I controlli della Guardia di finanza
L’art. 9 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sancisce che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esegue i controlli sull’osservanza delle disposizioni da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore.
Tra questi soggetti rientrano i seguenti professionisti:
- notai;
- avvocati;
- dottori commercialisti ed esperti contabili;
- revisori contabili;
- consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, come, ad esempio, i Centri elaborazione dati e le società di servizi che si occupano di contabilità e dichiarazioni fiscali, i Centri di assistenza fiscale, i tributaristi e tutti i soggetti che, oltre ai professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi, professionalmente trattano le materie contabili e fiscali.
La Guardia di finanza, sempre in virtù di quanto stabilito dall’art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007 può:
- effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio;
- acquisire, anche attraverso le ispezioni e i controlli, dati e informazioni presso i soggetti obbligati;
- svolgere gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute dalle varie autorità in tema di cooperazione internazionale e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF.
I dati e le informazioni acquisiti nell’ambito delle attività di verifica e controllo antiriciclaggio sono utilizzabili dalla Guardia di finanza ai fini fiscali.
La Guardia di finanza ha il compito, durante le verifiche negli studi professionali, di controllare l’osservanza delle disposizioni antiriciclaggio e di accertare e contestare le violazioni degli obblighi riscontrate nell’esercizio dei suoi poteri di controllo, per comunicarle all’autorità di vigilanza di settore, al fine dell’irrogazione delle sanzioni.
Nella circolare 19 marzo 2012, n. 83607, predisposta dal Comando generale della Guardia di finanza, III Reparto operazioni - Ufficio Tutela economia e sicurezza, dal titolo “Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali”, nel Volume I, Parte II: “Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Procedure operative”, è disciplinata l’attività ispettiva antiriciclaggio.
I controlli, secondo la circolare, devono essere effettuati mediante l’esecuzione di una serie ordinata di riscontri, aventi l’obiettivo di:
- accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio e dalle disposizioni di attuazione e, in caso di trasgressione, contestare le violazioni amministrative e/o penali configurabili;
- contrastare il riciclaggio dei proventi criminali e il finanziamento del terrorismo;
- prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi altra violazione amministrativa e penale prevista dalla legislazione di settore per il soggetto vigilato.
L’attività ispettiva antiriciclaggio, sotto il profilo procedurale, utilizza la stessa metodologia delle verifiche fiscali, in quanto vengono utilizzati i medesimi poteri di polizia economica e finanziaria (la Guardia di finanza ha le medesime potestà di accesso, ricerca, ispezione e verifica attribuiti in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi); inoltre, durante le verifiche antiriciclaggio, possono essere utilizzati anche i poteri di polizia valutaria, di cui al D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, e di accesso all’archivio dei rapporti finanziari.
In base alla tipologia di verifica che deve essere condotta, la circolare individua i seguenti moduli ispettivi:
- ispezione antiriciclaggio, che si sostanzia nell’approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato, ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. n. 231/2007;
- controllo antiriciclaggio, che fa riferimento a ogni forma di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere.
Questo modulo ispettivo viene utilizzato per:
- procedere alla contestazione di una o più violazioni amministrative, previste dagli artt. 57 e 58 del D.Lgs. n. 231/2007, a seguito, per esempio, di una o più segnalazioni di operazioni sospette, effettuate su un cliente del professionista o sul professionista stesso da altri soggetti obbligati, oppure in virtù di mancata comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, da parte del professionista sottoposto a controllo, delle infrazioni per l’utilizzo del contante sopra soglia, o ancora sulla base di pregresse risultanze informative o di segnalazioni provenienti da altri Reparti del Corpo;
- verificare il rispetto di adempimenti di carattere meramente formale, legati all’osservanza di presidi antiriciclaggio, come, ad esempio, la verifica della corretta istituzione e aggiornamento dei fascicoli antiriciclaggio della clientela dello studio;
- approfondire un numero molto limitato e mirato di transazioni/operazioni finanziarie, ovvero rapporti continuativi/prestazioni professionali instaurati dal soggetto sottoposto a controllo con la clientela, oppure mirato alla verifica del rispetto degli obblighi sull’adeguata verifica della clientela, o alla sussistenza o meno dell’obbligo di effettuare la segnalazione di operazioni sospette o la comunicazione ex art. 51 del D.Lgs n. 231/2007, relativa alle operazioni di denaro in contante e di titoli al portatore, in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto di trasferimento è superiore alla soglia fissata dalla normativa.
