Quadro normativo
Il D.L. n. 50/2022 , entrato in vigore il 18 maggio 2022, ha introdotto con l’art. 31, nell’ambito delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, il riconoscimento di un’indennità una tantum pari ad 200 euro a determinate categorie di soggetti.
Il suddetto articolo prevede che, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, sia riconosciuta, in via automatica, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'art. 32 del medesimo decreto e che, nel primo quadrimestre dell'anno 2022, hanno beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,80% a carico del lavoratore previsto per il periodo gennaio – dicembre 2022 per almeno una mensilità.
Chiarimenti sul nuovo periodo di riferimento
Il messaggio INPS n. 2397 del 13 giugno 2022 precisava che lo sconto contributivo dello 0,80% che si pone come riferimento per l’attribuzione del bonus di € 200,00 si applicava:
- a tutti i rapporti di lavoro dipendente, ad eccezione dei rapporti di lavoro domestico;
- a condizione che venisse rispettato il limite della retribuzione mensile di € 2.692,00.
La circolare n. 73/2022 precisa che il bonus spetta ai dipendenti che hanno beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,80% per almeno una mensilità nel periodo di riferimento che va dal 1° gennaio al giorno precedente la pubblicazione della circolare ovvero quindi fino al 23 giugno 2022 (quindi non esattamente nel I quadrimestre 2022), si può in questo senso parlare di quadrimestre allargato.
Beneficiari
Il bonus di 200 euro verrà erogato a:
- Lavoratori dipendenti del settore privato, compresi i lavoratori domestici
- Beneficiari di NASpI e DIS-COLL
- Beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola
- Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- Lavoratori beneficiari nel 2021 di indennità Covid-19
- Lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti
- Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
- Lavoratori autonomi privi di partita IVA
- Incaricati alle vendite a domicilio
- Nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza
- Lavoratori autonomi e professionisti
Modalità di erogazione
L’una tantum che si ricorda non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, verrà in sintesi erogata come segue:
- nella busta paga di luglio 2022 ai lavoratori dipendenti direttamente dal datore di lavoro, senza alcuna domanda ma con rilascio dell’autocertificazione di rispondenza ai requisiti al datore di lavoro e con denuncia Uniemens entro il 31 agosto 2022, oppure in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, con quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata;
- nell’assegno inerente la pensione di luglio 2022 per i pensionati senza necessità di domanda;
- direttamente dall’INPS, previa apposita domanda, per i lavoratori domestici e agricoli a termine (questi ultimi dovranno presentare la domanda solo se non hanno percepito la disoccupazione agricola per l’anno 2021 in quanto in quel caso percepiranno l’indennità direttamente dall’INPS);
- direttamente dall’INPS per gli altri casi;
La circolare precisa anche che nel caso dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiamo compensato l'una tantum di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente.
- gli autonomi ed i professionisti dovranno fare domanda rispettivamente all’INPS o alle Casse private per i professionisti iscritti agli albi.
SCHEMA EROGAZIONE DATORE DI LAVORO
Erogazione diretta o domanda
Il bonus, per esplicita previsione di legge, viene riconosciuto dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, automaticamente previa presentazione di una autocertificazione da parte del lavoratore in cui lo stesso dichiara di non essere titolare dei trattamenti di cui all’art. 32 del D.L. n. 50/2022, ovvero di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.
Si tratta in particolare delle categorie per le quali è previsto che sia l’INPS direttamente ad erogare l’indennità una tantum, ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 50/2022, come vedremo meglio di seguito. Con il Messaggio n. 2559/2022 l’INPS oltre a precisare la necessità della autocertificazione provvedeva ad allegare un fac simile (che si riporta al fondo), preoccupandosi di precisare che il fac simile costituirebbe solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.
L’autocertificazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del MEF.
Nel caso in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro part-time, dovrà presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità. Il bonus sarà liquidato anche laddove la retribuzione del mese risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (congedo, CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA).
