Circolare monografica
BILANCIO

L’Approfondimento: La nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2021

La struttura della nota integrativa tra novità normative e bilancio Covid

di Roberta Provasi | 1 Aprile 2022
L’Approfondimento: La nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2021

Non vi è alcun dubbio che, anche per il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2021, la nota integrativa costituirà il prospetto informativo più rilevante. Tale documento, infatti, oltre a riportare gli effetti connessi allo stato pandemico che hanno impattato sull’andamento gestionale per una parte dell’esercizio 2021, deve accogliere le numerose informazioni a supporto della valutazione del postulato della continuità aziendale secondo la normativa ordinaria, nonché le conseguenze connesse alle tensioni socio-economiche in atto causate dalla guerra Russia-Ucraina.

Introduzione

Ai sensi del principio contabile OIC 11, la nota integrativa al bilancio deve:

  1. rendere comprensibile la schematica simbologia contabile, ovvero i valori iscritti in bilancio che, in caso contrario, sarebbero muti;
  2. fornire informazioni complementari di carattere patrimoniale, finanziario ed economico.

La funzione della nota integrativa è, quindi, quella di “integrare” e illustrare il contenuto degli schemi che compongono il bilancio.

Con riferimento all’esercizio 2021, anno ancora difficile a causa del perdurare dello stato emergenziale, la nota integrativa assume un ruolo ancora più importante per ulteriori due aspetti rilevanti:

  1. il ritorno dopo ben due esercizi di valutazione in deroga del postulato della continuità aziendale all’utilizzo di criteri di valutazione ordinari secondo le disposizioni statuite dall’OIC 11 e dall’art. 2423 c.c.;
  2. l'invasione dell'Ucraina a febbraio 2022 e, a seguire, le sanzioni occidentali, che sono destinate inevitabilmente a riflettersi anche sulla redazione dei bilanci d'esercizio 2021 e, ancora di più, sui conti semestrali di molte società. Pertanto, gli amministratori devono valutare le potenziali implicazioni che la crisi in atto può generare sulle società da loro amministrate. Gli effetti possono differire da caso a caso e le società maggiormente esposte sono quelle che, nei Paesi colpiti, conseguono una rilevante quota dei propri ricavi, acquistano materie prime non facilmente sostituibili, hanno società partecipate, branch, altri investimenti, ecc. Una prima considerazione da fare, in stretta analogia con quanto fatto per il bilancio 2019 a proposito della crisi pandemica da Covid-19, è se gli effetti della guerra possano determinare cambiamenti nelle valutazioni delle voci del bilancio. A tale riguardo, essendo l'evento accaduto nel corso del mese di febbraio 2022, in conformità alla disposizione del par. 59 dell'OIC 29, lo stesso andrebbe classificato tra i “fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio”.

Pertanto, risulta evidente che, in condizioni di incertezza come quelle che stiamo vivendo, fornire un’informativa trasparente ai destinatari del bilancio diventa fondamentale, anche in termini di responsabilità dell’organo amministrativo.

Inoltre, a fronte degli interventi legislativi finalizzati a prorogare alcune normative emergenziali per “supportare” anche la redazione del bilancio 2021, la nota integrativa deve fornire un’informativa supplementare nei casi di:

  • sospensione degli ammortamenti;
  • sospensione delle perdite;
  • riallineamento dei valori dei marchi e avviamento che hanno formato oggetto di rivalutazione;
  • utilizzo dei tanti crediti d’imposta contabilizzati per diverse finalità.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni a supporto della compilazione della nota integrativa previste dalle seguenti fonti normative:

  1. art. 2427 c.c. “Contenuto della nota integrativa”;
  2. art. 2427-bis c.c. “Informazioni relative al «fair value» degli strumenti finanziari”;
  3. altre norme del codice civile, diverse dalle precedenti;
  4. altre disposizioni diverse dal codice civile, che prescrivono l’informativa da esporre, prevedendo, altresì, l’esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

La struttura della nota integrativa

Parte prima: dal punto 1 al punto 9 - Voci del patrimonio

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato

LA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITA’

Nel caso in cui la società, negli esercizi precedenti, si sia avvalsa delle deroghe ai criteri generali di cui all’art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. decreto “Liquidità”), e all’art. 38-quater, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto “Rilancio”), è importante che la nota integrativa riporti in merito, anche mediante un richiamo delle risultanze dei bilanci precedenti, nonché delle motivazioni che hanno determinato la scelta di derogare.

