Regole generali per calcolare l’IRPEF
Non cambiano le regole generali di calcolo dell’imposta che, sostanzialmente, si basa su tre step:
- calcolo dell’imposta lorda;
- determinazione dell’imposta netta;
- determinazione dell’imposta dovuta o a credito.
Quindi:
- l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili (art. 10 del D.P.R. n. 917/1986), le relative aliquote per scaglioni di reddito (art. 11 del D.P.R. n. 917/1986);
- l’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste per carichi di famiglia (art. 12 del D.P.R. n. 917/1986), dal 2022, ove ancora spettanti, per lavoro (art. 13 del D.P.R. n. 917/1986), per oneri e spese (artt. 15, 16 e 16-bis del D.P.R. n. 917/1986), nonché le altre detrazioni previste da specifiche disposizioni di legge;
- dall’imposta netta si detraggono (art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986):
-
- i crediti d’imposta, tenendo presente che, se il loro ammontare è superiore a quello dell’imposta netta, il contribuente può scegliere di scomputare l’eccedenza dall’imposta relativa al periodo d’imposta successivo oppure di chiederne il rimborso con la dichiarazione dei redditi;
- gli acconti d’imposta;
- le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.
Chiaramente, se l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta, dei versamenti e delle ritenute, è superiore a quello dell’imposta netta sul reddito complessivo, l’eccedenza può essere (a scelta) (art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986):
- scomputata in diminuzione dall’imposta del periodo d’imposta successivo;
- chiesta a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Aliquote
Come anticipato, la prima novità consiste nell’avere ridefinito le aliquote e gli scaglioni di reddito.
Andando un po’ più nel dettaglio, per prima cosa viene prevista la riduzione, da 5 a 4, delle aliquote IRPEF.
Infatti:
- viene soppressa l’aliquota del 41 per cento;
- la seconda aliquota si abbassa dal 27 al 25 per cento;
- la terza passa dal 38 al 35 per cento, ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro;
- i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43 per cento.
Nella tabella che segue si riportano le nuove aliquote e scaglioni, raffrontandoli con quelli in vigore fino al 31 dicembre 2021.
Aliquote e scaglioni fino al 31 dicembre 2021 |
Aliquote e scaglioni dal 1° gennaio 2022 |
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Analizzando la tabella, appare chiaro che:
- il penultimo scaglione si ferma a 50.000 euro, anziché a 55.000 euro;
- scompare lo scaglione 55.000 - 75.000 euro, in precedenza tassato al 41 per cento;
- le due aliquote intermedie del 27 e 38 per cento si riducono, rispettivamente, al 25 e 35 per cento.
Per capire meglio l’impatto delle nuove aliquote e scaglioni, proviamo a fare qualche esempio di calcolo, tenendo conto, però, che gli esempi che seguono rappresentano una fotografia poco realistica, in quanto, per determinare l’esatto carico fiscale, occorre tenere conto di molte altre variabili che, per semplicità, non vengono considerate.
Si supponga il caso di un contribuente che ha un reddito di 14.000 euro.
L’IRPEF lorda sarà pari a 3.220 euro (14.000 * 23%), sia nel 2021, che nel 2022, per cui resterà invariata.
Si supponga il caso di un contribuente che ha un reddito di 20.000 euro.
Per il 2021, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (5.000 * 27%) = 3.450 + 1.350 = 4.800 euro.
Per il 2022, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (5.000 * 25%) = 3.450 + 1.250 = 4.700 euro.
Pertanto, il carico fiscale dal 2022 si riduce di 100 euro (4.800 - 4.700).
Si supponga il caso di un contribuente che ha un reddito di 30.000 euro.
Per il 2021, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (13.000 * 27%) + (2.000 * 38%) = 3.450 + 3.510 + 760 = 7.720 euro.
Per il 2022, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (13.000 * 25%) + (2.000 * 35%) = 3.450 + 3.250 + 700 = 7.400 euro.
Pertanto, il carico fiscale dal 2022 si riduce di 320 euro (7.720 -7.400).
Si supponga il caso di un contribuente che ha un reddito di 56.000 euro.
Per il 2021, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (13.000 * 27%) + (27.000 * 38%) + (1.000 * 41%) = 3.450 + 3.510 + 10.260 + 410 = 17.630 euro.
