Circolare monografica
CRISI D’IMPRESA

Anche i gruppi di imprese nella composizione negoziata della crisi

La conduzione delle trattative dalla nomina dell’esperto alle misure protettive e cautelari

di Armando Urbano | 11 Gennaio 2022
Anche i gruppi di imprese nella composizione negoziata della crisi

Con l'approvazione della legge 21 ottobre 2021, n. 147, è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, che detta misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale e, all’art. 13, prevede la possibilità per i gruppi di imprese di accedere alla procedura di nomina dell’esperto indipendente per la composizione negoziata.
Il gruppo di imprese è l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies c.c., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica.
L'istanza per la nomina dell’esperto indipendente deve essere presentata alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove sono iscritti la società o l'ente, con sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'art. 2497-bis c.c., esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa con sede nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'art. 13 del D.L. n. 118/2021 consente ai gruppi di imprese di nominare un esperto indipendente per la composizione negoziata in caso di crisi d'impresa.