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Elenchi Intrastat, la presentazione slitta alla fine del mese successivo al periodo di riferimento

Nuovi termini di trasmissione e altre novità 2022: i modelli di elenchi, le modalità di compilazione e invio e le sanzioni

di Stefano Setti | 24 Giugno 2022
Elenchi Intrastat, la presentazione slitta alla fine del mese successivo al periodo di riferimento

Più tempo per la presentazione degli elenchi Intrastat a partire da questo mese. Lo ha stabilito il l’art. 3 del decreto “Semplificazioni”, D.L. 21 giugno 2022, n. 73. Nel dettaglio la nuova norma stabilisce che gli elenchi andranno presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento (ferma restando la proroga al primo giorno feriale successivo dei termini in scadenza di sabato ovvero in un giorno festivo). In pratica l'attuale scadenza del 25 del mese viene spostata a fine mese. La nuova tempistica di presentazione è applicabile, a regime, con riferimento agli elenchi Intrastat sia mensili, che trimestrali.

Intrastat: nuovi termini di trasmissione

L’art. 3 del decreto “Semplificazioni”, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, prevede, a seguito della modifica apportata all’art. 50, comma 6-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, una nuova tempistica per la presentazione degli elenchi Intrastat.

Nel dettaglio, è stato stabilito che gli elenchi Intrastat andranno presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento (ferma restando la proroga al primo giorno feriale successivo dei termini in scadenza di sabato ovvero in un giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7 comma 1, lett. h, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70) e, quindi, non più entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Si evidenzia che la modifica della tempistica decorre dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del decreto “Semplificazioni”, quindi è ragionevolmente applicabile già alla scadenza di giugno per la presentazione degli elenchi riferiti al mese di maggio 2022.
La nuova tempistica di presentazione è applicabile, a regime, con riferimento agli elenchi Intrastat sia mensili, che trimestrali.

Le altre novità Intrastat dal 2022

Oltre alla nuova tempistica di trasmissione degli elenchi Intrastat, descritta in precedenza, risulta opportuno ricordare che la determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, del Direttore dell’Agenzia delle accise, dogane e Monopoli, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, avente ad oggetto le misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Intrastat), contiene:

  • le disposizioni di applicazione del Reg. (UE) 30 luglio 2020, n. 2020/1197, recante le specifiche tecniche e le modalità a norma del Reg. (UE) 27 novembre 2019, n. 2019/2152, relativo alle statistiche europee sulle imprese e
  • le recenti novità introdotte, in materia di IVA, dal D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192, con riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”.

Le disposizioni contenute nel citato provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

A seguito della citata determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, dal 2022, in tema di Intrastat vi sono state le seguenti novità:

  • introduzione del nuovo modello Intra 1-sexies, mediante il quale gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato estero (cd. call-off stocks, recepito a livello nazionale ad opera del recente D.Lgs. n. 192/2021);

Sul punto preme evidenziare che il call-off stock (anche detto consignment stock) si riferisce alla situazione in cui, al momento del trasporto di beni verso un altro Stato membro, il cedente conosce già l’identità dell’acquirente al quale tali beni saranno ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato membro di destinazione. Per esigenze di semplificazione, quando l’operazione ha luogo tra due soggetti passivi, la stessa è considerata, a determinate condizioni, una cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo nel momento in cui avviene il passaggio della proprietà, evitando, così, che il fornitore debba identificarsi ai fini IVA nello Stato membro del cliente, per rilevare l’acquisto intracomunitario “per assimilazione” al momento di arrivo dei beni.

  • eliminazione, per gli acquisti intracomunitari, della presentazione del modello Intrastat trimestrale (di fatto, è stato confermato quanto già applicato fino al 2021 ad opera del Provv. 25 settembre 2017, n. 194409/2017);
  • per la presentazione mensile degli elenchi Intrastat è stata innalzata a euro 350.000 la soglia degli acquisti totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti. Inoltre, all’interno del modello acquisti non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative a Stato, nonché codice IVA del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta;
  • in merito ai servizi a livello comunitario ricevuti (di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972), riepilogati nel modello Intrastat “2-quater servizi ricevuti”, sono state previste le seguenti semplificazioni:
    • abolito l’obbligo di presentazione del modello con cadenza trimestrale (confermato quanto già applicato fino al 2021 ad opera del Provv. 25 settembre 2017, n. 194409/2017);
    • eliminato l’obbligo di fornire le informazioni relative a codice IVA del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità di incasso e Paese di pagamento;
  • con riferimento alle cessioni intracomunitarie di beni (di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993), è stato introdotto l’obbligo di inserire, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro. A tale riguardo, si evidenzia che il dato sull’origine segue le regole doganali e, quindi:
    • per le merci unionali, bisogna fare riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri, allo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata;
    • per i beni non unionali, bisogna fare riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine non preferenziale.

A tale riguardo, si fa presente che tale informazione non sempre è a disposizione dell’operatore nazionale e questo potrebbe creare problemi alle imprese che, dal 2022, dovranno organizzarsi per acquisire e comunicare correttamente l’informazione sul modello Intra 1-bis.

Inoltre:
- è stata introdotta una semplificazione sia per le cessioni e gli acquisti di beni a livello intracomunitario, che per le spedizioni e gli arrivi di beni di valore inferiore a euro 1.000. Infatti, per tali trasferimenti, non è necessario (facoltà non obbligo) indicare in modo dettagliato il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico “99500000”;
- in merito alla compilazione del codice della natura della transazione, per meglio dire il dato che individua la ragione del trasferimento (acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi), è stato stabilito che i soggetti che effettuano o presumono di effettuare trasferimenti intracomunitari in misura superiore a 20 milioni di euro dovranno indicare, oltre alla compilazione del dato a una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra (colonna B).

Quindi, in presenza di lavorazione conto terzi, senza passaggio della proprietà, con rientro delle merci nello Stato membro iniziale, viene richiesto di indicare in colonna A il codice 5 e in colonna B il codice 1.

I modelli Intrastat

I diversi modelli di elenchi Intrastat

Intra-1

Elenco Intrastat in cui comunicare le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Paese della UE e, più nel dettaglio:

  • cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993;
  • prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (cd. generiche), a meno che l’operazione sia non imponibile ovvero esente da IVA nel Paese ove è “stabilito” il committente soggetto passivo IVA.

Intra-2

Elenco Intrastat in cui comunicare le operazioni acquisite da soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Paese della UE e, più nel dettaglio:

  • acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 38 del D.L. n. 331/1993;
  • prestazioni di servizi ricevute di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (cd. generiche), a meno che l’operazione sia non imponibile ovvero esente da IVA in Italia.

Struttura degli elenchi Intrastat

  • Modello Intra-1, relativo al frontespizio dell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi (di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) registrati nel periodo;
  • Modello Intra-1-bis, relativo alla sezione 1 dell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo;
  • Modello Intra-1-ter, relativo alla sezione 2 dell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo;
  • Modello Intra-1-quater, relativo alla sezione 3 dell’elenco riepilogativo dei servizi resi registrati nel periodo;
  • Modello Intra-1-quinquies, relativo alla sezione 4 dell’elenco riepilogativo dei servizi resi registrati nel periodo;
  • Modello Intra-1-sexies (di nuova istituzione dal 2022), mediante il quale gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all’estero presso il destinatario finale, con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato estero;
  • Modello Intra-2, relativo al frontespizio dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti registrati nel periodo;
  • Modello Intra-2-bis, relativo alla sezione 1 dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel periodo;
  • Modello Intra-2-ter, relativo alla sezione 2 dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel periodo;
  • Modello Intra-2-quater, relativo alla sezione 3 dell’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti registrati nel periodo;
  • Modello Intra-2-quinquies, relativo alla sezione 4 dell’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti registrati nel periodo.

Modalità di invio degli elenchi Intrastat

La presentazione degli elenchi Intrastat va effettuata unicamente mediante invio telematico; è possibile utilizzare:

  • il servizio telematico doganale Edi ovvero
  • dal 10 maggio 2010, i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate Entratel e Fisconline.

I soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie possono trasmettere i modelli direttamente (se abilitati) o possono delegare, mediante apposita procura, altri soggetti, ferma restando la loro responsabilità. La delega deve essere conferita dal soggetto obbligato in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (inviando al delegato copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) e deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo (determinazione del Direttore delle Dogane 22 febbraio 2010, n. 22778/D).

Modalità di compilazione

Negli elenchi Intrastat delle cessioni e degli acquisti intracomunitari devono essere indicati i dati anagrafici e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

Gli operatori vengono individuati nel Paese di origine con un codice identificativo, composto dal numero di partita IVA, preceduto dalla sigla che identifica lo Stato di appartenenza, derivato dai codici ISO degli Stati UE.

Rientrano tra le operazioni da rilevare negli elenchi Intrastat:

  • per finalità fiscali:
    • le vendite e gli acquisti di beni intracomunitari;
    • l’introduzione o le spedizioni assimilati agli acquisti o alle cessioni intracomunitari;
  • per finalità statistiche:
    • le prestazioni di servizi di lavorazione, di riparazione e di manipolazione usuale;
    • l’installazione di beni in Italia a cura del medesimo fornitore.

I dati statistici devono essere indicati solo in presenza di elenchi Intrastat da presentare con periodicità mensile.

Compilazione delle parti fiscale e statistica

I soggetti che presentano gli Intrastat mensilmente sono tenuti a compilare normalmente sia la parte fiscale, che la parte statistica.

Nell’ambito della parte statistica ci sono, comunque, delle facilitazioni: infatti, compilano le seguenti colonne solo le ditte mensili che nell’anno precedente hanno effettuato più di 20.000.000 di euro di spedizioni verso altri Paesi comunitari (per i modelli delle cessioni) e/o di arrivi da altri Paesi comunitari (per i modelli degli acquisti):

  • del valore statistico (colonna 9 degli Intra-1-bis e colonna 10 degli Intra-2-bis);
  • delle condizioni di consegna (colonna 10 degli Intra-1-bis e colonna 11 degli Intra-2-bis);
  • del modo di trasporto (colonna 11 degli Intra-1-bis e colonna 12 degli Intra-2-bis).

Elenco delle merci escluse dalla rilevazione statistica sugli scambi di beni tra Stati membri (decreto 3 agosto 2005)

  1. Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;
  2. oro detto monetario;
  3. soccorso d’urgenza in regioni sinistrate;
  4. merci che beneficiano dell’immunità diplomatica, consolare o simile;
  5. merci destinate a un uso temporaneo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
    • non è prevista né effettuata alcuna lavorazione,
    • la durata prevista dell’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi,
    • la spedizione o l’arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell’IVA;
  6. beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, cd-rom con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario;
  7. purché non siano oggetto di una transazione commerciale:
    • materiale pubblicitario,
    • campioni commerciali;
  8. beni destinati a essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L’obiettivo dell’operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni;
  9. merci spedite alle Forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro, che hanno accompagnato le Forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle Forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano;
  10. mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all’arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio;
  11. vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all’IVA a cittadini privati di altri Stati membri.

Compilazione della sola parte fiscale

Ci sono, tuttavia, delle eccezioni che, a prescindere dalla periodicità della presentazione dei modelli, prevedono la compilazione delle sole colonne fiscali. Di seguito i casi più importanti:

  • cessioni di stampi: la fatturazione autonoma di uno stampo, che rimane in Italia allo scopo di produrre con lo stesso dei beni, viene considerata una normale cessione intracomunitaria, a patto che ci sia un unico contratto di appalto formale, che prevede la cessione tanto dello stampo, quanto della minuteria. In dettaglio, devono essere esplicitamente previsti:
    • il passaggio di proprietà dello stampo;
    • il fatto che esso viene utilizzato per produrre dei beni solo ed esclusivamente per lo stesso cliente;
    • l’invio dello stampo in un altro Paese comunitario alla fine della lavorazione o la sua distruzione per conto del cliente;

Ai fini Intrastat, la cessione dello stampo va segnalata solo ai fini fiscali, perché non c’è un’effettiva movimentazione di merce dall’Italia a un altro Paese comunitario.

  • triangolazioni comunitarie: le operazioni triangolari comunitarie sono quelle in cui il soggetto italiano interviene in qualità di acquirente-cedente, colui cioè che acquista e vende la merce, senza che la stessa passi per l’Italia. Le due operazioni di acquisto e vendita vanno segnalate nei rispettivi modelli Intrastat solo ai fini fiscali (Intra degli acquisti dalla colonna 1 alla colonna 6 e Intra delle cessioni dalla colonna 1 alla colonna 5), perché la merce non transita per l’Italia. In entrambi i modelli, la natura della transazione è costituita dalla lettera alfabetica maiuscola “A” al posto del consueto codice numerico. In questi casi, è obbligatorio per tutti i soggetti compilare la colonna della natura della transazione;
  • vendita della merce a cliente comunitario e consegna, per suo conto, a un’altra ditta italiana per lavorazione e successiva spedizione al cliente: in questo caso, il primo cedente, che effettua una normale cessione intracomunitaria, compila il modello Intra 1-bis solo ai fini fiscali, con riferimento al periodo di registrazione della fattura. La movimentazione ai fini statistici verrà segnalata dal secondo soggetto italiano, solo se mensile e, pertanto, tenuto alla compilazione della parte statistica.

