Introduzione
Ai sensi del principio contabile OIC 11, la nota integrativa al bilancio deve:
- rendere comprensibile la schematica simbologia contabile, ovvero i valori iscritti in bilancio che, in caso contrario, sarebbero muti;
- fornire informazioni complementari di carattere patrimoniale, finanziario ed economico.
La funzione della nota integrativa è, quindi, quella di “integrare” e illustrare il contenuto degli schemi che compongono il bilancio.
Con riferimento all’esercizio 2021, anno ancora difficile a causa del perdurare dello stato emergenziale, la nota integrativa assume un ruolo ancora più importante per ulteriori due aspetti rilevanti:
- il ritorno dopo ben due esercizi di valutazione in deroga del postulato della continuità aziendale all’utilizzo di criteri di valutazione ordinari secondo le disposizioni statuite dall’OIC 11 e dall’art. 2423 c.c.;
- l'invasione dell'Ucraina a febbraio 2022 e, a seguire, le sanzioni occidentali, che sono destinate inevitabilmente a riflettersi anche sulla redazione dei bilanci d'esercizio 2021 e, ancora di più, sui conti semestrali di molte società. Pertanto, gli amministratori devono valutare le potenziali implicazioni che la crisi in atto può generare sulle società da loro amministrate. Gli effetti possono differire da caso a caso e le società maggiormente esposte sono quelle che, nei Paesi colpiti, conseguono una rilevante quota dei propri ricavi, acquistano materie prime non facilmente sostituibili, hanno società partecipate, branch, altri investimenti, ecc. Una prima considerazione da fare, in stretta analogia con quanto fatto per il bilancio 2019 a proposito della crisi pandemica da Covid-19, è se gli effetti della guerra possano determinare cambiamenti nelle valutazioni delle voci del bilancio. A tale riguardo, essendo l'evento accaduto nel corso del mese di febbraio 2022, in conformità alla disposizione del par. 59 dell'OIC 29, lo stesso andrebbe classificato tra i “fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio”.
Pertanto, risulta evidente che, in condizioni di incertezza come quelle che stiamo vivendo, fornire un’informativa trasparente ai destinatari del bilancio diventa fondamentale, anche in termini di responsabilità dell’organo amministrativo.
Inoltre, a fronte degli interventi legislativi finalizzati a prorogare alcune normative emergenziali per “supportare” anche la redazione del bilancio 2021, la nota integrativa deve fornire un’informativa supplementare nei casi di:
- sospensione degli ammortamenti;
- sospensione delle perdite;
- riallineamento dei valori dei marchi e avviamento che hanno formato oggetto di rivalutazione;
- utilizzo dei tanti crediti d’imposta contabilizzati per diverse finalità.
Il tutto nel rispetto delle disposizioni a supporto della compilazione della nota integrativa previste dalle seguenti fonti normative:
- art. 2427 c.c. “Contenuto della nota integrativa”;
- art. 2427-bis c.c. “Informazioni relative al «fair value» degli strumenti finanziari”;
- altre norme del codice civile, diverse dalle precedenti;
- altre disposizioni diverse dal codice civile, che prescrivono l’informativa da esporre, prevedendo, altresì, l’esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
La struttura della nota integrativa
Parte prima: dal punto 1 al punto 9 - Voci del patrimonio
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato |
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LA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITA’ Nel caso in cui la società, negli esercizi precedenti, si sia avvalsa delle deroghe ai criteri generali di cui all’art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. decreto “Liquidità”), e all’art. 38-quater, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto “Rilancio”), è importante che la nota integrativa riporti in merito, anche mediante un richiamo delle risultanze dei bilanci precedenti, nonché delle motivazioni che hanno determinato la scelta di derogare. Si procede poi all’illustrazione degli strumenti utilizzati per valutare lo stato di equilibrio patrimoniale-finanziario ed economico, premessa indispensabile per individuare l’esistenza di eventuali incertezze significative che possono impattare sulla capacità della società di continuare le attività come azienda in funzionamento.