Per il 2022, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (13.000 * 25%) + (22.000 * 35%) + (6.000 * 43%) = 3.450 + 3.250 + 7.700 + 2.580 = 16.980 euro.
Pertanto, il carico fiscale dal 2022 si riduce di 650 euro (17.630 -16.980).
Si supponga il caso di un contribuente che ha un reddito di 75.000 euro.
Per il 2021, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (13.000 * 27%) + (27.000 * 38%) + (20.000 * 41%) = 3.450 + 3.510 + 10.260 + 8.200 = 25.420 euro.
Per il 2022, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (13.000 * 25%) + (22.000 * 35%) + (25.000 * 43%) = 3.450 + 3.250 + 7.700 + 10.750 = 25.150 euro.
Pertanto, il carico fiscale dal 2022 si riduce di 270 euro (25.420 -25.150).
Da 75.000 euro in su, il risparmio IRPEF 2022 su IRPEF 2021 pari a 270 euro rimane costante.
“No tax area”
Ai fini del calcolo dell’imposta, resta confermata la regola secondo cui l’IRPEF non è dovuta (cd. no tax area) (art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986), qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente:
- redditi di pensione di importo non superiore a 7.500 euro;
- redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro;
- reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Di conseguenza:
- non sono dovute neppure le relative addizionali IRPEF regionale e comunale;
- non deve essere presentata la dichiarazione dei redditi (sempre che il contribuente non sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili).
Il limite di pensione di 7.500 euro deve essere riferito all’intero anno.
Pertanto, in caso di possesso di redditi di pensione percepiti per un periodo inferiore all’anno, ferma restando la sussistenza delle altre condizioni richieste dalla norma, l’esonero spetta solo se il reddito, rapportato all’intera annualità, risulta uguale o inferiore al predetto limite.
Inoltre, resta valida anche la regola in base alla quale l’IRPEF non è dovuta, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari (art. 25 del D.P.R. n. 917/1986) di importo complessivo non superiore a 500 euro (art. 11, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986).
Detrazioni per lavoro
Una parte importante della riforma dell’IRPEF riguarda la revisione delle detrazioni per lavoro.
L’intervento è stato dettato dall’esigenza di compensare l’impatto delle nuove aliquote e detrazioni, specie sui redditi più bassi, evitando quanto più possibile i salti d’imposta.
In estrema sintesi, vengono rimodulate le detrazioni spettanti per tipologia di reddito e avvicinate le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).
Di seguito si riportano una serie di tabelle con il raffronto tra vecchie e nuove detrazioni
Redditi di lavoro dipendente
Detrazioni fino al 31 dicembre 2021 |
Detrazioni dal 1° gennaio 2022 |
Detrazione rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
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Detrazione rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
Il suddetto importo si incrementa di 65 euro per i redditi da 25.000 euro a 35.000 euro. |
Regole operative Ai fini dell’attribuzione delle detrazioni, l’anno deve essere sempre assunto come composto di 365 giorni, anche quando è bisestile. In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta. In caso di reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, le detrazioni spettanti nella misura di 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato:
Il contribuente che può fruire di più di una delle detrazioni minime può scegliere di applicare quella più favorevole. Inoltre, le detrazioni fisse di 690 euro e di 1.380 euro, rispettivamente per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, devono essere rapportate dal sostituto al periodo di lavoro nell’anno (art. 23, secondo comma, lett. a, del D.P.R. n. 600/1973). Il percipiente può comunque fruire della parte di detrazione eventualmente non goduta in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio. Se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto deve assumere, ai fini del calcolo della detrazione spettante, il reddito di lavoro dipendente che egli stesso corrisponde e, pertanto, ricorrendone i presupposti, tenere conto della misura minima della detrazione, attribuendola a partire dalla corresponsione della prima retribuzione. A tale fine, il sostituto può comunque invitare i dipendenti a fornire, ove lo ritengano opportuno, gli elementi che consentano un’applicazione più precisa della detrazione. Inoltre:
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Sulla base delle predette regole, è possibile ricavare le seguenti formule di calcolo delle detrazioni.
