L’art. 3 del decreto “Semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73, pubblicato sulla G.U. n. 143 del 21 giugno 2022) ha stabilito che la soglia al di sotto della quale il versamento dell’imposta di bollo può essere rinviato al trimestre successivo (con riferimento al primo e al secondo trimestre di ciascun anno) sarà pari a 5.000 euro e non più a 250 euro. Per le fatture elettroniche, le nuove soglie si applicheranno alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.
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