nonché il DSCR e anche il test pratico per la valutazione della sostenibilità del debito, introdotto dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147. Altri fattori da considerare per evidenziare incertezze:
Va anche ricordato come, ai sensi dell’OIC 11, par 23, se non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività (ma non ancora cause di scioglimento), la valutazione delle voci di bilancio avviene nella prospettiva della continuità aziendale, tenendo conto del limitato orizzonte temporale residuo nell’applicazione dei principi rilevanti; in particolare:
Riportare in nota integrativa le informazioni su:
Le informazioni ottenute mediante indicatori devono poi essere integrate con i dati riportati nel piano previsionale di cui il chiaro riferimento ai sensi dell’OIC 11. L’esito dell’analisi del presupposto della continuità aziendale può evidenziare l’assenza di incertezze significative, per cui la valutazione potrà essere argomentata in un paragrafo simile a quello di seguito riportato. “La valutazione del postulato della continuità aziendale è stata fatta ai sensi dell’art 2423-bis, primo comma, n. 1), c.c., e delle disposizioni di cui all’OIC 11, considerato anche il permanere delle criticità causate dagli effetti che la pandemia da Covid-19 ha comportato sull’economia nazionale e mondiale. Diversamente, nel caso di individuazione di incertezze, gli scenari possibili potrebbe essere tre:
PARAGRAFO CON INCERTEZZA SUPERABILE COORDINAMENTO CON LA PROROGA NORMATIVA DELLA SOSPENSIONE DELLE PERDITE DI ESERCIZIO Quali impatti vi sono sulla continuità per una società già in perdita nel 2020 (che ha azzerato l’intero patrimonio netto), di nuovo in perdita nel 2021?
Gli amministratori si trovano a:
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2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio |
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BILANCI COVID
Il D.L. n. 228/2021 (cd. “Milleproroghe”), convertito dalla legge n. 15/2022 - ha previsto la proroga della stessa normativa; in particolare, l’ultimo periodo dell’art. 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104/2020 (già sostituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234), viene interamente sostituito dal D.L. n. 228/2021 (decreto “Milleproroghe”): “La società, avvalendosi della facoltà prevista dalla proroga dell’art. 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104/2020, di cui D.L. n. 228/2021, ha deciso di ridurre del … % la quota di ammortamento per l’esercizio 2021 relativamente ai seguenti beni …, a seguito del loro minore utilizzo derivante dalla contrazione dell’attività, per importo totale pari a euro … (oppure considerata la chiusura dell’attività per giorni … dal … al …), da destinare a una riserva indisponibile di utili. L’impatto sul conto economico e sullo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, al netto dell’effetto fiscale (rilevato nel Fondo imposte differite), è pari a euro …”. Per quanto concerne gli impatti in termini economici e patrimoniali della deroga, si riportano le seguenti tabelle esplicative, relativamente alla sospensione già effettuata nel 2020 e alla sospensione 2021. SOSPENSIONE 2020
Di cui quota per imposte differite …. SOSPENSIONE 2021
Effetti sul bilancio
Illustrare il processo di costituzione della riserva indisponibile. Da un punto di vista contabile, ai sensi della normativa dell’art. 60 del D.L. n. 104/2020, la sospensione degli ammortamenti determina la costituzione di riserve indisponibili (pari all’importo degli ammortamenti sospesi) secondo tre possibili casistiche:
Certamente, quest’ultima fattispecie è quella più critica, in quanto richiede che gli amministratori, in nota integrativa, chiariscano e argomentino con il supporto di adeguati piani previsionali redatti con prudenza la formazione del risultato di esercizio positivo prevista per anni successivi. Non vi è alcun dubbio che, in tali circostanze, la decisione di sospendere o meno la perdita di esercizio (fino al 2026) va valutata sia con riferimento alla normativa, prorogata anche per i bilanci in chiusura al 31 dicembre 2021, sia analizzando gli effetti prodotti dalla formazione della riserva indisponibile nella copertura di eventuali perdite che potrebbero sopraggiungere. 2) RIVALUTAZIONE Scaglioni ex art. 176, comma 2-ter, del TUIR, aliquota del:
A supporto e a chiarimento vi sono le disposizioni contenute nella bozza del Documento interpretativo 10, “Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento” del 3 marzo 2022, secondo cui le possibili opzioni sono:
La nota integrativa deve illustrare l’opzione scelta e i relativi effetti economici-patrimoniali. In caso di mancanza di specifica scelta, secondo la normativa prevale ex lege l’estensione del periodo fiscale a 50 anni. Il decreto “Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022 , convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25), è intervenuto nuovamente sulla disciplina, inserendo nell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 624-bis. Ai sensi di quest'ultima disposizione "I soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca”. È pertanto introdotta anche la possibilità di revocare civilisticamente l’operazione effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2020. In tal caso la Nota Integrativa deve accogliere l’informativa di supporto. 3) DEROGHE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI NON IMMOBILIZZATI |
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3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e costi di sviluppo, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento |
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Attenzione: Evidenziare l’eventuale sospensione delle quote di ammortamento. |
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3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio |
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Ai sensi del Documento OIC 9, rimangono valide le disposizioni in tema di perdite durevoli di valore, di cui all’art. 2426, primo comma, n. 3), c.c., anche in presenza di sospensione delle quote di ammortamento. Lo stato emergenziale Covid-19 non costituisce indicatore di perdita. |
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4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni |
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In aggiunta all’informativa ordinaria, si riportano anche specifiche informazioni nel caso in cui la società abbia provveduto alla costituzione di eventuali Fondi finalizzati al supporto della gestione di alcune criticità post Covid-19. → Rischi di aumenti di contenziosi con lavoratori a seguito del venire meno della CIG e attivazione di procedure per la fuoriuscita; |
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5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito |
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Evidenziare gli effetti in essere relativamente alla situazione patrimoniale-finanziaria ed economica delle società per cui si detengono le partecipazioni, in particolare in merito alla distribuzione o meno di dividendi. |