Importi in vigore fino al 2021
Reddito complessivo in euro (1) |
Importo della detrazione (2) |
Non superiore a 8.000 |
1.880 (3) |
Compreso tra 8.001 e 28.000 |
978 + [902 x (28.000 - reddito complessivo) / 20.000] |
Compreso tra 28.001 e 55.000 |
978 x [(55.000 - reddito complessivo) / 27.000] |
Oltre 55.000 |
0 |
(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca e del regime forfetario. |
Importi in vigore dal 2022
Reddito complessivo in euro (1) |
Importo della detrazione (2) |
Non superiore a 15.000 |
1.880 (3) |
Compreso tra 15.001 e 28.000 |
1.910 + [1.190 x (28.000 - reddito complessivo) / 13.000] 4 |
Compreso tra 28.001 e 50.000 |
1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000] (*) |
Oltre 50.000 |
0 |
(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca e del regime forfetario. |
Esempi di calcolo
Si supponga un lavoratore dipendente con i seguenti dati:
- reddito di lavoro dipendente: 14.000 euro;
- giorni di lavoro 365;
- altri redditi: 0.
La detrazione spettante sarà:
- periodo d’imposta 2021: 978 + [902 x (28.000 - 14.000) / 20.000] = 1.609,40 euro;
- periodo d’imposta 2022: 1.880,00 euro.
Si supponga un lavoratore dipendente con i seguenti dati:
- reddito di lavoro dipendente: 25.000 euro;
- giorni di lavoro 365;
- altri redditi: 0.
La detrazione spettante sarà:
- periodo d’imposta 2021: 978 + [902 x (28.000 - 25.000) / 20.000] = 1.113,30 euro;
- periodo d’imposta 2022: 1.910 + [1.190 x (28.000 - 25.000) / 13.000] = 2.184,53 euro.
Si supponga un lavoratore dipendente con i seguenti dati:
- reddito di lavoro dipendente: 35.000 euro;
- giorni di lavoro 365;
- altri redditi: 0.
La detrazione spettante sarà:
- periodo d’imposta 2021: 978 x [(55.000 - 35.000) / 27.000] = 724,40 euro;
- periodo d’imposta 2022: {1.910 x [(50.000 - 35.000) / 22.000]} + 65= 1.367,24 euro.
Redditi di pensione
Detrazioni fino al 31 dicembre 2021 (1) |
Detrazioni dal 1° gennaio 2022 (1) |
Detrazione non cumulabile con quella prevista per il lavoro dipendente, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
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Detrazione non cumulabile con quella prevista per il lavoro dipendente, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
La detrazione è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 29.000 euro. |
(1) Va ricordato che:
(2) La detrazione di 713 euro non deve essere rapportata al periodo di pensione. |
Sulla base delle predette regole, è possibile ricavare le seguenti formule di calcolo delle detrazioni:
Importi in vigore fino al 2021
Reddito complessivo in euro (1) |
Importo detrazione (2) |
Non superiore a 8.000 |
1.880 (3) |
Compreso tra 8.001 e 15.000 |
1.297 + [583 x (15.000 - reddito complessivo) / 7.000] |
Compreso tra 15.001 e 55.000 |
1.297 x [(55.000 - reddito complessivo) / 40.000] |
Oltre 55.000 |
0 |
(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca e del regime forfetario. |
Importi in vigore dal 2022
Reddito complessivo in euro (1) |
Importo detrazione (2) |
Non superiore a 8.500 |
1.955 (3) |
Compreso tra 8.501 e 28.000 |
700 + [1.255 x (28.000 - reddito complessivo) / 19.500] (*) |
Compreso tra 28.001 e 50.000 |
700 x [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000] (*) |
Oltre 55.000 |
0 |
(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca e del regime forfetario. |
Esempi di calcolo
Si supponga un pensionato con i seguenti dati:
- reddito di pensione: 7.000 euro;
- giorni di pensione: 365;
- altri redditi: 0.
La detrazione spettante sarà:
- periodo d’imposta 2021: 1.880,00 euro;
- periodo d’imposta 2022: 1.955,00 euro.
Si supponga un pensionato con i seguenti dati:
- reddito di pensione: 14.000 euro;
- giorni di pensione: 365;
- altri redditi: 0.
La detrazione spettante sarà:
- periodo d’imposta 2021: 1.297 + [583 x (15.000 - 14.000) / 7.000] = 1.380,25 euro;
- periodo d’imposta 2022: 700 + [1.255 x (28.000 - 14.000) / 19.500] = 1.600,96 euro.
Si supponga un pensionato con i seguenti dati:
- reddito di pensione: 30.000 euro;
- giorni di pensione: 365;
- altri redditi: 0.