L’ispezione o il controllo antiriciclaggio viene condotta seguendo il seguente schema:
- accesso presso la sede del professionista;
- ricerca e acquisizione di registri, documenti e scritture contabili attinenti alle operazioni oggetto di controllo, compresi quelli la cui tenuta è prevista a fini antiriciclaggio;
- ispezione documentale, tesa ad appurare l’esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio o degli altri obblighi previsti dalla normativa;
- rilevazione di eventuali irregolarità e delle connesse violazioni penali e/o amministrative;
- trasmissione degli atti alle autorità competenti per l’irrogazione delle sanzioni.
Nei casi più complessi, i militari possono procedere all’esecuzione di controlli incrociati, ovvero attivare le indagini finanziarie sul professionista sottoposto a controllo.
L’accesso della Guardia di finanza
All’atto dell’intervento, la pattuglia operante sarà munita del foglio di servizio, che dovrà essere esibito al professionista ispezionato, o al soggetto da quest’ultimo delegato.
Nel foglio di servizio sono indicati:
- luogo, data, grado e nominativo dei militari operanti;
- i dati identificativi del soggetto da ispezionare;
- l’ordine circostanziato dell’operazione di servizio da eseguire, indicando:
- la tipologia di attività ispettiva (ispezione/controllo antiriciclaggio) e i riferimenti normativi sulla base dei quali la stessa è intrapresa;
- la delega del Nucleo speciale polizia valutaria, qualora svolta dal Nucleo di polizia tributaria;
- l’oggetto dell’ispezione e il periodo temporale da sottoporre a controllo (le annualità da sottoporre a verifica, incluso il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data dell’accesso presso lo studio del professionista verificato).
Tuttavia, può essere autorizzato l’ampliamento dell’arco temporale oggetto inizialmente di controllo nei seguenti casi:
- prima dell’avvio dell’attività ispettiva, allorquando vengano acquisite risultanze investigative e, comunque, elementi informativi tali da fare ritenere proficuo e opportuno verificare un periodo temporale più ampio rispetto a quello “ordinario”;
- durante lo svolgimento dell’ispezione, qualora nel corso degli accertamenti dovessero emergere profili di criticità, fenomenologie illecite ovvero violazioni amministrative/penali, di cui risulti probabile la sussistenza anche in precedenti annualità.
Un percorso ispettivo “completo” prevede l’esecuzione di controlli preliminari e di merito, in cui:
- i controlli preliminari, avendo una funzione meramente propedeutica, rispetto ai successivi accertamenti di merito, sono volti ad acquisire tutte le informazioni idonee a soddisfare le fondamentali esigenze conoscitive del soggetto ispezionato:
- identificazione del professionista;
- identificazione del personale dipendente, dei collaboratori e dei soggetti presenti all’interno dello studio professionale;
- identificazione del personale formalmente incaricato dal professionista all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette, ove nominato;
- verifica del sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive impartite dal professionista a dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio;
- gli accertamenti di merito, riguardando la parte sostanziale dell’attività ispettiva, prevedono l’esecuzione di step di controllo, finalizzati a verificare il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 in materia di:
- esame documentale, teso ad appurare l’esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio:
- istituzione e aggiornamento dei fascicoli antiriciclaggio;
- adeguata verifica della clientela e individuazione del titolare effettivo;
- registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni;
- esistenza dell’autovalutazione del rischio dello studio professionale;
- istituzione di eventuali sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, esistenza di normativa e manualistica interna;
- adozione da parte del professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato;
- accertamento di mancata o tardiva segnalazione delle operazioni sospette;
- accertamento di mancata o tardiva comunicazione delle infrazioni amministrative antiriciclaggio al Ministero dell’economia e delle finanze;
- verifica dei doveri di informazione del collegio sindacale e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, ove presenti.
- esame documentale, teso ad appurare l’esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio:
Nell’ambito dell’esame documentale, i militari, in base ai periodi sottoposti a verifica, richiederanno:
- la stampa dell’anagrafica dei clienti dello studio;
- il partitario clienti dello studio;
- la stampa dei registri IVA vendite e acquisti dei periodi sottoposti a verifica;
- le fatture emesse e di acquisto dei periodi sottoposti a verifica.
Successivamente, procederanno con la selezione del campione dei fascicoli antiriciclaggio da sottoporre a verifica.
Il numero dei fascicoli da controllare varierà in base alla tipologia di clientela dello studio e alle prestazioni professionali rese dal professionista.
