La rettifica della detrazione IVA relativa ai fabbricati ovvero porzioni di fabbricato è disciplinata dall’art. 19-bis2, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione normativa stabilisce che “i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili”. Va da sé che la norma citata assimila i fabbricati o porzioni di fabbricato, comunque posseduti dal soggetto passivo IVA, ai beni cd. ammortizzabili, che, in via generale, sono quelli detenuti in proprietà e iscritti o iscrivibili, ai fini delle imposte dirette, tra le immobilizzazioni. L’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 fissa in dieci anni, a decorrere dall’anno di ultimazione o di acquisto del fabbricato, il periodo durante il quale occorre adeguare la detrazione in funzione dell’utilizzo del bene o della variazione di pro-rata. Trascorso tale periodo decennale, non deve, quindi, essere effettuata alcuna rettifica della detrazione IVA iniziale.
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