La detrazione spettante sarà:
- periodo d’imposta 2021: 1.297 x [(55.000 - 30.000) / 40.000] = 810,63 euro;
- periodo d’imposta 2022: 700 x [(50.000 - 30.000) / 22.000] = 636,30 euro.
Anche se la detrazione 2021 risulta maggiore rispetto al 2022, il contribuente, per effetto delle nuove aliquote IRPEF, avrà comunque un risparmio d’imposta pari a 145,68 euro.
Altri redditi
Detrazioni fino al 31 dicembre 2021 (1) |
Detrazioni dal 1° gennaio 2022 (1) |
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi assimilati al lavoro dipendente di cui agli artt. 50, comma 1, lett. e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’art. 10, comma 1, lett. c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lett. i) e l), del D.P.R. n. 917/1986 (2), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste per lavoro dipendente o pensione, pari a:
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Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi assimilati al lavoro dipendente di cui agli artt. 50, comma 1, lett. e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’art. 10, comma 1, lett. c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lett. i) e l), del D.P.R. n. 917/1986 (2), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste per lavoro dipendente o pensione, pari a:
La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro, ma non a 17.000 euro. |
(1) Va ricordato che:
(2) Si tratta dei seguenti redditi:
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Sulla base di quanto detto sopra, è possibile ricavare alcune utili formule di calcolo per determinare gli importi spettanti.
Importi in vigore fino al 2021
Reddito complessivo in euro (1) |
Importo detrazione (2) |
Non superiore a 4.800 |
1.104 |
Compreso tra 4.801 e 55.000 |
1.104 x (55.000 - reddito complessivo) / 50.200 |
Oltre 55.000 |
0 |
(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca e del regime forfetario. |
Importi in vigore dal 2022
Reddito complessivo in euro (1) |
Importo detrazione (2) |
Non superiore a 5.500 |
1.265 |
Compreso tra 5.501 e 28.000 |
500 + [765 x (28.000 - reddito complessivo) / 22.500] (*) |
Compreso tra 28.001 e 50.000 |
500 x (50.000 - reddito complessivo) / 22.000 |
Oltre 50.000 |
0 |
(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca e del regime forfetario. |
Esempi di calcolo
Si supponga un contribuente con i seguenti dati:
- reddito di lavoro autonomo: 4.000 euro;
- altri redditi: 0.
La detrazione spettante sarà:
- periodo d’imposta 2021: 1.104,00 euro;
- periodo d’imposta 2022: 1.265,00 euro.
Si supponga un contribuente con i seguenti dati:
- reddito di lavoro autonomo: 14.000 euro;
- altri redditi: 0.
La detrazione spettante sarà:
- periodo d’imposta 2021: 1.104 x (55.000 - 14.000) / 50.200= 901,64 euro;
- periodo d’imposta 2022: {500 + [765 x (28.000 - 14.000) / 22.500]} + 50= 1.025,98 euro.
Si supponga un contribuente con i seguenti dati:
- reddito di pensione: 30.000 euro;
- giorni di pensione: 365;
- altri redditi: 0.
La detrazione spettante sarà:
- periodo d’imposta 2021: 1.104 x (55.000 - 30.000) / 50.200= 549,79 euro;
- periodo d’imposta 2022: 500 x (50.000 - 30.000) / 22.000= 454,50 euro.
Anche se la detrazione 2021 risulta maggiore rispetto al 2022, il contribuente, per effetto delle nuove aliquote IRPEF, avrà comunque un risparmio d’imposta pari a 224,71 euro.
Trattamento integrativo
Per completare il quadro relativo alla tassazione delle persone fisiche e, in particolare, dei lavoratori dipendenti, non bisogna tralasciare un’altra importante novità introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Si tratta del trattamento integrativo di 1.200 euro, meglio conosciuto come “riduzione del cuneo fiscale” che, fino al 2021, è stato erogato ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro e dell’ulteriore detrazione per i redditi da 28.000 a 40.000 euro (D.L. 5 febbraio 2020, n. 3).
L’intervento si è reso necessario per uniformare la tassazione e, soprattutto, non penalizzare le fasce di reddito più basse che, grazie alla nuova curva delle aliquote e scaglioni e delle detrazioni per lavoro risultavano avere meno benefici rispetto ai contribuenti con redditi più elevati.