Sui fascicoli selezionati verranno effettuati i riscontri documentali per:
- verificare la corretta compilazione e sottoscrizione delle dichiarazioni del cliente;
- verificare la validità dei documenti d’identità, (del cliente, eventuale esecutore, titolare/i effettivo/i), nonché l’aggiornamento degli stessi alla loro scadenza, presenti nel fascicolo antiriciclaggio;
- controllare la correttezza della modalità di adeguata verifica attribuita al cliente (semplificata, ordinaria o rafforzata);
- verificare la correttezza dei documenti nel caso di esecuzione da parte di terzi dell’adeguata verifica;
- verificare la presenza nel fascicolo degli altri documenti richiesti dalla normativa;
- verificare il controllo costante dei fascicoli;
- riscontrare la modalità e la correttezza con cui lo studio effettua la conservazione dei dati, documenti e informazioni;
- verificare l’obbligo di formazione del professionista, del personale dipendente e dei collaboratori.
La verifica prosegue con:
- il riscontro della presenza di operazioni sospette;
- il controllo della corretta segnalazione di operazioni sospette;
- la verifica della riservatezza della segnalazione di operazioni sospette;
- la verifica delle ipotesi di omessa segnalazione delle operazioni sospette;
- il riscontro della presenza di infrazioni nell’utilizzo del denaro contante;
- il controllo della corretta comunicazione delle infrazioni nell’utilizzo del denaro contante al MEF (alla Ragioneria territoriale dello Stato, competente per territorio);
- la verifica delle ipotesi di omessa comunicazione delle infrazioni nell’utilizzo del denaro contante;
- la rilevazione di eventuali irregolarità e delle connesse violazioni penali e/o amministrative (con indicazione del rilievo mosso, della norma violata e della norma sanzionatoria);
- la trasmissione degli atti alle autorità competenti per l’eventuale irrogazione delle sanzioni.
La durata dell’ispezione o del controllo antiriciclaggio non ha una tempistica predefinita e potrà variare in ragione della tipologia di professionista ispezionato, della natura dei controlli da svolgere, delle risultanze emerse in sede di preparazione dell’intervento e di accesso presso i locali.
Il controllo antiriciclaggio sarà di breve durata, rispetto all’ispezione, in quanto l’attività dei militari è mirata al riscontro di uno o più atti di gestione.
Il verbale della Guardia di finanza
Le risultanze delle attività di controllo saranno cristallizzate nel verbale giornaliero di ispezione, ove saranno compendiate in modo sintetico, ma completo le operazioni giornaliere compiute, comprese le procedure e le metodologie di controllo adottate; verranno, altresì, documentate le richieste rivolte al soggetto ispezionato, a chi lo rappresenta e le risposte ricevute, oltre che le osservazioni, le richieste e le considerazioni spontaneamente rilasciate dal professionista ispezionato. Il verbale è redatto in triplice copia, sia per le ispezioni/controlli svolti presso la sede del professionista, che per quelle condotte presso l’ufficio dei militari operanti, e deve essere siglato in ogni foglio e sottoscritto in calce all’ultimo foglio dai militari verbalizzanti e dal professionista controllato o da chi lo rappresenta, in forza di apposita delega.
Una copia del verbale deve essere consegnata al professionista, anche in caso di rifiuto di sottoscrivere l’atto, mentre le altre due copie verranno custoditi, prima della conclusione dell’ispezione/controllo e del loro conseguente inserimento nel fascicolo di schedario, dal Capo Pattuglia, che dovrà quotidianamente portarlo in visione al Direttore dell’ispezione, che provvederà a siglarlo in calce ad ogni foglio, annotandovi eventuali osservazioni e direttive.
Al termine dell’ispezione/controllo, si redige il verbale di constatazione finale, in cui verranno documentate sinteticamente le attività svolte dal giorno dell’accesso fino all’ultimo giorno di ispezione.
In caso di controllo con esito irregolare, si compileranno separati verbali di contestazione o di constatazione, a seconda delle irregolarità riscontrate.
In particolare, per le violazioni amministrative antiriciclaggio deve essere redatto un atto di contestazione della relativa infrazione, ai fini della successiva trasmissione del verbale al Ministero dell’economia e delle finanze, competente per la fase istruttoria e l’irrogazione della sanzione.
Per le ipotesi di violazioni penali, i militari operanti ottemperano alle proprie funzioni di polizia giudiziaria e comunicheranno la notizia di reato alla competente autorità giudiziaria.
La difesa del professionista
Il professionista, una volta ricevuta la notifica del verbale, ha la possibilità di presentare scritti difensivi e documenti, entro 30 giorni, per ottenere l’annullamento totale o parziale in autotutela.
Inoltre, potrà richiedere un’audizione formale, per esporre le proprie ragioni e motivazioni.
In subordine, potrà essere presentata una richiesta di riduzione delle sanzioni o, in alternativa, l’applicazione della sanzione in misura ridotta.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 9;
- Comando generale della Guardia di finanza, III Reparto operazioni - Ufficio tutela economia e sicurezza, circolare 19 marzo 2012, n. 83607, “Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali”.
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