Tra i beneficiari del provvedimento anche quei soggetti che, nel mese di giugno, risultino titolari di NASpI e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 (di competenza 2021) e i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni-bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare la domanda poiché il beneficio sarà erogato direttamente da Inps.
Dovranno, invece, presentare domanda all’Istituto (INPS) i lavoratori:
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
- stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. In questa fattispecie sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
- iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
- autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’art. 2222 c.c., iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021;
- incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante da tale attività.
Per queste categorie il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre 2022.
Il medesimo bonus è riconosciuto anche ai lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. Questi devono avere almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro e non devono essere titolari - al momento della presentazione della domanda - di altra attività di lavoro dipendente o di pensione.
I contratti considerati saranno tutti quelli già in essere, o la cui instaurazione non sia stata respinta, alla data di entrata in vigore del Decreto (18 maggio 2022).
Con riferimento ai soli lavoratori domestici, le istanze potranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2022.
TIPO LAVORATORE |
REQUISITI |
CHI EROGA IL BONUS |
DOMANDA? |
DIPENDENTI |
Aver fruito sgravio 0,80% per almeno 1 mese nel 2022 (gennaio-maggio) Non essere titolari di pensione Non avere un percettore di reddito di cittadinanza nel nucleo familiare Essere in forza al 1° luglio 2022 |
DATORE DI LAVORO |
NO AUTOCERTIFICAZIONE |
STAGIONALI/INTERMITTENTI |
MINIMO 50 GIORNATE NEL 2021 REDDITO 2021 SINO A 35.000€ |
INPS SE NON OCCUPATI SE IN FORZA 07.2022 DATORE DI LAVORO |
SI NEL CASO NON SIANO IN FORZA LUGLIO 2022 NO SE SONO IN FORZA LUGLIO 2022 AUTOCERTIFICAZIONE |
CO.CO.CO |
Titolari di contratto al 18 maggio 2022 Iscritti alla gestione separata INPS No pensione No altre gestioni previdenziali Reddito 2021 fino a 35.000 € |
INPS |
SI |
COLF E BADANTI |
Titolari di un rapporto di lavoro al 18.5.2022 |
INPS |
SI |
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO |
Reddito 2021 fino a 35.000€ Almeno 50 giornate nel 2021 |
INPS SE NON OCCUPATI SE IN FORZA LUGLIO 2022 DATORE DI LAVORO |
SI NEL CASO NON SIANO IN FORZA LUGLIO 2022 NO SE SONO IN FORZA LUGLIO 2022 AUTOCERTIFICAZIONE |
DISOCCUPATI AGRICOLI |
AVER PERCEPITO LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA PER IL 2021 |
INPS |
NO |
DISOCCUPATI |
PERCETTORI DI NASPI O DIS-COLL A GIUGNO 2022 |
INPS |
NO |
LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI |
Aver avuto rapporto occasionale nel 2021 Iscizione INPS presso la gestione separata al 18 maggio 2022 con accredito di almeno un contributo mensile nel 2021 |
INPS |
SI |
INCARICATI DI VENDITE A DOMICILIO |
Titolari di P.IVA Iscritti alla gestione separata al 18 maggio 2022 Reddito nel 2021 non inferiore a 5.000€ |
INPS |
SI |
PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA |
Nel nucleo non deve essere presente un beneficiario del bonus ex artt. 31 o 32 D.L. n. 50/2022 |
INPS 07/2022 |
NO |
PERCETTORI INDENNITÀ COVID 2021 |
-- |
EROGAZIONE AUTOMATICA INPS |
NO |
PENSIONATI |
DECORRENZA DELLA PENSIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2022 REDDITO 2021 SINO A 35.000€ |
INPS |
NO |
Per i titolari di trattamenti pensionistici il D.L. n. 50/2022 specifica che l’indennità è corrisposta dall’INPS anche qualora il soggetto svolga attività lavorativa.
Tra i trattamenti di accompagnamento a pensione che danno comunque diritto al bonus si comprendono:
- APE sociale e APE volontario;
- assegni straordinari a carico dei Fondi di Solidarietà;
- prestazioni di accompagnamento alla pensione.
