. 3, lett. e), l’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, in particolare nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni.
Ai sensi del comma 4-ter, terza parte, “il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica”; vi è però la possibilità di conseguire la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, secondo cui “se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica”.
Tuttavia, per ottenere la soggettività giuridica, “il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; quindi non è sufficiente la sottoscrizione dell’atto per scrittura privata ma vi deve essere quanto meno l’autentica di firma.
Il concetto di rete-soggetto
La rete dotata di soggettività giuridica diviene un nuovo soggetto di diritto (“rete-soggetto”) e un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici. Nondimeno, il concetto di soggettività giuridica, che ad esempio appartiene anche alle società di persone, non va confuso con quello di personalità giuridica, proprio, tipicamente, delle società di capitali, che comporta altresì la schermatura della responsabilità personale dei soci.
Come pure confermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E/2013, la rete-soggetto - quella cioè che è dotata di organo comune e di fondo patrimoniale e che ha altresì deciso di iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle imprese - acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario, con tutti gli obblighi che ne conseguono ai fini delle II.DD. e IVA se la rete svolge attività commerciale.
Deve pure rammentarsi che nel caso di rete-soggetto, quella ripetiamo dotata di soggettività giuridica, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede (comma 4-ter, n. 3).
Il fondo patrimoniale comune
Tornando al fondo comune, la sua previsione ed esistenza può risultare utilissima anche se la rete non acquistasse la soggettività giuridica, laddove l’art. 3, comma 4-ter, n. 2, D.L. n. 5/2009, prevede che “in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”.
La prima parte del comma 4-ter n. 2 che precisa come “al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615” del codice civile.
Il richiamato art. 2615 c.c. dispone che “per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo” mentre la responsabilità delle singole imprese emerge, ai sensi del comma 2, “per le obbligazioni assunte dagli organi ... per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo”.
Conclusivamente, il contratto di rete può costituire un interessante strumento di crescita economica per le imprese e può essere più o meno strutturato, incrementando le sue potenzialità dietro un aggravio di incombenti civilistici e fiscali.
Fac-simile di contratto di rete
Viene qui di seguito proposta la tipologia di contratto di rete, cosiddetta “rete-contratto”, ossia senza personalità giuridica, fattispecie più snella e che viene usualmente preferita dagli operatori.
Il modello di contratto ricalca una rete di imprese edili, tenuto conto la particolare attitudine dello strumento negoziale per questo ambito di attività, in considerazione della possibilità di adottare il distacco di personale e di costituire forme di collaborazione tra micro-imprese allo scopo di poter conseguire commesse più grandi che i singoli operatori difficilmente potrebbero sperare di ottenere.
Il contratto viene predisposto in base ai contenuti richiesti nella piattaforma delle CCIAA presso il quale andrà depositato.
CONTRATTO DI RETE Durata: Data atto di costituzione ______________. Il contratto di rete cessa di produrre effetti in data ______________ [è consigliabile un orizzonte temporale almeno di medio periodo laddove quello breve sarebbe difficilmente compatibile con lo spirito programmatico della rete], fatta salva la facoltà delle parti, di comune accordo, di prorogare il contratto stesso o di scioglierlo anticipatamente e fatti salvi i casi di recesso anticipato e le ipotesi di risoluzione del contratto stabilite nel presente contratto e dalla legge. Imprese partecipanti:
Oggetto del programma di rete: Le Imprese retiste operano tutte nell’ambito dell’edilizia. Si precisa che:
Il programma della rete consiste in generale:
Il programma di rete potrà essere esteso ad ulteriori oggetti coerenti con i suddetti punti programmatici e con gli obiettivi strategici assegnati e la sua esecuzione potrebbe concentrarsi soltanto su alcuni punti. Diritti ed obblighi assunti dai partecipanti al programma di rete: Le Imprese retiste si obbligano a:
Ciascuna Impresa retista eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale e operativa con assunzione di responsabilità in ordine alla corretta esecuzione dei compiti a ciascuna affidati nel rispetto del programma di rete; ciascuna impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti dei terzi coinvolti nelle attività di rete per le proprie prestazioni e ne sopporterà le conseguenze pregiudizievoli delle proprie azioni od omissioni dalle quali emergano responsabilità di qualsiasi genere. Per la realizzazione del programma di rete le Imprese hanno diritto al reciproco trasferimento di quanto in esso previsto e di quanto stabilito dall’assemblea. Tutti i diritti di proprietà industriale o intellettuale di ciascuna Impresa rimarranno nella sua piena ed esclusiva proprietà e il presente contratto non costituisce alcun diritto o concessione di licenza, uso o altro diritto in favore della Rete o delle altre Imprese. Ogni Impresa