Si procede poi all’illustrazione degli strumenti utilizzati per valutare lo stato di equilibrio patrimoniale-finanziario ed economico, premessa indispensabile per individuare l’esistenza di eventuali incertezze significative che possono impattare sulla capacità della società di continuare le attività come azienda in funzionamento.
Sono molti gli indicatori fra cui scegliere, fra i quali:

  1. CCN;
  2. PFN;
  3. ROI/ROE - LEVA FINANZIARIA;
  4. EBITDA,

nonché il DSCR e anche il test pratico per la valutazione della sostenibilità del debito, introdotto dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Altri fattori da considerare per evidenziare incertezze:

  1. PRODUZIONE:
    • impossibilità a completare/consegnare produzione per assenza di personale;
    • mancanza di materia prima necessaria per la produzione;
    • difficoltà a organizzare servizi di trasporto e consegna;
    • difficoltà connesse a clausole contrattuali: rivedere sconti, riduzioni, penali;
  2. FINANZA:
    • valutare lo slittamento degli incassi;
    • andamento insoluti;
    • sforamento affidamenti bancari;
    • rischi di non potere rispettare le scadenze di pagamento fornitori e finanziatori.

Va anche ricordato come, ai sensi dell’OIC 11, par 23, se non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività (ma non ancora cause di scioglimento), la valutazione delle voci di bilancio avviene nella prospettiva della continuità aziendale, tenendo conto del limitato orizzonte temporale residuo nell’applicazione dei principi rilevanti; in particolare:

  • riduzione della vita utile delle immobilizzazioni ai sensi degli OIC 16 e 24;
  • valore recuperabile ai sensi dell’OIC 9;
  • contratti onerosi ai sensi dell’OIC 31;
  • recuperabilità delle imposte differite ai sensi dell’OIC 25.

Riportare in nota integrativa le informazioni su:

  • fattori di rischio;
  • incertezze identificate;
  • piani aziendali futuri per fronteggiarli.

Le informazioni ottenute mediante indicatori devono poi essere integrate con i dati riportati nel piano previsionale di cui il chiaro riferimento ai sensi dell’OIC 11.

L’esito dell’analisi del presupposto della continuità aziendale può evidenziare l’assenza di incertezze significative, per cui la valutazione potrà essere argomentata in un paragrafo simile a quello di seguito riportato.

La valutazione del postulato della continuità aziendale è stata fatta ai sensi dell’art 2423-bis, primo comma, n. 1), c.c., e delle disposizioni di cui all’OIC 11, considerato anche il permanere delle criticità causate dagli effetti che la pandemia da Covid-19 ha comportato sull’economia nazionale e mondiale.
Ciò nonostante, infatti, poiché la società, visto il mercato in cui opera/la particolare attività …, ha potuto continuare la propria attività ….
Non ha subito variazioni rilevanti dei ricavi, che ammontano a ….
oppure
La contrazione dei ricavi ha portato a una contrazione dei costi che, quindi, hanno determinato un risultato positivo pari a …”.

Diversamente, nel caso di individuazione di incertezze, gli scenari possibili potrebbe essere tre:

  1. INCERTEZZE SUPERABILI: se riscontrate eventuali incertezze, vanno descritte anche nella relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c., congiuntamente agli eventi e alle circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerare tali incertezze superabili e a valutare raggiunto il presupposto della continuità aziendale;
  2. INCERTEZZE SIGNIFICATIVE: vanno indicate in modo chiaro in nota le incertezze riscontrate che possono determinare dubbi significativi sulla continuità aziendale. Dovranno, inoltre, essere descritte in maniera adeguata l’origine e la natura di tali incertezze, nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere comunque il bilancio, adottando il presupposto della continuità aziendale;
  3. ASSENZA DI CONTINUITA’: vanno descritte con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale.

