Per quanto concerne la detrazione maggiorata del 110 per cento (“superbonus”), di cui all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è opportuno analizzare la situazione dei condomini, tenendo conto del termine finale della finestra agevolata.
Per effetto dell’indicazione di un termine finale generale, fissato al 30 giugno 2022, la riformulazione del comma 8-bis del citato art. 119 del D.L. n. 34/2020, a cura del comma 28 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, amplia il predetto termine finale fino al 31 dicembre 2025, con applicazione della detrazione nella misura piena del 110 per cento fino al 31 dicembre 2023 e la sua riduzione progressiva alla misura del 70 per cento per le spese sostenute nel 2024 e al 65 per cento per le spese sostenute nel 2025, per gli interventi effettuati da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari) e dalle persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, oggetto degli interventi trainati.
Anche per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024, con riguardo alla quasi generalità delle detrazioni fiscali, l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 ha previsto la possibilità di optare per la cessione della detrazione e lo sconto sul corrispettivo.
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