avrà diritto di avvalersi dell’eventuale marchio della Rete e dei servizi offerti dalla Rete per lo svolgimento delle attività ricadenti nell’ambito di applicazione della Rete di collaborazione. Le Imprese retiste potranno svolgere attività in concorrenza con la Rete e con le Imprese retiste, sempre nel rispetto della reciproca buona fede. Modalità di realizzazione dello scopo comune: Le modalità di esercizio in comune delle attività ricomprese nell’ambito di operatività della Rete saranno indirizzate e funzionali al perseguimento degli obiettivi convenuti. Modificabilità a maggioranza del programma NO [quindi il contratto è modificabile solo all’unanimità, previsione certamente consigliabile per garantire la stabilità e la certezza degli effetti] Obiettivi strategici della Rete: In virtù dell’istituzione della Rete, le Imprese retiste intendono in via generale perseguire l’obiettivo strategico della loro innovazione e/o dell’innalzamento della loro capacità competitiva, individualmente e collettivamente, nel loro settore imprenditoriale di riferimento (lavori di edilizia) ed in quelli correlati che possono avere un potenziale di crescita (es. realizzazione di progetti di Economia circolare, Efficientamento energetico, Rigenerazione urbana), attraverso la sinergia delle loro conoscenze, competenze e risorse aziendali, nel rispetto della normativa vigente in particolare relativa alla sicurezza sul lavoro. Nell’ambito di questi obiettivi strategici, a titolo esemplificativo, la Rete potrà:
La Rete potrà valutare e dare esecuzione ad ulteriori attività e iniziative coerenti con il l’oggetto di rete e con gli obiettivi strategici assegnati. Modalità di misurazione dell’avanzamento degli obiettivi strategici: L’avanzamento verso gli obiettivi strategici assegnati sarà misurato mediante il periodico confronto tra le Imprese contraenti in ordine all’ottenimento dei risultati di crescita, competitività ed efficienza, potendo a tale fine essere utilizzati anche indicatori economici. Potranno essere raccolti e/o analizzati dati, ad eccezione di quelli sensibili e personali in particolare dei clienti, in ordine alle attività svolte dalle Imprese nell’ambito del presente contratto di rete, che permettano di monitorare l’avanzamento degli obiettivi. Modalità di successiva adesione al contratto: L’Impresa che intende aderire al presente Rete deve presentare apposita domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:
Alla domanda deve essere allegata:
Sulla domanda di ammissione, l’Assemblea delle Imprese retiste delibera all’unanimità. Previsione di clausole di recesso: SÌ Le Imprese retiste possono recedere dal contratto di rete senza giusta causa con preavviso di tre mesi o per giusta causa con effetto immediato. Il recesso della singola Impresa retista non fa venire meno il contratto di rete salvo che la partecipazione di questa Impresa sia da ritenersi essenziale. Rimangono ferme in ogni caso le regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo. Regole per l’assunzione delle decisioni da parte dei partecipanti: L’attuazione del programma e l’organizzazione delle attività della Rete sono affidate all’Assemblea delle Imprese retiste, alla quale appartengono tanti membri quante sono le Imprese aderenti, ciascuna delle quali nomina un proprio rappresentante destinato a far parte dell’Assemblea. L’Assemblea può riunirsi anche con modalità a distanza purché sia garantita l’effettiva partecipazione e l’identità dei partecipanti. Con la sottoscrizione del presente contratto le Imprese dichiarano fin d’ora di nominare come proprio componente e rappresentante dell’assemblea:
In seno all’Assemblea viene nominato, a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente dell’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea può essere sostituito per gravi ragioni con votazione a maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente rimane in carica per due anni. L’Assemblea decide a maggioranza dei suoi componenti presenti, ciascuno dei quali esercita un voto. In caso di parità prevale la decisione adottata con il voto del Presidente. Ciascun componente può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro componente mediante delega scritta; ciascun componente dell’assemblea non può ricevere più di una delega. L’Assemblea stabilisce e coordina l’attività della Rete. A titolo esemplificativo, l’Assemblea ha i seguenti compiti e funzioni:
L’Assemblea si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da tre dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta all’anno. L’Assemblea è convocata mediante comunicazione del Presidente inviata a mezzo PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno giorni 7 (sette) prima dell’adunanza; l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. La decisione se eventualmente attribuire soggettività giuridica alla Rete viene assunta all’unanimità così come ogni eventuale decisione di trasformazione della Rete. Le decisioni dell’Assemblea sono verbalizzate per iscritto in modo tempestivo; i verbali sono conservati dal Presidente e copia dei verbali viene trasmessa senza indugio alle Imprese aderenti. La carica di componente dell’Assemblea viene svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive giustificate e documentate. Note: [Si consiglia l’inserimento delle seguenti ulteriori clausole] Risoluzione anticipata del contratto di rete: Il contratto di rete si risolve nei confronti della singola Impresa in caso di inadempimento di quest’ultima e di sopravvenuta impossibilità a svolgere le attività connesse alla Rete. II venir meno del rapporto nei confronti della singola Impresa non fa venire meno il contratto di rete tra le altre Imprese retiste, salvo che la partecipazione di questa Impresa sia da ritenersi essenziale. Rimangono ferme in ogni caso le regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo. Modifiche del contratto e norme applicabili: Il presente contratto può essere modificato solo con il consenso scritto di tutte le Imprese aderenti, salvo quanto previsto nella clausola relativa alle “Regole per l’assunzione delle decisioni da parte dei partecipanti”. Ogni accordo tra la Rete e le singole Imprese retiste o tra le Imprese retiste tra di loro, a prescindere dalla valutazione sulla validità dello stesso, dovrà comunque essere provato per iscritto. Per quanto qui non espressamente previsto si applicano il Codice civile, le leggi speciali e, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. Sezione “Organo comune” □ Monocratico □ Collegiale □ Non presente [Se viene costituito l’Organo comune, indicare il/i componente/i dell’Organo comune] Poteri di gestione conferiti all’Organo comune: [Esempio di Organo comune monocratico che coincide con la figura del Presidente] L’Organo comune, in composizione monocratica, è assunto dal Presidente pro tempore dell’Assemblea delle Imprese retiste. L’Organo comune esegue le decisioni assunte dall’Assemblea dei partecipanti, eventualmente delegando i compiti ai singoli membri dell’assemblea. La carica di Organo comune viene svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive giustificate e documentate. Poteri di rappresentanza conferiti all’Organo comune: Il Presidente ha la rappresentanza delle Imprese retiste componenti e può agire a nome e per conto delle stesse con riguardo alle attività da svolgere in attuazione del programma della rete. L’Organo comune ha espresso mandato, anche a nome e per conto delle singole Imprese retiste, di presentare domande di partecipazione od offerta per le procedure di gara o appalti pubblici. Limitazione dei poteri di rappresentanza: L’Organo comune non può effettuare acquisti di beni e servizi e stipulare contratti in generale per importi maggiori alla consistenza del fondo comune, salvo espressa autorizzazione dell’Assemblea. Eventuale sostituzione L’Organo comune decade o viene sostituito nei seguenti casi: ______________. Sezione “Fondo patrimoniale” Presenza di fondo patrimoniale comune: SÌ [consigliabile per gli effetti parzialmente segregativi rispetto alla responsabilità delle imprese retiste] Denominazione e sede della Rete: Inserire i dati. Ammontare del fondo: Inserire l’importo. Regole per la gestione del fondo: Al fine di sopperire ai costi iniziali di funzionamento della Rete e di agevolare il perseguimento degli obiettivi strategici, ciascuna Impresa si obbliga a effettuare, entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, un versamento di € ______________, che potrà essere effettuato in contanti nella cassa custodita dall’Organo comune o mediante bonifico sul conto corrente bancario che potrà essere successivamente aperto dall’Organo unico e comunicato alle Imprese retiste. Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del Codice civile. In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'Organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. In sede di approvazione del rendiconto dell’anno precedente, l’Assemblea delle Imprese retiste delibera il contributo alle spese di gestione della Rete che va a integrare o incrementare il fondo patrimoniale comune e che dovrà essere versato da ciascuna Impresa in parti uguali. La comprovata impossibilità o difficoltà di versare il suddetto contributo costituisce giusta causa di risoluzione dal contratto nei confronti dell’Impresa inadempiente, che potrà essere invocata dalle altre Imprese retiste. Qualora nel presente contratto facciano ingresso nuove imprese, all’atto dell’ingresso la nuova impresa dovrà versare alla Rete una somma pari al contributo iniziale e al contributo previsto per l’anno corrente. In caso di recesso o risoluzione del singolo rapporto la quota del fondo residuo di spettanza dell’impresa fuoriuscita dalla Rete sarà liquidata in suo favore, salvo che la liquidazione immediata possa pregiudicare l’azione della Rete, nel qual caso sarà posticipata ad un momento successivo; qualora il fondo sia già vincolato ad impegni di spesa deliberati precedentemente al recesso o alla risoluzione del rapporto, la liquidazione della quota del fondo all’impresa fuoriuscita sarà limitata alla parte del fondo libero. Nel caso in cui la Rete vanti controcrediti, anche illiquidi e non ancora immediatamente esigibili, pure derivanti da pretese risarcitorie nei confronti della singola Impresa, nel qual caso si dovrà procedere alla liquidazione del controcredito e quindi alla compensazione. Scadenza degli esercizi: 31 dicembre di ciascun anno. Responsabilità: Vi sono clausole di deroga alla regola generale della responsabilità del fondo patrimoniale. NO Impegno alla registrazione del contratto: [Inserire persona fisica che si impegna alla registrazione del contratto] |
Riferimenti normativi:
- Codice civile, artt. 2614 e 2615;
- D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 3;
- Agenzia delle Entrate, circolare 18 giugno 2013, n. 20/E.