PARAGRAFO CON INCERTEZZA SUPERABILE
… Si dà evidenza del fatto che la società, a causa del perdurare degli impatti economici causati dallo stato emergenziale, ha subito una contrazione della produzione, nonché del fatturato; tuttavia, l’oculata politica di contenimento dei costi, nonché i risarcimenti (e/o agevolazioni) ricevuti dallo Stato (o altro da specificare) hanno permesso di raggiungere un discreto/modesto/buon risultato economico con riguardo all’esercizio in commento.
Pertanto, si rileva che l’applicazione del presupposto della continuità aziendale sia ancora appropriato, considerata l’analisi della capacità di continuare a operare nel prossimo futuro, effettuata …… (ad esempio, mediante la predisposizione del budget economico di programmazione aziendale, articolato per centri di responsabilità, che evidenzia gli obiettivi economico-finanziari da realizzare nel prossimo esercizio, nonché le risorse da impiegare per conseguire i risultati previsti). Tenuto conto del contesto di mercato economico e strategico della società, non si ravvisano fattori di rischio o incertezze identificate che possano pregiudicare la valutazione sulla capacità dell’impresa di continuare a costituire, per un arco temporale futuro di almeno dodici mesi, un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito.”.

COORDINAMENTO CON LA PROROGA NORMATIVA DELLA SOSPENSIONE DELLE PERDITE DI ESERCIZIO
L’art. 6 del D.L. n. 23/2020 (decreto “Liquidità”) e, successivamente, il comma 266 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, hanno introdotto la possibilità di sistemazione delle perdite d’esercizio nei cinque anni (quindi, fino all’approvazione del bilancio del periodo d’imposta 2025). In particolare, si fa riferimento alle seguenti fattispecie:
Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del ca-pitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.”.
In sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (decreto “Milleproroghe”, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), si è estesa al bilancio 2021 la possibilità di sospendere gli obblighi di intervento da parte dell’assemblea dei soci in caso di perdite d’esercizio che riducono il capitale di oltre un terzo, così come la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Tuttavia, se la perdita è accompagnata da incertezze significative sulla prospettiva di continuità, va riportata in nota integrativa l’informativa richiesta dall’OIC 11.
Si può ipotizzare che la stessa società possa essere considerata come un complesso economico funzionante destinato alla produzione di redditi per un prevedibile arco temporale futuro (OIC 11), se, allo stesso tempo, si è deciso di avvalersi della disposizione di cui all’art. 6 del D.L. n. 23/2020, rinviando ogni decisione relativa alle perdite d’esercizio, che potrebbero essere così ingenti da avere addirittura azzerato il capitale sociale?
Simili contraddizioni, formalmente e giuridicamente possibili, possono creare enorme difficoltà agli amministratori, ai sindaci-revisori e, soprattutto, ai lettori dei bilanci 2021. 

Quali impatti vi sono sulla continuità per una società già in perdita nel 2020 (che ha azzerato l’intero patrimonio netto), di nuovo in perdita nel 2021?

  1. In questi casi, si può ritenere necessario un supporto finanziario da parte dei soci e/o una ricapitalizzazione;
  2. la società ha necessità di mantenere il supporto dei finanziatori, che nelle piccole e medie imprese sono rappresentati dagli istituti di credito.

Gli amministratori si trovano a:

  1. dovere innanzi tutto (obbligo) valutare il presupposto della continuità aziendale (going concern) per gli anni futuri attraverso l’attenta valutazione di necessari business plan, fondati su ragionevoli previsioni;
  2. gestire la problematica della liquidità e del ricorso al credito attuale, nei confronti di soci, banche e finanziatori;
  3. evitare che la problematica di liquidità abbia effetto sugli impegni fiscali e contributivi (ritardi e/o omissioni di versamenti).

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio

BILANCI COVID
1) SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
Ai sensi dell’art. 60, comma 7-bis, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, e ai sensi del Documento OIC 9, bisogna indicare:

  1. su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
  2. le ragioni che hanno indotto la società ad avvalersi della deroga;
  3. l’impatto della stessa in termini economici e patrimoniali;
  4. l’iscrizione della corrispondente riserva disponibile.

Il D.L. n. 228/2021 (cd. “Milleproroghe”), convertito dalla legge n. 15/2022 - ha previsto la proroga della stessa normativa; in particolare, l’ultimo periodo dell’art. 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104/2020 (già sostituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234), viene interamente sostituito dal D.L. n. 228/2021 (decreto “Milleproroghe”):
In relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2 l’applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all’esercizio successivo a quello di cui al primo periodo”.
Pertanto, la nota integrativa deve recepire gli effetti economici-patrimoniali e finanziari (per chi è tenuto alla redazione del rendiconto finanziario) con ripresa dell’informativa relativa alla sospensione degli ammortamenti già effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2020.

La società, avvalendosi della facoltà prevista dalla proroga dell’art. 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104/2020, di cui D.L. n. 228/2021, ha deciso di ridurre del … % la quota di ammortamento per l’esercizio 2021 relativamente ai seguenti beni …, a seguito del loro minore utilizzo derivante dalla contrazione dell’attività, per importo totale pari a euro … (oppure considerata la chiusura dell’attività per giorni … dal … al …), da destinare a una riserva indisponibile di utili. L’impatto sul conto economico e sullo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, al netto dell’effetto fiscale (rilevato nel Fondo imposte differite), è pari a euro …”.

Per quanto concerne gli impatti in termini economici e patrimoniali della deroga, si riportano le seguenti tabelle esplicative, relativamente alla sospensione già effettuata nel 2020 e alla sospensione 2021.

SOSPENSIONE 2020

Anno

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Amm.to

20

20

20

20

20

 

Amm.to deroga

20

20

0

20

20

20

Di cui quota per imposte differite ….

SOSPENSIONE 2021

Anno

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Amm.to

20

20

20

20

 

 

Amm.to deroga

20

0

0

20

20

20

Effetti sul bilancio

ATTIVO

2021

2022

PASSIVO

2021

2022

BII) IMM MAT.

 

 

A) PATRIMONIO N

 

 

2) Impianti e Macch.

80

100

VI) Altre Riserve

 

 

 

 

 

Riserva Indisponibile

20

 

 

 

 

IX) Utile esercizio

 

 

CONTO ECONOMICO

2021

2022

B) COSTI PRODUZIONE

 

 

10) Ammortamenti e Svalutazioni

 

 

b) ammortamento Immobilizzazioni materiali

20

 

21) Utile o perdite esercizio

 

 

Illustrare il processo di costituzione della riserva indisponibile.

Da un punto di vista contabile, ai sensi della normativa dell’art. 60 del D.L. n. 104/2020, la sospensione degli ammortamenti determina la costituzione di riserve indisponibili (pari all’importo degli ammortamenti sospesi) secondo tre possibili casistiche:

  1. utilizzo della riserva maturata con utili di esercizio, che risultano, pertanto, capienti;
  2. utilizzo di utili di riserve disponibili di esercizi precedenti;
  3. utilizzo di riserve disponibili negli esercizi futuri.

Certamente, quest’ultima fattispecie è quella più critica, in quanto richiede che gli amministratori, in nota integrativa, chiariscano e argomentino con il supporto di adeguati piani previsionali redatti con prudenza la formazione del risultato di esercizio positivo prevista per anni successivi. Non vi è alcun dubbio che, in tali circostanze, la decisione di sospendere o meno la perdita di esercizio (fino al 2026) va valutata sia con riferimento alla normativa, prorogata anche per i bilanci in chiusura al 31 dicembre 2021, sia analizzando gli effetti prodotti dalla formazione della riserva indisponibile nella copertura di eventuali perdite che potrebbero sopraggiungere.

2) RIVALUTAZIONE
commi 622-624 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) hanno modificato la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, contenuta nell’art. 110 del D.L. n. 104/2020 (nuovi commi 8-ter e 8-quater), statuendo la deducibilità degli ammortamenti dei marchi e dell’avviamento in misura non superiore a 1/50 del costo/valore. In deroga a tale limite, la deduzione può essere effettuata in misura di 1/18, con versamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 12 al 16 per cento) secondo l’importo del valore risultante dalla rivalutazione, al netto dell’imposta sostitutiva del 3 per cento sulla rivalutazione.

Scaglioni ex art. 176, comma 2-ter, del TUIR, aliquota del:

  • 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
  • 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 10 milioni di euro.

A supporto e a chiarimento vi sono le disposizioni contenute nella bozza del Documento interpretativo 10, “Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento” del 3 marzo 2022, secondo cui le possibili opzioni sono:

  1. ESTENSIONE DEL PERIODO FISCALE A 50 ANNI;
  2. FACOLTA’ DI MANTENERE A 18 ANNI IL PERIODO DI AMMORTAMENTO FISCALE;
  3. FACOLTA’ DI REVOCARE LA SCELTA DI AFFRANCAMENTO FISCALE.