Pertanto, si è proceduto, sostanzialmente, su due direzioni:
- abbassare il limite di reddito per fruire del trattamento integrativo, portandolo da 28.00 euro a 15.000 euro;
- riconoscere comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione ovvero che la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
A completamento del quadro esposto, viene anche eliminata l’ulteriore detrazione per i redditi fino a 40.000 euro.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio2022:
- il trattamento integrativo nella misura annua di 1.200 euro spetta ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 15.000 euro;
- il trattamento integrativo viene riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del D.P.R. n. 917/1986), per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione (art. 13 del D.P.R. n. 917/1986), per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. a e b, del D.P.R. n. 917/1986), per erogazioni liberali (art. 15, comma 1-ter , del D.P.R. n. 917/1986), per spese sanitarie (nei limiti previsti dall’art. 15, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 917/1986), per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (art. 16-bis del D.P.R. n.917/1986), deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda. Al verificarsi della suddetta condizione, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.
Soggetti interessati
Non cambiano i soggetti che possono beneficiare del trattamento integrativo.
Esso spetta:
- ai titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49 del D.P.R. n. 917/1986), eccetto i titolari di pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati (art. 49, comma 2, lett. a, del D.P.R. n. 917/1986);
- ai titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, precisamente, per:
- compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti, maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a, del D.P.R. n. 917/1986);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art. 50, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 917/1986);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 917/1986);
- somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Tali collaborazioni non devono rientrare nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del D.P.R. n. 917/1986);
- remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 917/1986);
- prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, comunque erogate (art. 50, comma 1, lett. h-bis), del D.P.R. n. 917/1986);
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l, del D.P.R. n. 917/1986).
Regole confermate
Non sono cambiate nemmeno alcune regole applicative.
Infatti, è confermato che il trattamento integrativo spetta a coloro che non sono “incapienti” e, cioè, che hanno un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro.
A tale fine, per ragioni di omogeneità, occorre calcolare le detrazioni spettanti in base ai soli redditi che danno potenzialmente diritto al beneficio fiscale.
Pertanto, l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa.
L’importo del trattamento integrativo spettante è determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro. I sostituti d’imposta devono:
- riconoscere il trattamento integrativo spettante, ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate;
- verificare in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.
La norma richiede di verificare tre condizioni per la maturazione del diritto al trattamento integrativo:
- tipologia di reddito prodotto;
- sussistenza di un’imposta a debito dopo avere apportato le detrazioni per lavoro;
- importo del reddito complessivo.
Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero dell’importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione eventualmente spettante.
Dovrebbe essere confermata anche la regola relativa al recupero: va effettuato, nel modello F24, in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.
Di seguito si riporta una tabella con il confronto tra regole 2021 e regole 2022.
Disciplina fino al 31 dicembre 2021 |
Disciplina dal 1° gennaio 2022 |
Trattamento integrativo pari a 1.200 euro, che non concorre alla formazione del reddito, per i lavoratori che hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro |
Trattamento integrativo pari a 1.200 euro, che non concorre alla formazione del reddito, per i lavoratori che hanno un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro |
- |
Se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro e la somma di un insieme di detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del D.P.R. n. 917/1986), per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione (art. 13 del D.P.R. n. 917/1986), per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. a e b, del D.P.R. n. 917/1986), per erogazioni liberali (art. 15, comma 1-ter , del D.P.R. n. 917/1986), per spese sanitarie (nei limiti previsti dall’art. 15, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917/1986), per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986), è di ammontare superiore all’imposta lorda, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda. |
Ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo superiore a 28.000 euro, ma fino a 40.000 euro spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
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- |
Esempi di calcolo
Esempio n. 1
Si supponga un lavoratore dipendente con i seguenti dati:
- reddito di lavoro dipendente: 14.000 euro;
- giorni di lavoro 365;
- altri redditi: 0.
Il carico fiscale 2022 del contribuente e il raffronto con le regole 2021 sarà il seguente:
RIEPILOGO |
2022 |
2021 |
Reddito complessivo |
14.000,00 |
14.000,00 |
Reddito imponibile |
14.000,00 |
14.000,00 |
Imposta lorda |
3.220,00 |
3.220,00 |
Detrazioni lavoro dipendente |
1.880,00 |
1.609,40 |
Totale detrazioni |
1.880,00 |
1.609,40 |
Imposta a debito |
1.340,00 |
1.610,60 |
Trattamento integrativo |
1.200,00 |
1.200,00 |
Carico fiscale comprensivo di trattamento integrativo |
140,00 |
410,60 |
Risparmio complessivo |
270,60 |
Esempio n. 2
Si supponga un lavoratore dipendente con i seguenti dati:
- reddito di lavoro dipendente: 20.000 euro;
- giorni di lavoro 365;
- altri redditi: 0.
