La disciplina IVA della cessione di immobili strumentali è regolata dall’art. 10, primo comma, n. 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972. Il regime generale è l’esenzione da IVA, anche se il legislatore ha previsto la possibilità di optare per l’imponibilità, per evitare conseguenze negative in capo al soggetto cedente. Si ricorda che, ai fini IVA, si intendono beni strumentali gli immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Trattasi degli immobili iscritti in catasto nelle seguenti categorie: B, C, D, E e A/10 (nel solo caso in cui la destinazione a ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia - cfr. circolare 28 giugno 2013, n. 22/E).
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