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6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche |
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Evidenziare gli effetti relativamente a eventuali slittamenti dei termini per incasso dei crediti e per pagamento dei fornitori e relative richieste di garanzie e modifiche di clausole contrattuali. |
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6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio |
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Documentare eventuali oscillazioni delle valute causate da stato di crisi. |
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6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine |
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7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce "altre riserve" |
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Nel caso di moratorie di finanziamenti e di contratti di leasing, riportare dettagli in merito alla rimodulazione del risconto attivo sul maxicanone, nonché dei ratei passivi relativamente a interessi di competenza sui finanziamenti. |
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7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi |
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Aggiornare la tabella delle riserve, riepilogando nel dettaglio i movimenti avvenuti al fine di costituire l’eventuale riserva indisponibile per la sospensione degli ammortamenti e per la sospensione delle perdite. |
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8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce |
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Aggiornare l’informativa in merito all’andamento degli oneri finanziari, quali conseguenze della rinegoziazione dei finanziamenti. |
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9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati |
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Indicare gli effetti del permanere dello stato emergenziale su eventuali impegni e garanzie in essere. |
La struttura della nota integrativa per il bilancio Covid
Parte prima: dal punto 10 al punto 14 - Voci del conto economico
10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche |
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BILANCIO COVID Si evidenzia che è in essere la definizione delle nuove regole per la valutazione e corretta iscrizione in bilancio dei ricavi, ai sensi del nuovo OIC 34. |
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11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi |
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12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri |
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13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali |
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Dettagliare le informazioni circa eventuali contributi/sostegni ricevuti, nonché le modalità seguite per la loro contabilizzazione, secondo il seguente schema, oltre a riportare un raccordo informativo ai sensi degli obblighi di indicare i contributi ricevuti superiori a 10.000 euro (legge trasparenza erogazioni pubbliche)
Si ricorda, inoltre, di aggiungere l’informativa richiesta dal documento OIC, “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali”, versione definitiva del 3 agosto 2021:
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14) un apposito prospetto contenente:
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Illustrare nel dettaglio gli effetti delle normative emergenziali sulla fiscalità differita, in particolare con riferimento alla sospensione delle quote di ammortamento. |
Parte prima: dal punto 15 al punto 22-septies - Altre informazioni
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria |
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16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria |
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16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile |
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17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio |
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18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono |
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19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative |
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19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori |
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BILANCIO COVID |
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20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis |
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21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma |
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22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio |
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BILANCIO COVID |
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22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società |
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22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società |
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22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio |
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BILANCIO COVID
Per quanto concerne lo stato pandemico, considerato che l’inizio del 2021 si è caratterizzato per una nuova ondata, con un ulteriore periodo di lock down per molte attività, sarà necessario riportare in questa sezione le informazioni per permettere al lettore del bilancio di comprendere gli ulteriori effetti per la società connessi allo stato pandemico ancora in atto. Descrizione di: La nota integrativa deve accogliere anche qualche considerazione con riferimento agli effetti legati ai fatti della guerra Russia e Ucraina; condividendo l’orientamento che, trattandosi di eventi successivi alla chiusura dell’esercizio - accaduti a febbraio 2022 - si ritiene non debbano essere recepiti nei valori del bilancio 2021 (OIC 29, par 59); tuttavia, nei casi in cui destino dubbi significativi agli effetti del going concern, dovranno essere illustrati in nota integrativa, evidenziando tutti gli elementi quantitativi e qualitativi che possano mettere in grado gli stakeholders e gli utilizzatori del bilancio di comprendere incertezze e dubbi significativi sulla continuità aziendale.
Diventa fondamentale descrivere l’impatto sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica, coordinandolo con le analisi da fornire nella relazione sulla gestione, in particolare da parte delle imprese che intrattengono significativi scambi con i Paesi più interessati dal conflitto. Esempio
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22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato |
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22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato |
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22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite |
Riferimenti normativi: