Nel contratto di noleggio a caldo, il noleggiatore fornisce, oltre al bene, anche un operatore umano, che ne consenta o agevoli l’utilizzo per gli scopi del noleggiante. Il noleggio viene ricondotto alla disciplina civilistica della locazione d’opera, nella quale l’obbligo non verte solo sul godimento della cosa, bensì nel compimento di una determinata prestazione; è, altresì, invocabile la disciplina dell’appalto. Il noleggiatore è esposto alle conseguenze di eventuali danni o inadempimenti e le problematiche del noleggio a caldo attengono anche al profilo della responsabilità penale, soprattutto in tema di infortuni sul lavoro. Pertanto, la predisposizione del contratto di noleggio a caldo deve tenere conto degli elementi di rischio collegati al tipo di attività e al tipo di macchinario, disciplinando la ripartizione di responsabilità in ordine all’utilizzo del bene.
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