La nota integrativa deve illustrare l’opzione scelta e i relativi effetti economici-patrimoniali.

In caso di mancanza di specifica scelta, secondo la normativa prevale ex lege l’estensione del periodo fiscale a 50 anni.

Il decreto “Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022 , convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25), è intervenuto nuovamente sulla disciplina, inserendo nell’art. 1  della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 624-bis. Ai sensi di quest'ultima disposizione "I soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca”.

È pertanto introdotta anche la possibilità di revocare civilisticamente l’operazione effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2020. In tal caso la Nota Integrativa deve accogliere l’informativa di supporto.

3) DEROGHE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI NON IMMOBILIZZATI
Dopo ben tre esercizi di proroga della normativa in deroga, per l’esercizio in corso si torna alla valutazione secondo la normativa ordinaria dei titoli iscritti nell’attivo circolante. A tale fine, serve un’informativa di raccordo con esercizi precedenti, ossia riportare gli esercizi per cui si è beneficiato della deroga, nonché il dettaglio dei titoli per cui è stata applicata la valutazione in deroga.

3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e costi di sviluppo, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento

Attenzione: Evidenziare l’eventuale sospensione delle quote di ammortamento.

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio

Ai sensi del Documento OIC 9, rimangono valide le disposizioni in tema di perdite durevoli di valore, di cui all’art. 2426, primo comma, n. 3), c.c., anche in presenza di sospensione delle quote di ammortamento.
Pertanto, se vi sono indicatori ai sensi dell’OIC 9, si procede con la determinazione di perdite durevoli di valore, nonché alla rilevazione di eventuali svalutazioni e si riportano a tale punto le informazioni di supporto.

Lo stato emergenziale Covid-19 non costituisce indicatore di perdita.

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni

In aggiunta all’informativa ordinaria, si riportano anche specifiche informazioni nel caso in cui la società abbia provveduto alla costituzione di eventuali Fondi finalizzati al supporto della gestione di alcune criticità post Covid-19.

→ Rischi di aumenti di contenziosi con lavoratori a seguito del venire meno della CIG e attivazione di procedure per la fuoriuscita;
→ valutazione del rischio di insolvenza di alcuni creditori;
→ aggiornamento programmi;
→ manutenzioni impianti;
→ criticità connesse all’incremento dei costi energetici e per materia prima.

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito

Evidenziare gli effetti in essere relativamente alla situazione patrimoniale-finanziaria ed economica delle società per cui si detengono le partecipazioni, in particolare in merito alla distribuzione o meno di dividendi.
In caso di presenza di partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, con società ucraine e russe, diventa fondamentale argomentare in merito alla situazione in atto.

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche

Evidenziare gli effetti relativamente a eventuali slittamenti dei termini per incasso dei crediti e per pagamento dei fornitori e relative richieste di garanzie e modifiche di clausole contrattuali.

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio

Documentare eventuali oscillazioni delle valute causate da stato di crisi.

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce "altre riserve"

Nel caso di moratorie di finanziamenti e di contratti di leasing, riportare dettagli in merito alla rimodulazione del risconto attivo sul maxicanone, nonché dei ratei passivi relativamente a interessi di competenza sui finanziamenti.
Per quanto riguarda le “altre riserve”, informare in merito alla costituzione di riserve indisponibili a causa dell’esercizio della normativa in deroga, in particolare per la sospensione degli ammortamenti e per la sospensione delle perdite di esercizio.

7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi

Aggiornare la tabella delle riserve, riepilogando nel dettaglio i movimenti avvenuti al fine di costituire l’eventuale riserva indisponibile per la sospensione degli ammortamenti e per la sospensione delle perdite.

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce

Aggiornare l’informativa in merito all’andamento degli oneri finanziari, quali conseguenze della rinegoziazione dei finanziamenti.

9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati

Indicare gli effetti del permanere dello stato emergenziale su eventuali impegni e garanzie in essere.

La struttura della nota integrativa per il bilancio Covid

Parte prima: dal punto 10 al punto 14 - Voci del conto economico

10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche

BILANCIO COVID
Relativamente all’importo dei ricavi, dettagliare le variazioni degli importi rispetto all’anno precedente, individuando le cause.
Riportare, inoltre, informazioni circa la revisione di eventuali clausole contrattuali in essere.

Si evidenzia che è in essere la definizione delle nuove regole per la valutazione e corretta iscrizione in bilancio dei ricavi, ai sensi del nuovo OIC 34.

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri

13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

Dettagliare le informazioni circa eventuali contributi/sostegni ricevuti, nonché le modalità seguite per la loro contabilizzazione, secondo il seguente schema, oltre a riportare un raccordo informativo ai sensi degli obblighi di indicare i contributi ricevuti superiori a 10.000 euro (legge trasparenza erogazioni pubbliche)

INCENTIVI FINANZIARI

  1. Contributi in c/esercizio
  2. Contributi in c/interessi
  3. Contributi in c/capitale e in c/impianti

CREDITI D’IMPOSTA

  1. In c/esercizio
  2. In c/impianti

Si ricorda, inoltre, di aggiungere l’informativa richiesta dal documento OIC, “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali”, versione definitiva del 3 agosto 2021:
Precisamente, “Con riferimento alla valutazione del credito, si richiama il paragrafo 86 dell’OIC 25 il quale prevede che la valutazione dei crediti e dei debiti tributari (voci CII5-bis “crediti tributari” e D12 “debiti tributari”) è effettuata secondo la disciplina generale prevista rispettivamente per i crediti nell’OIC 15 “Crediti” e per i debiti nell’OIC 19 “Debiti””.
Si ricorda che le società che redigono il bilancio in forma ordinaria devono valutare i crediti tributari secondo il criterio del costo ammortizzato.
A tale fine, “la società deve stimare i flussi finanziari futuri (i.e. le detrazioni future) considerando anche che la detrazione fiscale può essere utilizzata entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
… in sede di rilevazione iniziale, l’OIC 15 al paragrafo 41 prevede che, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato”.
Considerate le difficoltà e onerosità, “si può presumere che il tasso di mercato possa corrispondere al tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (tasso di interesse implicito del credito). …
Nel caso in cui, invece, un tasso di attualizzazione di mercato fosse desumibile, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l’iscrizione avviene al valore attuale delle future detrazioni determinato applicando tale tasso di mercato.”.
Le società committenti devono, inoltre, riportare le informazioni previste dal paragrafo 90 dell’OIC 16 sulle modalità di contabilizzazione dei contributi ricevuti.
Pertanto, si ricordano le due metodologie:

  1. metodo indiretto, con il quale i contributi sono portati a riduzione del costo, in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi. In tale modo, gli ammortamenti sono calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni immateriali, mentre tra gli altri ricavi e proventi viene inserita la quota di contributo di competenza dell’esercizio;
  2. metodo diretto, con il quale i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni immateriali cui si riferiscono. Con questo metodo, sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione immateriale, al netto dei contributi.

14) un apposito prospetto contenente:

  1. la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
  2. l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione

Illustrare nel dettaglio gli effetti delle normative emergenziali sulla fiscalità differita, in particolare con riferimento alla sospensione delle quote di ammortamento.

Parte prima: dal punto 15 al punto 22-septies - Altre informazioni

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria

16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria

16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori

BILANCIO COVID
Informazioni in merito a eventuali finanziamenti effettuati dai soci, in particolare se in deroga ai sensi art. 8 del D.L. n. 23/2020

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio

BILANCIO COVID
Illustrare gli effetti di eventuale moratoria dei contratti di leasing, in particolare relativi alla rimodulazione del piano e del risconto sul maxicanone.

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società

22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

BILANCIO COVID
Il riferimento per meglio compilare questa sezione della nota integrativa è l’OIC 29. In particolare, si ricorda che devono essere recepiti nei valori di bilancio, in conformità con il postulato della competenza, solo i fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio. Viceversa, non devono essere recepiti nei valori di bilancio, perché di competenza dell’esercizio successivo, ma solo illustrati, se rilevanti, i fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio.
Di seguito alcune esemplificazioni ai sensi di quanto riportato nello stesso OIC 29.

FATTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO CHE DEVONO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO

FATTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO CHE NON DEVONO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO

Definizione di una causa legale in corso per importo diverso da quello prevedibile alla data di bilancio

Contenziosi relativi a fatti sorti dopo la chiusura dell’esercizio

Fallimento di un debitore

Diminuzione del valore di mercato di titoli, che riflette condizioni intervenute dopo la chiusura dell’esercizio

Vendita di rimanenze a prezzi inferiori al costo

Fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato di titoli o dei tassi di cambio

Determinazione del costo di attività vendute prima della chiusura dell’esercizio

Distruzione di cespiti o rimanenze a seguito di incendi o calamità naturali

Determinazione di premi per dipendenti per prestazioni relative all’esercizio chiuso

Ristrutturazione di debiti

Scoperta di errori o frodi

Sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine

 

Emissione prestiti obbligazionari

 

Operazioni straordinarie

 

Dismissioni di importanti attività

 

Acquisti o cessioni di aziende

 

Aumenti di capitale

 

Quotazione nelle borse valori

Per quanto concerne lo stato pandemico, considerato che l’inizio del 2021 si è caratterizzato per una nuova ondata, con un ulteriore periodo di lock down per molte attività, sarà necessario riportare in questa sezione le informazioni per permettere al lettore del bilancio di comprendere gli ulteriori effetti per la società connessi allo stato pandemico ancora in atto.

Descrizione di:
1. modalità concrete con cui la società ha affrontato l’emergenza;
2. tipologie di misure di contenimento del contagio poste in essere: modalità di smart working (se totale o parziale e, nel caso, per quali figure);
3. riunioni in audio-video conferenza;
4. chiusura di alcuni reparti;
5. attivazione di parziale o totale CIG;
6. erogazione di permessi, retribuiti e non, e periodi di ferie;
7. riorganizzazione contatti con i clienti e gestione attività di backoffice-reception;
8. utilizzo di riorganizzazione delle linee produttive;
9. misure per salvaguardare la distanza di sicurezza;
10. utilizzo di mascherine da parte dei collaboratori, ecc.;

 La nota integrativa deve accogliere anche qualche considerazione con riferimento agli effetti legati ai fatti della guerra Russia e Ucraina; condividendo l’orientamento che, trattandosi di eventi successivi alla chiusura dell’esercizio - accaduti a febbraio 2022 - si ritiene non debbano essere recepiti nei valori del bilancio 2021 (OIC 29, par 59); tuttavia, nei casi in cui destino dubbi significativi agli effetti del going concern, dovranno essere illustrati in nota integrativa, evidenziando tutti gli elementi quantitativi e qualitativi che possano mettere in grado gli stakeholders e gli utilizzatori del bilancio di comprendere incertezze e dubbi significativi sulla continuità aziendale.
Gli amministratori devono valutare le potenziali implicazioni che la crisi in atto può generare sulle società da loro amministrate.
Gli effetti possono differire da caso a caso e le società maggiormente esposte sono quelle che, nei Paesi colpiti:

  • conseguono una rilevante quota dei propri ricavi;
  • acquistano materie prime non facilmente sostituibili;
  • hanno società partecipate, branch, altri investimenti.

Diventa fondamentale descrivere l’impatto sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica, coordinandolo con le analisi da fornire nella relazione sulla gestione, in particolare da parte delle imprese che intrattengono significativi scambi con i Paesi più interessati dal conflitto.
In particolare, potrebbe essere significativo illustrare la prevedibile evoluzione della gestione, commentando l’andamento dei dati dei primi mesi del 2022, nonché riportare l’aggiornamento dei budget o di altri documenti di programmazione.

Esempio
Si può riportare uno schema di sintesi dei risultati conseguiti nel primo trimestre 2022 in comparazione con i dati del budget

ATTIVO

I Trim. 22

Budget I Trim. 2022

PASSIVO

I Trim. 22

Budget I Trim. 2022

Attivo Immobilizzato

 

 

Patrimonio Netto

 

 

Attivo Circolante

 

 

Debiti a M/L termine

 

 

 

 

 

Debiti a breve termine

 

 

 

CONTO ECONOMICO

I Trim. 2022

Budget I Trim. 2022

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

 

 

B) COSTI PRODUZIONE

 

 

A-B

 

 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARIE

 

 

D) RETTIFICHE

 

 

A-B+/-C+/-D

 

 

21) Utile o perdite esercizio

 

 

 

22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato

22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato

22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Riferimenti normativi:

  • Codice civile, artt. 2423, 2427 e 2427-bis;
  • OIC 11, “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”;
  • OIC 29, “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

Sullo stesso argomento:Nota integrativa