Il bonus sarà corrisposto ai soggetti titolari di questi trattamenti con decorrenza 30 giugno 2022.
Casi particolari
Dipendente con più rapporti di lavoro
Il messaggio INPS n. 2397/2022 aveva precisato che “il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro”. In sostanza il lavoratore deve dichiarare sia di non percepire trattamenti pensionistici o assimilati o reddito di cittadinanza ma anche che, nel caso in cui sia titolare di più rapporti di lavoro, non percepirà il bonus da altri datori.
L’INPS in questo senso, con la Circolare n. 73/2022, qualora il lavoratore, in virtù della prestazione resa per più datori di lavoro, percepisca più volte il bonus i datori interessati dovranno recuperare l’importo erogato in eccesso e restituirlo all’INPS.
Gli OTD agricoli
La Circolare n. 73/2022 esclude dall’erogazione tramite datore e quindi dall’anticipo da parte di quest’ultimo gli operai agricoli a tempo determinato in agricoltura (OTD), in virtù della generale impossibilità di compensazione tra contributi e prestazioni prevista dall’art. 1, comma 10 , D.L. n. 2/2006 (Legge n. 81/2006).
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
Per quanto attiene ai lavoratori stagionali, a tempo determinato ed intermittenti laCircolare n. 73/2022, rispetto alle prime istruzioni, prevede che anche se "l’art. 32 del D.L. n. 50/2022, ai commi 13 e 14, prevede che l’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum “ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate” e ai “lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati” e che abbiano avuto un “reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021”, il pagamento diretto da parte di INPS, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, ma solo coloro che siano in possesso dei requisiti e non siano occupati nel mese di luglio 2022.
La Circolare precisa inoltre che "con la retribuzione di luglio 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di luglio del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell’art. 32". Il pagamento da parte di INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, se spettante.
Applicativo INPS per presentare domande
Per tutti quei soggetti che devono presentare la domanda all’INPS per ottenere l’indennità una tantum, l’INPS con Messaggio n. 2580/2022 ha precisato che dal 27 giugno è disponibile l’applicativo per la presentazione delle domande che è raggiungibile sul sito istituzionale mediante autenticazione con SPID, CNS o CIE.
In particolare occorrerà dapprima selezionare la propria categoria di appartenenza tra le seguenti:
- Indennità una tantum per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Indennità una tantum per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- Indennità una tantum per i lavoratori autonomi occasionali;
- Indennità una tantum per i lavoratori domestici;
- Indennità una tantum per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);
- Indennità una tantum per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.
Con riguardo al termine si precisa che la presentazione della domanda può essere effettuata entro:
- il 30 settembre 2022 per i lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021;
- il 31 ottobre 2022 per le altre categorie di lavoratori.
Autonomi e professionisti
Per gli autonomi e i professionisti con partita IVA, non è ancora noto quali siano i requisiti specifici. Il Decreto "Aiuti" si limita ad istituire un fondo specifico a copertura del beneficio a loro dedicato. Per questa fattispecie dovrà intervenire un apposito decreto interministeriale entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto "Aiuti" (17 giugno 2022).
FAC SIMILE Autocertificazione INPS - Messaggio n. 2559/2022
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Articolo 31, comma 1, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50) Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 Io sottoscritto/a Cognome …………………………………………………… Nome …………………………………………………… Nato/a il………………… a ……………………………………… prov……… CF …………………………………………. in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di luglio 2022, presso __________________________________, codice fiscale (p.IVA)_________________________, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 31 del D.L. n. 50/2022 DICHIARO
Allego copia del documento di identità. Data ……………………… Firma......................... |
Riferimenti normativi
- D.L. 17 maggio 2022, n. 50, artt. 31-33
- INPS, Circolare 24 giugno 2022, n. 73
- INPS, Messaggio 13 giugno 2022, n. 2397
- INPS, Messaggio 21 giugno 2022, n. 2505
- INPS, Messaggio 24 giugno 2022, n. 2559
- INPS, Messaggio 27 giugno 2022, n. 2580