Il carico fiscale 2022 del contribuente e il raffronto con le regole 2021 sarà il seguente:
RIEPILOGO |
2022 |
2021 |
Reddito complessivo |
20.000,00 |
20.000,00 |
Reddito imponibile |
20.000,00 |
20.000,00 |
Imposta lorda |
4.700,00 |
4.800,00 |
Detrazioni lavoro dipendente |
2.642,21 |
1.338,80 |
Totale detrazioni |
2.642,21 |
1.338,80 |
Imposta a debito |
2.057,79 |
3.461,20 |
Trattamento integrativo |
|
1.200,00 |
Carico fiscale comprensivo di trattamento integrativo |
2.057,79 |
2.261,20 |
Risparmio complessivo |
203,41 |
Esempio n. 3
Si supponga un lavoratore dipendente con i seguenti dati:
- reddito di lavoro dipendente: 30.000 euro;
- giorni di lavoro 365;
- altri redditi: 0.
Il carico fiscale 2022 del contribuente e il raffronto con le regole 2021 sarà il seguente:
RIEPILOGO |
2022 |
2021 |
Reddito complessivo |
30.000,00 |
30.000,00 |
Reddito imponibile |
30.000,00 |
30.000,00 |
Imposta lorda |
7.400,00 |
7.720,00 |
Detrazioni lavoro dipendente |
1.801,19 |
905,53 |
Ulteriore detrazione |
|
1.131,43 |
Totale detrazioni |
1.801,19 |
2.036,96 |
Imposta a debito |
5.598,81 |
5.683,04 |
Trattamento integrativo |
|
|
Carico fiscale comprensivo di trattamento integrativo |
5.598,81 |
5.683,04 |
Risparmio complessivo |
84,23 |
Detrazioni per carichi di famiglia
Un ultimo accenno va fatto al debutto, a partire dal 1° marzo 2022 dell’assegno unico universale, che assorbe, oltre all’assegno familiare, il cd. “bonus bebé” e il cd. “bonus mamma”, le detrazioni IRPEF per i figli a carico al di sotto di 21 anni di età (D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230).
Pertanto, a partire dalla data sopra indicata, resta in vigore solo la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni.
Restano, però, confermate le vecchie regole secondo cui:
- la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro;
- in presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Pertanto, la formula da applicare per determinare la detrazione è la seguente:
950 x (95.000 - reddito complessivo) / 95.000
dove, per ogni figlio in più rispetto al primo, l’importo di 95.000 euro al numeratore e al denominatore viene incrementato di 15.000 euro.
Scompaiono, invece:
- la detrazione aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- gli aumenti di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap e di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo per i contribuenti con più di tre figli a carico;
- l’ulteriore detrazione di 1.200 euro per le famiglie numerose.
Come detto, le modifiche si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022. Pertanto, con riferimento all’anno d’imposta 2022, in relazione alle detrazioni per figli a carico, occorre procedere con calcoli diversificati delle detrazioni spettanti, applicando la disciplina dell’art. 12, commi 1, lett. c), e 1-bis, del TUIR, nella versione vigente fino al 28 febbraio 2022, per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e quella vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 230/2021 per i successivi dieci mesi del 2022 (circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E).
Entrata in vigore delle nuove norme IRPEF
Le norme introdotte dalla legge di bilancio 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano, quindi, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023).
Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o Redditi PF 2022), restano, invece, applicabili le disposizioni prima vigenti.
A tale proposito, l’Agenzia delle entrate, nella circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, ha precisato che, qualora i sostituti d’imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e della circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche alle detrazioni per figli a carico, come detto nel paragrafo precedente, possono applicare le nuove disposizioni IRPEF entro il mese di aprile 2022, provvedendo a effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi da 2 a 4;
- D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230;
- D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2 april2 2020, n. 21, artt. 1 e 2;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16-bis, 20, 22, 49 e 50;
- Circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E.