Profili sanzionatori

Per le violazioni di carattere tributario, l’omessa presentazione degli elenchi riepilogativi, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione, sono punite con la sanzione da 500 euro a 1.000 euro per ciascuno di essi, ridotta a metà nel caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli Uffici abilitati a riceverli o incaricati del loro controllo.

La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti, anche a seguito di richiesta dell’Ufficio.

Violazione

Sanzione

Omessa presentazione

La tardiva presentazione degli elenchi Intrastat è autonomamente sanzionabile (risoluzione 16 febbraio 2005, n. 20/E)

Da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco

Da 250 euro a 500 euro per ciascun elenco, in caso di presentazione del modello entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficio

Incompleta, inesatta o irregolare compilazione

Da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco

Nessuna sanzione, se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti, anche a seguito di richiesta dell’Ufficio

Per le violazioni in esame, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (la sanzione si paga con Mod. F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce). Per beneficiare della riduzione a 1/8 del minimo della sanzione, il ravvedimento dovrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui l’omissione è stata commessa. Pure in assenza di chiarimenti ufficiali, è possibile, essendosi in presenza di violazioni connesse al sistema IVA (quindi, a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate), ritenere operanti le modifiche della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Trattasi, comunque, di una tesi che potrebbe non essere condivisa dall’Agenzia delle entrate.

Nel caso di presentazione di elenchi Intrastat incompleti/inesatti/irregolari, la sanzione non viene applicata non solo se la regolarizzazione è effettuata entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficio, ma anche se la stessa avviene spontaneamente da parte del contribuente (comma 4 dell’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Di fatto, in tali casi non conviene procedere a effettuare il ravvedimento operoso.

Tipologia di errore commesso

Regolarizzazione Intrastat beni

Intrastat presentato con dati inesatti (*)

Si dovrà procedere:

  • alla compilazione della sezione ter degli Intrastat;
  • alla presentazione dell’Intrastat del periodo di registrazione della rettifica.

Con la determinazione 19 febbraio 2015, n. 18978/RU, l’Agenzia delle dogane ha recepito le semplificazioni apportate dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (cd. decreto “Semplificazioni”), in tema di Intrastat servizi e, in luogo dell’approvazione di un nuovo modello, ha modificato le istruzioni alla compilazione contenute nell’Allegato XI alla determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778/D. Le nuove istruzioni specificano che i modelli Intra 1/2-ter (beni) sono utilizzabili esclusivamente nei casi in cui è necessario comunicare variazioni nell’ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute a errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli Uffici doganali o dagli altri organi dell’Amministrazione finanziaria (quindi, in relazione a cliente o fornitore già indicato).

Intrastat presentato con dati omessi

Si dovrà procedere alla compilazione della sezione bis degli Intrastat.
Nel caso risulti necessario integrare elenchi già presentati con operazioni omesse, non dovrà essere utilizzata la sezione di rettifica (sezione ter), bensì la sezione bis, indicando nel frontespizio il periodo (mensile ovvero trimestrale) in cui avrebbe dovuto essere comunicata originariamente l’operazione.

(*) Nei casi in cui sia stata omessa un’operazione con un cliente ovvero fornitore che, comunque, compare nel modello Intrastat che è stato presentato, tale modello deve essere inteso come Intrastat con dati inesatti, se la correzione dell’operazione può avvenire modificando il rigo già presente.

Sanzioni statistiche (ISTAT)

Dal 2015, sono state modificate le sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici contenuti negli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni, precedentemente di importo (art. 25 del D.Lgs. n. 175/2014):

  • da 206 euro a 2.065 euro, per le persone fisiche;
  • da 516 euro a 5.164 euro, per enti e società.

La sanzione per l’omissione o l’inesattezza dei dati statistici negli elenchi Intrastat si applica ora alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322. Tale disposizione prevede che:
è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma”.

In forza del D.P.R. 19 luglio 2013, trattasi delle imprese che realizzano scambi commerciali con i Paesi membri per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro. La sanzione prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 322/1989 è applicata una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto, a nulla rilevando il numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nello stesso.

Riferimenti normativi:

 

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